Deliberazione n. 122 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione su Facebook e Instagram senza consenso. L'intervento mira a impedire la diffusione del materiale segnalato e, se acquisito in chiaro dalle piattaforme, a conservarlo per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata con riferimento alle piattaforme Facebook e Instagram.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che disciplina l'intervento del Garante nei casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e avvio del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento del Garante nei confronti di Facebook e Instagram. Il Garante ha preso atto della segnalazione e della documentazione agli atti, nonché delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Provvedimento urgente adottato il 19 febbraio 2024
Con determinazione n. 76 del 19 febbraio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, solo per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all'Autorità tali misure.
Ratifica del Garante del 22 febbraio 2024
Nella riunione del 22 febbraio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente competente. La decisione conferma quindi le misure dirette a bloccare l'eventuale diffusione del materiale e a preservare, per esigenze probatorie, l'eventuale contenuto acquisito in chiaro.
Esito
Il provvedimento non irroga sanzioni pecuniarie e non contiene ulteriori prescrizioni oltre a quelle già disposte in via d'urgenza. L'effetto principale è la conferma dell'intervento preventivo volto a evitare la circolazione del materiale segnalato sulle piattaforme digitali.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
La decisione trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante il potere di intervenire nei casi di c.d. revenge porn, cioè quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.
Intervento d'urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 19 febbraio 2024 la determinazione n. 76 in via d'urgenza. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie.
Contenuto delle misure prescritte
La conservazione dell'eventuale materiale in chiaro doveva avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La società destinataria avrebbe dovuto comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 22 febbraio 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente competente. Il testo non contiene una sanzione, ma conferma l'efficacia delle misure urgenti impartite alle piattaforme.
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