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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1940

Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce il modello armonizzato del certificato zootecnico per gli equidi di razza pura, da inserire nel documento unico di identificazione a vita. Precisa quali informazioni devono comparire nelle parti I e II, come devono essere strutturate e in che modo si coordinano con le norme sull’identificazione individuale previste dal diritto UE in materia di sanità animale. Prevede inoltre una disciplina transitoria e rinvii tecnici al regolamento (UE) 2016/1012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Stabilisce il contenuto e il formato del certificato zootecnico per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina inserito nel documento unico di identificazione a vita per gli equidi.

Ambito di applicazione

Si applica agli animali riproduttori di razza pura della specie equina (Equus caballus ed Equus asinus) oggetto di scambi commerciali nell’Unione e al relativo certificato zootecnico che deve figurare nel documento unico di identificazione a vita. Riguarda gli enti selezionatori e le autorità competenti che rilasciano il certificato, nonché gli operatori che detengono equidi e devono assicurarne l’identificazione; opera nel quadro del regolamento (UE) 2016/1012 e del regolamento (UE) 2016/429, con collegamenti anche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262. È applicabile dal 1o novembre 2018; fino al 21 aprile 2021, la parte I del certificato è facoltativa in una specifica ipotesi prevista dall’articolo 3.

Certificato zootecnico per equidi di razza pura

Il regolamento delegato (UE) 2017/1940 integra il regolamento (UE) 2016/1012 per disciplinare, in modo uniforme, il contenuto e il formato del certificato zootecnico per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina inserito nel documento unico di identificazione a vita. La disciplina è pensata per coordinare le regole zootecniche con quelle di identificazione e tracciabilità degli equidi previste dalla normativa UE in materia di sanità animale.

Contesto normativo e finalità

Il testo si colloca nel sistema introdotto dal regolamento (UE) 2016/1012, che stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche per la riproduzione e gli scambi commerciali di animali riproduttori, applicabile dal 1o novembre 2018. In particolare, l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento madre prevede una disciplina speciale per gli equidi, che devono essere identificati mediante un documento unico di identificazione a vita nel quale figurano le informazioni zootecniche rilevanti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, in particolare Equus caballus ed Equus asinus, quando sono oggetto di scambi commerciali nell’Unione e quando devono essere accompagnati dal relativo certificato zootecnico. Gli obblighi coinvolgono gli enti selezionatori e le autorità competenti che rilasciano il certificato, nonché il sistema di identificazione individuale previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Struttura del certificato zootecnico

L’articolo 1 rinvia all’allegato per il contenuto e il formato del certificato. L’articolo 2 distingue due parti:

  • la parte I, che deve costituire una sezione del documento unico di identificazione a vita;
  • la parte II, che può essere incorporata nella stessa sezione con pagine aggiuntive per gli aggiornamenti oppure, con il consenso dell’autorità competente e ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, può essere allegata al documento e collegata alla parte I mediante il codice unico di identificazione individuale.

Coordinamento con il passaporto equino e disciplina transitoria

L’articolo 3 coordina il nuovo certificato con il documento di identificazione rilasciato in base al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262. Dal 1o novembre 2018 la sezione V di tale documento deve essere compilata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento e, se necessario ai fini dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, integrata dalla parte II del certificato zootecnico.

È inoltre previsto che:

  • la parte II sia allegata al documento unico di identificazione a vita e collegata al certificato di origine tramite il numero unico di identificazione a vita;
  • fino al 21 aprile 2021, la parte I del certificato sia facoltativa qualora il documento unico di identificazione a vita comprenda la sezione V del modello di documento di identificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Contenuto della Parte I

La Parte I del certificato, come dettagliata nell’allegato, contiene essenzialmente gli elementi identificativi e genealogici dell’animale e del libro genealogico. Vi rientrano:

  • dati dell’ente selezionatore o dell’autorità competente, con recapiti e, se disponibile, sito web;
  • nome del libro genealogico e della razza;
  • nome e nome commerciale dell’animale, paese di nascita;
  • numero di identificazione individuale e numero unico di identificazione a vita;
  • modalità di identificazione, inclusi transponder, sistema di lettura e codice a barre, oppure metodo alternativo di verifica dell’identità;
  • data e luogo di nascita, dati dell’allevatore;
  • genealogia fino a più generazioni, con riferimenti al libro genealogico e alla sezione;
  • dati di emissione e firma della persona autorizzata dall’ente selezionatore o dall’autorità competente.

Le note dell’allegato chiariscono che alcuni dati sono da compilare solo se pertinenti e che, per i dati genetici accessibili su sito web, può essere indicato un riferimento al sito, previo consenso dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.

Contenuto della Parte II

La Parte II è dedicata alle informazioni supplementari e alla tracciabilità riproduttiva. Include, tra l’altro:

  • numero di identificazione individuale e numero unico di identificazione a vita;
  • identificazione dell’animale tramite transponder o metodo alternativo;
  • sesso;
  • classe della sezione principale del libro genealogico e dati del proprietario;
  • risultati della prova di performance e della valutazione genetica aggiornata;
  • difetti genetici e peculiarità genetiche dell’animale in relazione al programma genetico;
  • sistema di verifica dell’identità e relativo risultato;
  • risultati del controllo di parentela;
  • dati su inseminazione/accoppiamento nel caso di femmine gravide, con indicazione della data e del certificato di copertura;
  • identificazione del maschio donatore, inclusi i suoi numeri identificativi e i risultati del controllo di parentela.

L’allegato precisa anche che alcune informazioni possono essere omesse quando coincidono con quelle riportate nella parte I o nella sezione V del documento di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Regole su identificazione, parentela e informazioni genetiche

Il regolamento recepisce nel certificato le esigenze derivanti dall’allegato I e dall’allegato V del regolamento (UE) 2016/1012. In particolare, riflette il requisito secondo cui gli animali riproduttori di razza pura della specie equina devono essere identificati e, ai fini dell’iscrizione nel libro genealogico, devono normalmente essere accompagnati da certificato di copertura; in taluni casi possono essere ammessi metodi equivalenti di verifica dell’identità, come il controllo di parentela tramite DNA o gruppo sanguigno, se autorizzati dallo Stato membro o dall’autorità competente secondo le regole del regolamento madre.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto del certificato

L’articolo 1 stabilisce che il contenuto e il formato del certificato zootecnico che fa parte del documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina sono quelli indicati nell’allegato. Il certificato è disciplinato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012.

Struttura del certificato nelle parti I e II

L’articolo 2 dispone che le parti I e II del certificato figurano nel documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429. La parte I deve costituire una sezione del documento da stabilire ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; la parte II può far parte della medesima sezione, con più pagine per gli aggiornamenti, oppure, previo consenso dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, può essere allegata al documento e collegata alla parte I tramite il codice unico di identificazione individuale.

Coordinamento con il documento di identificazione equino e disciplina transitoria

L’articolo 3 prevede che, dal 1o novembre 2018, la sezione V del documento di identificazione rilasciato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 sia compilata in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento e, se necessario ai fini dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, integrata dalla parte II del certificato zootecnico. La parte II è allegata al documento unico di identificazione a vita ed è collegata al certificato di origine tramite il numero unico di identificazione a vita. Il regolamento precisa inoltre che, fino al 21 aprile 2021, la parte I del certificato è facoltativa se il documento unico di identificazione a vita include la sezione V del modello di documento di identificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Data di applicazione ed efficacia

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dettagliato dell’allegato

L’allegato definisce il modello del certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina, distinguendo la Parte I e la Parte II. La Parte I contiene, tra l’altro, dati sull’ente selezionatore o sull’autorità competente, libro genealogico, razza, nome dell’animale, numero di identificazione individuale, numero unico di identificazione a vita, identificazione mediante transponder o metodi alternativi, data e paese di nascita, allevatore, genealogia e firma. La Parte II contiene ulteriori informazioni, tra cui sesso, classe della sezione principale del libro genealogico, dati del proprietario, risultati di prove di performance e valutazione genetica, difetti genetici, verifica dell’identità, controllo di parentela e informazioni sull’inseminazione/accoppiamento per femmine gravide. Le note chiariscono quando i campi sono obbligatori, quando possono essere omessi e quando è sufficiente un riferimento a un sito web per i dati genetici accessibili pubblicamente, previo consenso dell’autorità competente.

Come è indicizzato

Materiezootecniaidentificazione degli animalisanità animaleallevamento equinoscambi commerciali intracomunitari

Testo integrale

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