Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2025, pronunciata nel procedimento RG. n. 772/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 22.05.2025, pubblicata in pari data e passata in giudicato per mancata impugnazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione;

Giustizia amministrativa202600591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e disposto il pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2025, pronunciata il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro, pubblicata in pari data e passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme indicate per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che il titolo non era stato eseguito e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l'inadempimento del titolo e dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di eseguirlo integralmente, tenendo conto di quanto eventualmente già pagato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per procedere in ottemperanza a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo e prima del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'obbligo di eseguire integralmente il titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.