Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26663/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Ambra era stato condannato per detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando (28 kg) ai sensi dell'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973; in appello la pena detentiva veniva rideterminata in un anno di reclusione mantenendo la multa di €80.000. In cassazione il ricorrente impugnava per (1) vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato l'ammissione di responsabilità e altri elementi attenuanti; e (2) violazione di legge per estinzione del reato per prescrizione, deducendo che la sospensione dei termini disposta in udienza fosse irregolare e avesse indebitamente prolungato la prescrizione oltre il limite legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato ritenendo legittimo il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (art. 132, 133 c.p.) e non ravvisando una motivazione illogica o arbitraria. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il d.lgs. n.141/2024 (entrato in vigore il 4/10/2024) ha abrogato il d.P.R. n.43/1973 e ha rimodulato la fattispecie (art.84), innalzando la soglia rilevante a 15 kg e sopprimendo la pena pecuniaria. Inoltre la recidiva contestata ha allungato i termini prescrizionali, sicché la prescrizione non era maturata. Applicando il principio del favor rei (lex mitior) la Corte, anche d'ufficio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena pecuniaria, eliminando la multa di €80.000; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43/1973, art. 291-bis

    Norma originaria che sanzionava la detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando (soglia rilevante - dieci chilogrammi convenzionali nel testo originario) e che è stata la base della imputazione; la Corte ha preso atto che il fatto (28 kg) integrava una fattispecie grave ai fini della determinazione della pena.

  • d.lgs. n. 141/2024, art. 7

    Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto

    Stabilisce la continuità e la mappatura fra le disposizioni del d.P.R. 43/1973 e le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale; consente di leggere la fattispecie originaria in continuità con le nuove norme.

  • d.lgs. n. 141/2024, art. 84

    Ripropone con modificazioni la fattispecie dell'art. 291-bis: innalza la soglia di rilevanza penale a oltre 15 kg e sopprime la pena pecuniaria, collegando la responsabilità alla sola reclusione (2-5 anni). Questa modifica è più favorevole per l'imputato rispetto al regime previgente e ha dato luogo all'applicazione del principio del favor rei.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Principi che regolano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e l'apprezzamento delle circostanze; la Cassazione ha richiamato tali principi per ritenere inammissibile una rivalutazione meramente alternativa della congruità della pena.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che consente il controllo in cassazione per motivazione illogica o contraddittoria; la Corte ha precisato che solo l'illogicità 'ictu oculi' giustifica l'intervento, non il dissenso sulle valutazioni di merito.

  • codice penale, art. 99 (recidiva) e artt. 157, comma 2; 161, comma 2 (prescrizione)

    La recidiva (art. 99) è circostanza a effetto speciale che innalza il termine prescrizionale ordinario (art.157) e, in presenza di atti interruttivi, quello massimo (art.161); perciò la contestata recidiva ha allungato i termini e ha escluso la maturazione della prescrizione nel caso concreto.

  • Cass. Sez. U., n. 46653/2015 (Della Fazia)

    Giurisprudenza di legittimità che autorizza la Corte di cassazione ad applicare d'ufficio, anche quando il ricorso è inammissibile, la nuova legge più favorevole (lex mitior) annullando la decisione precedente 'in melius' senza rinvio; richiamata per giustificare l'eliminazione della multa.

Massime di principio

  • Principio del favor rei: se, dopo la condanna, interviene una legge più favorevole (es. elimina la pena pecuniaria o innalza la soglia di punibilità), la Corte può applicarla anche d'ufficio e annullare le parti della sentenza sfavorevoli al condannato senza rinvio.
  • Controllo della Cassazione sulla pena: i giudizi critici sulla congruità della pena rivolti a Cassazione sono inammissibili se mirano solo a rimettere in discussione valutazioni di merito; è necessario dimostrare motivazione illogica o arbitraria 'ictu oculi'.
  • Calcolo della prescrizione: occorre tener conto delle circostanze a effetto speciale (es. recidiva) che aumentano i termini prescrizionali e degli eventuali atti interruttivi; prescrizione non matura se i termini aumentati non si sono esauriti.
  • Sospensione dei termini per richieste difensive: la giurisprudenza è restrittiva riguardo alla durata massima della sospensione accordata a seguito di rinvii chiesti dalla difesa (orientamento consolidato riconosce limiti pratici, es. 60 giorni), ma ogni conteggio deve essere verificato concretamente alla luce degli atti processuali e delle norme applicabili.
  • Effetto della abrogazione normativa: quando una norma è abrogata e vi è previsione di 'mappatura' verso nuove disposizioni (art.7 d.lgs.141/2024), la fattispecie va interpretata in continuità con i corrispondenti nuovi articoli; se la nuova disciplina è più favorevole al reo, si applica la nuova disciplina.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.