Regolamento (UE) 2017/1261
Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2011 un nuovo metodo alternativo di trasformazione, basato su idrotrattamento catalitico a più fasi, per produrre combustibili rinnovabili da determinati grassi fusi. Aggiorna inoltre le definizioni e gli allegati tecnici per precisare materie prime, condizioni di processo e destinazione dei residui, riconoscendo il metodo come sicuro ai fini sanitari. Viene anche coordinata la disciplina sulla marcatura permanente, escludendo tali combustibili dagli obblighi di marcatura in coerenza con il loro status di punto finale nella catena di fabbricazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per autorizzare un metodo alternativo di idrotrattamento catalitico a più fasi per trasformare alcuni grassi fusi in combustibili rinnovabili e per adeguare le regole di marcatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, in particolare ai grassi fusi di categoria 1 e ad alcuni materiali di categoria 2 impiegati per produrre diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Incide sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, con efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Sono rilevanti anche le esclusioni/discipline speciali relative alla marcatura permanente dei prodotti derivati e ai residui del trattamento preliminare.
Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per un metodo alternativo di trasformazione dei grassi fusi
Il regolamento della Commissione del 12 luglio 2017 interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che disciplina l'attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale. La modifica recepisce il parere scientifico dell'EFSA su un processo di idrotrattamento catalitico a più fasi, ritenuto sicuro per la trasformazione di grassi fusi di categoria 1 e idoneo alla produzione di combustibili rinnovabili.
Finalità e base normativa
La Commissione agisce sulla base dell'articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, relativo all'autorizzazione di metodi alternativi di uso o smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. I considerando chiariscono che il nuovo metodo è stato valutato dall'EFSA come metodo alternativo sicuro e che i prodotti ottenuti possono essere considerati punto finale nella catena di fabbricazione.
Nuova definizione di combustibili rinnovabili
L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011 viene integrato con una nuova lettera k), che qualifica come combustibili rinnovabili il diesel rinnovabile, il combustibile jet rinnovabile, il propano rinnovabile e la benzina rinnovabile quando rispettano le prescrizioni tecniche dell'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f). Questa integrazione serve a coordinare la disciplina generale con il nuovo processo autorizzato.
Metodo autorizzato nell'allegato IV: materie prime e processo
L'allegato IV, capo IV, sezione 2, viene ampliato con la lettera L, dedicata all'"idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili". Le materie prime ammesse sono:
- grassi fusi derivati da materiali di categoria 1 trasformati mediante il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);
- grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a).
Il processo richiede un trattamento preliminare comprendente almeno uno sbiancamento con acido in presenza di argilla sbiancante e la successiva filtrazione per rimuovere argilla e impurità insolubili. Prima di tale fase, i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica, con separazione delle gomme mediante centrifugazione.
Parametri tecnici dell'idrotrattamento
Dopo il pretrattamento, i materiali devono essere sottoposti a un processo composto da tre fasi: idrotrattamento catalitico, estrazione e isomerizzazione. Il regolamento impone condizioni minime precise:
- pressione minima di 30 bar;
- temperatura minima di 265 °C;
- durata di almeno 20 minuti.
Punto finale nella catena di fabbricazione e destinazione dei residui
La nuova lettera f) della sezione 3, punto 2, dell'allegato IV stabilisce che i combustibili rinnovabili ottenuti dal processo possono essere utilizzati come combustibile senza restrizioni a norma del regolamento, quindi come punto finale, per diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile.
Per i residui del trattamento preliminare, ossia liquame gommoso e argilla usata per lo sbiancamento, sono previste le seguenti destinazioni:
- smaltimento ai sensi dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- smaltimento mediante sotterramento in discarica autorizzata;
- trasformazione in biogas, con obbligo di eliminare i residui della digestione mediante incenerimento, coincenerimento o sotterramento in discarica autorizzata;
- impiego per fini tecnici ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Marcatura dei prodotti derivati
L'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), viene modificato per escludere dalla marcatura permanente i combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1 e 2, purché conformi all'allegato IV, capo IV, sezioni 2, lettere J e L. Il considerando evidenzia che tale esclusione è coerente con il fatto che il metodo riduce i rischi per la salute pubblica e animale in modo equivalente al metodo già previsto.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova definizione di combustibili rinnovabili
All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011 viene aggiunta la lettera k), che include diesel rinnovabile, combustibile jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile che soddisfano le prescrizioni specifiche dell'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f).
Autorizzazione del metodo alternativo di trasformazione
L'allegato IV è modificato per inserire, al capo IV, sezione 2, lettera L, il metodo di "idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili". Il metodo è autorizzato per l'uso di grassi fusi derivati da materiali di categoria 1 trasformati con il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) e di grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a).
Prescrizioni tecniche del processo
Il nuovo metodo richiede un trattamento preliminare che comprende almeno uno sbiancamento con acido in presenza di argilla sbiancante e la successiva rimozione di argilla e impurità per filtrazione; in alternativa, prima dello sbiancamento, i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica e le gomme separate per centrifugazione. I materiali trattati devono poi subire idrotrattamento in tre fasi: idrotrattamento catalitico, estrazione e isomerizzazione, con pressione minima di 30 bar, temperatura minima di 265 °C e durata di almeno 20 minuti.
Qualificazione come punto finale e gestione dei residui
L'allegato IV, sezione 3, punto 2, lettera f), stabilisce che i combustibili rinnovabili ottenuti dal processo possono essere utilizzati come combustibile senza restrizioni a norma del regolamento, cioè come punto finale, per diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Per il liquame gommoso e l'argilla usata per lo sbiancamento derivanti dal trattamento preliminare sono previste diverse opzioni: smaltimento ai sensi dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009; smaltimento in discarica autorizzata; trasformazione in biogas con obbligo di eliminare i residui di digestione mediante incenerimento, coincenerimento o discarica autorizzata; uso per fini tecnici ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Esenzione dalla marcatura permanente
L'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), viene sostituito per prevedere che i combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1 e 2 conformemente all'allegato IV, capo IV, sezioni 2, lettere J e L, non sono soggetti alle prescrizioni di marcatura permanente previste per altri prodotti derivati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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