Sentenza n. 102/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una gara per servizi di carico, trasporto e recupero di rifiuti urbani e speciali, nonché gli atti di gara relativi ai requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 3, sostenendo che la lex specialis, nel richiedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, classe b, e/o nella categoria 4, classe e, dovesse essere interpretata nel senso della necessaria presenza cumulativa di entrambe le iscrizioni, poiché il servizio comprendeva sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali. Ha dedotto la violazione del d.m. 120/2014, in particolare dell’art. 8, comma 1, lettere a) e d), nonché l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore dell’operatore risultato privo dell’iscrizione nella categoria 1, classe b e, secondo quanto riferito, non autorizzato anche per uno dei codici EER rilevanti. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica. Analoga carenza è stata prospettata con riguardo all’altra controinteressata.
La decisione
Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha disposto in autotutela la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione dell’aggiudicataria, comunicando successivamente alla ricorrente che era risultata prima graduata e che si sarebbe proceduto alla stipula del contratto dopo il termine dilatorio. Poiché tale attività amministrativa ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza adottare una pronuncia di annullamento. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato l’accertamento virtuale della fondatezza del ricorso e ha ritenuto che esso sarebbe stato accolto: i requisiti relativi alla categoria 1, classe b, e alla categoria 4, classe e, erano cumulativi, non alternativi, perché necessari per eseguire integralmente un servizio avente a oggetto sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali. La locuzione “e/o” è stata quindi interpretata, nel caso concreto, nel senso della necessaria compresenza delle due categorie. Le spese sono state poste a carico della stazione appaltante, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando una successiva attività amministrativa soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta dalla pronuncia di merito.
artt. 121 e 122 c.p.a.
eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto
Richiamati dalla ricorrente per la domanda eventuale relativa all’inefficacia del contratto, non esaminata per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 18, comma 3, d.lgs. 36/2023
termine dilatorio di 32 giorni
Richiamato nella comunicazione della stazione appaltante quale termine dilatorio precedente alla stipula del contratto.
d.m. 120/2014
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, classe b, e/o categoria 4, classe e
La lex specialis richiedeva tali requisiti a pena di esclusione. Il Collegio, ai fini della soccombenza virtuale, li ha interpretati come cumulativi perché il servizio comprendeva il trasporto di rifiuti urbani e speciali.
artt. 1367 e 1369 c.c.
interpretazione della locuzione “e/o”
Utilizzati come criteri ermeneutici per interpretare la clausola di gara in modo da attribuirle un significato utile e coerente con l’oggetto del contratto.
artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 36/2023
Richiamati quali principi del codice dei contratti pubblici coerenti con l’interpretazione cumulativa dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione integrale del servizio.
Massime di principio
- Quando l’oggetto di un appalto comprende prestazioni riferite a categorie giuridicamente distinte di rifiuti, i requisiti abilitativi prescritti dalla lex specialis per ciascuna categoria devono essere posseduti cumulativamente, se entrambi sono necessari per l’integrale esecuzione del servizio.
- La locuzione “e/o” contenuta nella lex specialis non deve essere interpretata in senso alternativamente disgiuntivo quando tale interpretazione renderebbe impossibile l’esecuzione integrale dell’oggetto contrattuale; essa può essere intesa come richiesta congiunta dei requisiti quando ciò sia imposto dalla struttura concreta delle prestazioni.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione, anche successivamente alla proposizione del ricorso, adotta misure che soddisfano integralmente e irretrattabilmente l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la pronuncia di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito della controversia in assenza dell’attività amministrativa satisfattiva.
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