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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1262

Regolamento (UE) 2017/1262 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 per consentire, a condizioni rigorose, l’uso del letame di animali d’allevamento diverso dal pollame come combustibile negli impianti di combustione. Introduce requisiti specifici di riconoscimento, controlli iniziali, limiti tecnici ed emissioni, nonché alcune deroghe e un periodo transitorio per gli impianti esistenti. Vengono inoltre adattate le norme sui controlli ufficiali per ricomprendere questo nuovo processo di combustione.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per disciplinare l’uso del letame di animali d’allevamento, diverso dal letame di pollame, come combustibile negli impianti di combustione.

Ambito di applicazione

Si applica agli impianti di combustione che utilizzano letame di animali d’allevamento come combustibile, in particolare quelli con potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW, nonché agli operatori che chiedono il riconoscimento dell’impianto e alle autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli e delle eventuali deroghe. Riguarda il letame di animali d’allevamento diverso dal letame di pollame, con prescrizioni specifiche per impianti esistenti e per casi di deroga; non consente, in tali impianti, l’uso di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Uso del letame di animali d’allevamento come combustibile negli impianti di combustione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che attua il regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale, per disciplinare in modo specifico l’impiego del letame di animali d’allevamento come combustibile. La ratio è consentire lo smaltimento energetico di tale materiale, considerato potenzialmente sostenibile, purché siano rispettate prescrizioni tecniche e igieniche idonee a contenere i rischi per la salute pubblica, la salute animale e l’ambiente.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama il fatto che la combustione è già tra i processi di smaltimento ammessi per i sottoprodotti di origine animale, incluso il letame. La modifica risponde all’esigenza di estendere e precisare il regime già introdotto per il letame di pollame dal regolamento (UE) n. 592/2014, in modo da includere anche il letame di altre specie di animali d’allevamento.

Riconoscimento dell’impianto e documentazione richiesta

L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, come modificato, impone che la domanda di riconoscimento dell’operatore sia corredata da elementi di prova certificati dall’autorità competente o da un organismo professionale autorizzato. La prova deve dimostrare la piena conformità dell’impianto alle prescrizioni tecniche dell’allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, salvo l’eventuale applicazione di una deroga prevista dalla nuova lettera C.

La procedura di riconoscimento si perfeziona solo dopo un periodo iniziale di osservazione: nei primi sei mesi di funzionamento devono essere eseguiti almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso. I controlli devono includere misurazioni della temperatura e delle emissioni, e il riconoscimento pieno è subordinato all’esito positivo di tali verifiche.

Regime tecnico per gli impianti che usano letame di animali d’allevamento diverso dal pollame

L’allegato III, capo V, introduce una nuova lettera C dedicata agli impianti che bruciano letame di animali d’allevamento diverso dal letame di pollame. Il perimetro applicativo è limitato agli impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

Per tali impianti:

  • il combustibile ammesso è esclusivamente il letame di animali d’allevamento diverso dal pollame;
  • non è consentito utilizzare altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile;
  • il letame prodotto al di fuori dell’azienda non deve entrare in contatto con gli animali d’allevamento;
  • devono essere rispettate le prescrizioni tecniche già previste per il letame di pollame nella lettera B, punti 3, 4 e 5.

Deroghe, valori di emissione e transitorio

Il regolamento affida all’autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali alcuni margini di flessibilità. In particolare:

  • per gli impianti in funzione al 2 agosto 2017, può essere concesso un termine aggiuntivo massimo di 6 anni per conformarsi all’allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma;
  • per impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW, può essere autorizzato un limite di emissione di particolato pari o inferiore a 50 mg/m3 in deroga alla disciplina ordinaria;
  • per impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 0,5 MW, può essere autorizzata l’immissione manuale di letame equino nella camera di combustione.

Tali deroghe sono giustificate dalla minore dimensione degli impianti o dalla necessità di consentire la gestione di tipologie di letame che, in assenza di flessibilità regolatoria, potrebbero non trovare un canale di smaltimento praticabile.

Controlli ufficiali

L’allegato XVI, capo III, sezione 12, viene riscritto per chiarire che l’autorità competente effettua controlli documentali negli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale secondo le procedure dell’articolo 6, paragrafi 7 e 8. La novità è coerente con l’estensione del regime di combustione al letame di animali d’allevamento e con l’esigenza di sorveglianza amministrativa continua.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovo regime per l’uso del letame come combustibile

L’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 è sostituito per prevedere norme aggiuntive all’uso del letame di animali d’allevamento come combustibile, in conformità all’allegato III, capo V. La domanda di riconoscimento deve contenere prove certificate del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili; il pieno riconoscimento è subordinato a controlli iniziali e verifiche di conformità.

Riconoscimento dell’impianto e prova di conformità

L’operatore deve presentare all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, una domanda corredata da elementi di prova certificati. Tali prove devono attestare la piena conformità alle prescrizioni dell’allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, salvo la possibilità di deroga prevista dall’allegato III, capo V, lettera C, punto 4.

Controlli nei primi sei mesi di esercizio

La procedura di riconoscimento ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 si conclude solo dopo che, nei primi sei mesi di funzionamento, l’autorità competente o un organismo professionale autorizzato abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso. I controlli devono includere misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il riconoscimento pieno è concesso solo se i risultati dimostrano il rispetto delle prescrizioni tecniche richieste.

Categorie di impianto e combustibile ammesso

L’allegato III, capo V, aggiunge una nuova lettera C per gli impianti che utilizzano come combustibile letame di animali d’allevamento diverso dal pollame. Si tratta di impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW, che possono utilizzare esclusivamente tale letame come combustibile. È vietato l’uso di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati; il letame generato al di fuori dell’azienda non deve entrare in contatto con gli animali d’allevamento.

Prescrizioni tecniche e metodologiche

Gli impianti devono rispettare le prescrizioni già previste per il letame di pollame nella lettera B, punti 3, 4 e 5 dell’allegato III, capo V. Il regolamento richiama inoltre le misure generali di igiene per prevenire la diffusione di agenti patogeni e le prescrizioni specifiche di trattamento e combustione contenute nel regolamento (UE) n. 142/2011.

Deroghe e periodo transitorio

L’autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può concedere un ulteriore termine massimo di 6 anni agli impianti in funzione al 2 agosto 2017 per conformarsi all’allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma. Può inoltre autorizzare, in deroga, emissioni di particolato pari o inferiori a 50 mg/m3 per impianti con potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW, nonché consentire l’immissione manuale di letame equino nella camera di combustione per impianti fino a 0,5 MW.

Controlli ufficiali

L’allegato XVI, capo III, sezione 12, è sostituito per prevedere controlli documentali da parte dell’autorità competente negli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale, conformemente alle procedure dell’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e applicabili anche agli impianti di cui all’allegato III, capo V.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesalute animaleambienteenergiacontrolli ufficiali

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