Regolamento (UE) 2017/1347
Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene come atto di rettifica su una serie di disposizioni della disciplina UE di omologazione dei veicoli, correggendo errori tecnici in atti relativi ai veicoli leggeri e pesanti, alle emissioni e al WLTP. Aggiorna inoltre alcune definizioni, chiarisce regole applicative e allinea modelli, allegati e appendici tecniche. Una disposizione specifica precisa che la nuova procedura di prova sulle emissioni per evaporazione si applica dal 1° settembre 2019. Il regolamento entra in vigore con urgenza ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica tecnica di più atti UE in materia di omologazione e emissioni dei veicoli, con adeguamenti al WLTP e alla prova sulle emissioni per evaporazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di veicoli, alle autorità nazionali di omologazione, ai servizi tecnici e agli operatori coinvolti nell’omologazione CE/nazionale di veicoli leggeri e pesanti, nonché nell’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione. Riguarda in particolare i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, inclusi veicoli completi, completati e incompleti, veicoli esclusivamente elettrici, ibridi elettrici a ricarica esterna e veicoli a idrogeno, oltre ai motori ad accensione spontanea e comandata. Incide sul territorio dell’Unione e, in quanto testo rilevante ai fini SEE, anche sullo Spazio economico europeo. Le rettifiche si applicano agli atti indicati dal regolamento e producono effetti dalla sua entrata in vigore, salvo la specifica decorrenza del 1° settembre 2019 per la nuova procedura sulle emissioni per evaporazione di cui al regolamento (UE) 2017/1221.
Rettifica della normativa UE su omologazione veicoli ed emissioni
Il regolamento interviene come atto di rettifica tecnica su più strumenti dell’ordinamento UE in materia di omologazione dei veicoli e controlli sulle emissioni. L’obiettivo è correggere errori materiali e coordinare la disciplina con il nuovo quadro WLTP e con le modifiche introdotte sulla prova delle emissioni per evaporazione, assicurando una corretta applicazione delle norme da parte di autorità e costruttori.
Contesto normativo e finalità
Il testo si colloca nel sistema delineato dalla direttiva 2007/46/CE, dal regolamento (CE) n. 715/2007 per i veicoli leggeri e dal regolamento (CE) n. 595/2009 per i veicoli pesanti. I considerando spiegano che varie parti del quadro di omologazione devono essere adattate al regolamento (UE) 2017/1151, che ha allineato la procedura di prova dei veicoli leggeri al WLTP, e che sono presenti errori tecnici da correggere in altri allegati e regolamenti di esecuzione.
Ambito materiale e soggettivo
Le rettifiche incidono su:
- omologazione CE e nazionale dei veicoli;
- limiti e procedure di prova delle emissioni;
- accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione;
- modelli di scheda informativa, addendum e certificati di conformità;
- prove PEMS e criteri tecnici correlati.
Sono coinvolti i veicoli leggeri e pesanti, in particolare le categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, nonché veicoli elettrici, ibridi plug-in, a idrogeno e veicoli con motori ad accensione spontanea o comandata.
Rettifiche alla direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva quadro vengono rettificati per allineare la documentazione di omologazione alle nuove regole tecniche. In particolare:
- nella scheda informativa vengono corretti e aggiunti punti relativi alle emissioni e ai dati di prova;
- nell’allegato VIII sono eliminate o modificate varie colonne e righe relative alla famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento;
- nell’allegato IX sono aggiornate le voci sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante ed energia elettrica, includendo sia i valori NEDC sia quelli WLTP;
- vengono soppressi o riorganizzati riferimenti per alcune categorie di veicoli pesanti.
Rettifiche al regolamento (UE) n. 582/2011
Per i veicoli pesanti, il regolamento rettifica gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011. La modifica più rilevante riguarda:
- il sistema di numerazione delle schede di omologazione CE, con legame ai diversi caratteri che identificano requisiti OBD, SCR, periodi transitori e requisiti generali;
- la procedura di calcolo delle emissioni mediante PEMS, chiarendo componenti da misurare, trattamento dei motori a gas naturale e dei motori alimentati da altri gas;
- l’equivalenza della norma OBD Euro 6 — 2 con determinati caratteri della tabella di numerazione.
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1221: decorrenza della nuova prova sulle emissioni per evaporazione
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto un paragrafo che stabilisce espressamente l’applicazione dal 1° settembre 2019. Il considerando chiarisce che, da tale data, la nuova procedura di prova diventa obbligatoria nell’Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni.
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151: definizioni e regole applicative
Nel regolamento WLTP vengono corrette alcune definizioni dell’articolo 2:
- il contachilometri è definito come lo strumento che indica la distanza totale percorsa dal veicolo dalla produzione;
- sono ridefiniti i serbatoi mono e multistrato;
- è introdotta la nozione di classe di inerzia.
L’articolo 15 è poi riscritto per fissare la progressiva applicazione delle nuove regole:
- dal 1° settembre 2017 e dal 1° settembre 2018 le autorità nazionali devono rifiutare l’omologazione per i nuovi tipi non conformi, secondo categoria e classe;
- dal 1° settembre 2018 e dal 1° settembre 2019 i certificati di conformità dei nuovi tipi non conformi non sono più validi e i veicoli non possono essere immatricolati, venduti o messi in servizio;
- per le nuove omologazioni o i nuovi veicoli immatricolati prima del 1° settembre 2019, su richiesta del costruttore può essere usata la procedura UNECE n. 83, allegato 7, per la prova delle emissioni per evaporazione.
Rettifiche tecniche agli allegati WLTP
Molte correzioni riguardano allegati e appendici del regolamento (UE) 2017/1151, con un taglio essenzialmente tecnico-operativo. Tra le principali:
- aggiornamento delle figure e delle tabelle dell’allegato I sull’applicabilità delle prove alle diverse categorie e alimentazioni;
- inserimento di nuove voci nei modelli di scheda informativa;
- modifica delle note esplicative sulle eco-innovazioni e sulle grandezze di prova;
- riscrittura di parti dell’appendice 4 dell’addendum del certificato di omologazione CE;
- aggiornamento della tabella delle norme Euro 6 e OBD nell’appendice 6;
- chiarimenti nella disciplina dei veicoli completati e incompleti e degli strumenti di calcolo delle emissioni.
Resistenza all’avanzamento e famiglie di interpolazione
Un nucleo importante della rettifica riguarda la nozione di resistenza all’avanzamento, i veicoli VL e VH e le famiglie di matrici di resistenza all’avanzamento. Il regolamento precisa che:
- i coefficienti da usare sono quelli del veicolo Low (VL);
- in assenza di VL o se la resistenza del VH a 80 km/h supera quella del VL di oltre il 5%, si usa la resistenza del VH;
- il costruttore può, in alternativa in taluni casi, usare resistenze determinate secondo il regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, appendice 7.
Sono inoltre chiariti i ruoli dei veicoli HM e LM e il metodo per calcolare i coefficienti della famiglia, nonché l’obbligo di predisporre uno strumento di calcolo per determinare i valori finali di CO2 e consumo di carburante nei veicoli completati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifiche alla direttiva quadro 2007/46/CE
Sono rettificati gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE, per adeguare la documentazione e i modelli informativi al nuovo assetto tecnico introdotto dal regolamento (UE) 2017/1151. Le rettifiche incidono su dati da inserire nella scheda informativa, sulle tabelle di omologazione e sui riferimenti alle prove e alle emissioni.
Rettifiche al regolamento (UE) n. 582/2011 sui veicoli pesanti
Sono rettificati gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011. In particolare, viene corretto il sistema di numerazione delle schede di omologazione CE, vengono precisate le regole tecniche PEMS per la misurazione delle emissioni su strada e viene adeguato il rinvio alla norma OBD Euro 6 equivalente.
Decorrenza della rettifica sul metodo per le emissioni per evaporazione
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto il paragrafo: «Si applica a decorrere dal 1° settembre 2019». Il regolamento chiarisce così che la nuova procedura di prova per le emissioni per evaporazione diventa obbligatoria nell’Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni da tale data.
Rettifiche al regolamento (UE) 2017/1151: definizioni
Sono corrette e integrate alcune definizioni dell’articolo 2, tra cui quelle di «contachilometri», «serbatoio monostrato», «serbatoio multistrato» e «classe di inerzia». Viene inoltre soppressa una definizione e chiarita la terminologia tecnica utilizzata nel regolamento.
Rettifiche al regolamento (UE) 2017/1151: applicazione temporale e omologazioni
L’articolo 15 è modificato per fissare date differenziate di rifiuto delle omologazioni e di invalidità dei certificati di conformità per i nuovi tipi e i nuovi veicoli, in funzione delle categorie M1, M2, N1, N2 e delle classi N1 I, II e III. Sono previste finestre temporali specifiche dal 1° settembre 2017, 1° settembre 2018 e 1° settembre 2019. Prima del 1° settembre 2019 è possibile, su richiesta del costruttore, utilizzare la procedura UNECE n. 83, allegato 7, per la prova delle emissioni per evaporazione.
Rettifiche tecniche agli allegati WLTP e alle schede informative
Numerosi allegati e appendici del regolamento (UE) 2017/1151 sono corretti per allineare i modelli di scheda informativa e i certificati di omologazione al WLTP, chiarire le matrici di resistenza all’avanzamento e correggere tabelle, note esplicative, riferimenti, formule e codici. Le rettifiche riguardano, tra l’altro, gli allegati I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII e XXI, nonché le appendici 3, 4, 6, 8b e 8c.
Regole sulla resistenza all’avanzamento e sui veicoli di riferimento
Vengono chiariti i criteri di selezione dei coefficienti di resistenza all’avanzamento da usare, con riferimento al veicolo Low (VL) e, in assenza di VL o in caso di superamento della soglia del 5%, al veicolo High (VH). È inoltre precisato il ruolo dei veicoli HM e LM nelle famiglie di matrici di resistenza all’avanzamento e l’obbligo per il costruttore di mettere a disposizione uno strumento di calcolo per i valori finali di CO2 e consumo di carburante.
Aggiornamento delle prove e delle tabelle tecniche
Sono rettificate le tabelle relative a prove di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, conformità in servizio, OBD, emissioni di CO2, consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica, oltre alle tabelle dei codici e delle norme Euro 6/OBD. Sono inoltre chiarite le condizioni applicabili a veicoli elettrici, ibridi plug-in, a idrogeno e a combustione interna.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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