Regolamento (UE) 2017/1801
Regolamento delegato (UE) 2017/1801 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2017/1801 corregge alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250, che istituisce un piano in materia di rigetti per specifiche attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa. La rettifica riguarda in particolare l'esenzione de minimis di cui all'articolo 6 e, per altre versioni linguistiche, ulteriori errori relativi a specie, misure tecniche per lo Skagerrak e definizioni in nota. Per il testo italiano viene sostituita la lettera f) dell'articolo 6, chiarendo i tipi di attrezzi e i parametri tecnici applicabili. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2017.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250, relativo al piano in materia di rigetti per determinate attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle rettifiche di testo del regolamento delegato (UE) 2016/2250, con effetto sulle disposizioni relative al piano di rigetti per alcune attività di pesca demersale. La modifica incide in particolare sulle versioni linguistiche interessate dagli errori individuati dalla Commissione; per il testo italiano, la rettifica rilevante riguarda l'articolo 6, lettera f). Il regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2250 sul piano di rigetti per alcune attività di pesca demersale
Il regolamento delegato (UE) 2017/1801 interviene esclusivamente per correggere errori materiali presenti in talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250, che disciplina un piano in materia di rigetti per specifiche attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa. La rettifica è adottata sulla base dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca.
Finalità della rettifica
Dai considerando emerge che l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/2250 introduce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per determinate specie catturate con specifici attrezzi. La Commissione constata che alcune versioni linguistiche presentavano errori nella formulazione di tali disposizioni e, per la versione danese, anche in ulteriori previsioni relative a specie, misure tecniche per lo Skagerrak e definizioni contenute nell'allegato. La rettifica è quindi finalizzata ad assicurare uniformità interpretativa tra le versioni linguistiche e parità di trattamento tra gli operatori.
Rettifica dell'articolo 6, lettera f)
Per quanto riguarda il testo italiano, l'articolo 1 sostituisce la lettera f) dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/2250. La nuova formulazione riguarda la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e stabilisce un limite massimo pari all'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa.
La disposizione precisa inoltre che l'esenzione si applica ai pescherecci che impiegano:
- reti a strascico (OTB) con dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm;
- una griglia di selezione delle specie con distanza massima tra le sbarre di 19 mm;
- un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci.
Altre correzioni linguistiche segnalate dalla Commissione
Il preambolo chiarisce che, oltre alla versione italiana, risultavano interessate dagli errori anche le versioni ceca, danese, slovacca e tedesca, limitatamente all'articolo 6, lettera f), in relazione ai tipi di attrezzi. La versione danese presentava anche ulteriori correzioni all'articolo 6, lettere e), f) e g), all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), all'articolo 8, paragrafo 3, e nell'allegato, nota a piè di pagina 3. Il testo specifica che tali rettifiche non incidono sulle altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per garantire l'effetto uniforme della rettifica e la parità di trattamento degli operatori, esso si applica con effetto dal 1º gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell'articolo 6, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/2250
Per la versione italiana, la lettera f) dell'articolo 6 è sostituita e disciplina un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per sogliola, eglefino e merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. L'esenzione opera fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) con maglie pari o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci.
Rettifiche di altre versioni linguistiche
La Commissione segnala che le versioni ceca, danese, italiana, slovacca e tedesca contenevano errori all'articolo 6, lettera f), sui tipi di attrezzi utilizzati; la sola versione danese presentava inoltre errori agli articoli 6, lettere e), f) e g), all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), all'articolo 8, paragrafo 3, sulle misure tecniche per lo Skagerrak, e nell'allegato, nota a piè di pagina 3, sulla definizione dei pescherecci interessati. Il regolamento precisa che tali correzioni non riguardano le altre versioni linguistiche.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017, al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori che beneficiano dell'esenzione de minimis.
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