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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1149

Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Normativa europea32016R1149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro della PAC per il settore del vino, disciplinando in modo analitico come devono essere attuati i programmi nazionali di sostegno. Definisce chi può beneficiare delle diverse misure, quali costi sono ammissibili, quali criteri di selezione e priorità devono applicare gli Stati membri e come devono essere gestiti pagamenti, anticipi, controlli e recuperi. Introduce inoltre regole comuni contro i doppi finanziamenti, chiarisce il trattamento dell’IVA non recuperabile e modifica in misura rilevante il regolamento (CE) n. 555/2008, prevedendo una disciplina transitoria per le operazioni già presentate.

Regole integrative per l’attuazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo nell’ambito dell’OCM unica, con disciplina di beneficiari, misure ammissibili, costi, controlli, pagamenti e modifiche del regolamento (CE) n. 555/2008.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo previsti dalla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure ivi finanziate: promozione nei mercati interni e nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, investimenti, innovazione e distillazione dei sottoprodotti. Vincola gli Stati membri nella gestione dei programmi, nella definizione dei criteri di ammissibilità e priorità, nei controlli, nei pagamenti e nelle comunicazioni alla Commissione; si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore. Non pregiudica le norme specifiche sui rapporti tra Stati membri in materia di frode vitivinicola né le regole di procedura penale, cooperazione giudiziaria o sanzioni amministrative.

Regolamento delegato (UE) 2016/1149 sui programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Il regolamento completa la disciplina dell’OCM unica per il vino, dettando le norme di dettaglio necessarie per attuare i programmi nazionali di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il legislatore delegato interviene per chiarire beneficiari, condizioni di ammissibilità, criteri di priorità, costi ammissibili, modalità di calcolo del sostegno, controlli e recuperi, con l’obiettivo dichiarato di semplificare le procedure, ridurre gli errori e limitare gli oneri amministrativi.

Ambito e rapporti con altri atti

L’articolo 1 precisa che il regolamento integra la disciplina dei programmi di sostegno vitivinicolo contenuta nella sezione 4 del capo II del titolo I della parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso non pregiudica le norme specifiche sui rapporti tra Stati membri in materia di lotta contro la frode vitivinicola, né le regole relative alla procedura penale, alla cooperazione giudiziaria o alle sanzioni amministrative. Ai fini del regolamento, per "operazione" si intende un’azione o una serie di azioni inserite in un progetto o contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell’ambito di un programma di sostegno.

Responsabilità finanziaria degli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi spesa effettuata nell’ambito del proprio programma di sostegno o delle sue modifiche, qualora tali modifiche non divengano applicabili secondo l’articolo 41, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La disposizione attribuisce quindi agli Stati membri un ruolo centrale nella corretta gestione finanziaria delle misure.

Promozione e informazione: beneficiari, contenuti e durata

Per la promozione e l’informazione ex articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i beneficiari possono essere organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori di vino, loro associazioni, associazioni temporanee o permanenti di produttori, organizzazioni interprofessionali e, se lo Stato membro lo decide, organismi di diritto pubblico; per la misura promozionale nei paesi terzi possono beneficiarne anche imprese private. Gli Stati membri non possono designare un organismo di diritto pubblico come unico beneficiario. Ogni operazione non può durare più di tre anni per il medesimo beneficiario nello stesso Stato membro, o nello stesso paese terzo/mercato di paese terzo, salvo proroga giustificata fino a due anni complessivi o in due proroghe annuali.

Le operazioni di informazione negli Stati membri devono riguardare il consumo responsabile del vino, il rischio di consumo nocivo di alcol e il regime UE delle DOP/IGP per il vino. Sono ammesse campagne informative e partecipazioni a fiere, manifestazioni ed esposizioni di rilievo nazionale o unionale. Le informazioni devono basarsi sulle qualità intrinseche del vino, non promuovere marchi commerciali e non incentivare il consumo in funzione dell’origine specifica; l’origine può essere menzionata come parte dell’attività. I messaggi su salute e comportamento devono essere fondati su dati scientifici generalmente accettati e coerenti con la strategia sanitaria nazionale.

Per la promozione nei paesi terzi, sono ammesse operazioni che promuovono vini dell’Unione destinati al consumo diretto e con opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati. L’origine deve essere indicata per i vini DOP/IGP, l’operazione deve essere chiaramente definita e il messaggio deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino ed essere conforme alla normativa del paese terzo destinatario.

Criteri di selezione e priorità

Gli Stati membri devono verificare che le operazioni siano chiaramente definite, che i costi siano coerenti con i prezzi di mercato e che il beneficiario disponga di adeguate risorse tecniche e finanziarie. Devono inoltre valutare coerenza strategica, impatto atteso e probabilità di successo. Per l’informazione negli Stati membri sono privilegiate le operazioni che combinano consumo responsabile e DOP/IGP, interessano più Stati membri, più regioni amministrative o vinicole, oppure più denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Per la promozione nei paesi terzi sono favoriti i nuovi beneficiari e le operazioni orientate verso nuovi paesi terzi o nuovi mercati.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I beneficiari sono i conduttori definiti dal regolamento (CE) n. 436/2009. Gli Stati membri esaminano le domande sulla base della descrizione delle azioni, dei termini di attuazione e della superficie interessata. Sono espressamente esclusi i costi per la normale gestione del vigneto, per la protezione contro selvaggina, uccelli o grandine, per la costruzione di frangivento e muri di protezione, per strade carrozzabili, elevatori e acquisto di veicoli agricoli.

Il reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie è ammissibile solo se lo Stato membro comunica alla Commissione l’elenco degli organismi nocivi interessati e una sintesi del piano strategico dell’autorità competente, nonché se rispetta la direttiva 2000/29/CE. Le spese per tale reimpianto non possono superare il 15 % della spesa annua complessiva per ristrutturazione e riconversione nello Stato membro. Le spese di estirpazione e la compensazione per perdita di reddito non sono ammissibili.

Vendemmia verde

I beneficiari sono i conduttori. Gli Stati membri devono garantire che le superfici restino in buone condizioni vegetative, che la misura non produca impatti ambientali o fitosanitari negativi e che i controlli siano possibili ed efficaci. Possono introdurre restrizioni oggettive e non discriminatorie in base, tra l’altro, a varietà, rischi ambientali o fitosanitari e metodo di esecuzione.

Non è riconosciuto alcun sostegno se la coltura ha subito danni totali o parziali prima della vendemmia verde a causa di calamità naturali o eventi assimilabili. Inoltre, se il danno interviene dopo il pagamento del sostegno e prima della vendemmia, non può essere corrisposta alcuna compensazione assicurativa per la perdita di reddito sulla superficie già sovvenzionata. La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.

Fondi di mutualizzazione e assicurazione del raccolto

Per i fondi di mutualizzazione, il sostegno può finanziare le spese amministrative di costituzione entro limiti percentuali precisi: 10 % nel primo anno, 8 % nel secondo, 4 % nel terzo, calcolati sul contributo dei produttori al fondo. Gli Stati membri possono fissare massimali ulteriori; il sostegno non può durare più di tre anni.

Per l’assicurazione del raccolto, i beneficiari sono i conduttori che presentano la polizza alle autorità nazionali. Lo Stato membro può erogare il sostegno tramite compagnie di assicurazione, a condizione che l’importo sia trasferito integralmente al produttore e che il meccanismo non alteri la concorrenza nel mercato assicurativo. Gli Stati membri devono inoltre definire condizioni di funzionamento, massimali e metodi di calcolo basati su elementi verificabili, valori peritali e dati locali o regionali. Sono definiti i concetti di "calamità naturali" e "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale" mediante rinvio al regolamento (UE) n. 702/2014.

Investimenti e innovazione

Nel settore investimenti, i beneficiari sono aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali. Sono ammissibili i costi per costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di immobili; acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature; spese generali collegate; software, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi collettivi. Gli studi di fattibilità restano ammissibili anche se non seguono investimenti materiali. Non sono ammissibili i costi di leasing diversi da quelli strettamente connessi ai beni acquistati o noleggiati, né i semplici investimenti di sostituzione. Per le micro, piccole e medie imprese gli Stati membri possono ammettere, se giustificato, l’acquisto di materiale d’occasione.

Il sostegno agli investimenti non è concesso per operazioni già finanziate a titolo della promozione ex articolo 45. I criteri di selezione privilegiano operazioni con effetti positivi su risparmio energetico, efficienza energetica e processi sostenibili. Per l’innovazione, i beneficiari sono aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori e associazioni di due o più produttori; i centri di ricerca e sviluppo possono partecipare e le organizzazioni interprofessionali possono essere associate. Sono ammissibili investimenti materiali e immateriali, trasferimento di conoscenze, progetti pilota e fasi preliminari per nuovi prodotti, processi e tecnologie, mentre i meri investimenti di sostituzione restano esclusi.

Distillazione dei sottoprodotti

Il sostegno spetta ai distillatori dei sottoprodotti della vinificazione. Gli Stati membri possono istituire un sistema volontario di certificazione. Il sostegno è destinato alla trasformazione dei sottoprodotti in alcole con titolo alcolometrico volumico minimo del 92 %, da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici; è consentita un’ulteriore trasformazione dell’alcole purché resti soddisfatta tale destinazione finale. Il sostegno comprende anche un importo per i costi di raccolta, da trasferire al produttore se tali costi sono stati da lui sostenuti.

Regole comuni: ammissibilità, IVA, anticipi, esclusioni e controlli

Gli Stati membri devono introdurre criteri di demarcazione chiari per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti dell’Unione. Per ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde devono definire operazioni e costi ammissibili e possono usare tabelle standard di costi unitari o documenti giustificativi; in quest’ultimo caso devono fissare livelli massimi di sostegno per ciascuna azione. La compensazione per perdita di reddito è determinata sulla base di ipotesi standard di mancato guadagno.

Sono ammissibili i contributi in natura se previsti dal programma di sostegno, e il loro valore deve poter essere verificato e non superare i costi di mercato; il sostegno complessivo non può superare le spese ammissibili al netto dei contributi in natura, salvo le operazioni in cui il lavoro in natura costituisce l’unico costo. I costi di personale e le spese amministrative sono ammissibili se strettamente legati alla specifica operazione; le spese amministrative non possono superare il 4 % dei costi ammissibili totali. L’IVA è esclusa, salvo quella non recuperabile effettivamente e definitivamente sostenuta, certificata da revisore. Sono possibili anticipi soltanto con cauzione.

Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione l’attuazione dei programmi, gli aiuti di Stato concessi e gli anticipi; in caso di comunicazioni omesse o inesatte, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili relativi al settore vitivinicolo.

Pagamento, modifiche dell’operazione e recuperi

Il pagamento avviene, come regola generale, solo quando l’intera operazione o le singole azioni approvate sono state completate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, in loco. In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, possono essere pagate le sole azioni effettivamente realizzate. Se l’operazione non è completata per cause diverse dalla forza maggiore e il sostegno è stato già versato per singole azioni, gli Stati membri devono recuperare le somme erogate; se era stato concesso un anticipo, possono essere applicate sanzioni.

Per ristrutturazione e vendemmia verde, quando la superficie effettivamente realizzata è inferiore a quella approvata, il calcolo del sostegno segue una regola graduata: fino al 20 % di scostamento si paga sulla superficie effettiva; tra 20 % e 50 % il sostegno si calcola sulla superficie effettiva e si riduce del doppio della differenza; oltre il 50 % non è dovuto alcun sostegno.

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, transizione ed entrata in vigore

L’articolo 57 sopprime numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008, mentre l’articolo 58 prevede che le disposizioni soppresse continuino ad applicarsi alle operazioni presentate prima della data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Gli Stati membri devono poter identificare tali operazioni nei propri sistemi di gestione e controllo. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Campo di applicazione e definizioni

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra la disciplina dei programmi di sostegno vitivinicolo del regolamento (UE) n. 1308/2013. Definisce inoltre il concetto di "operazione" come azione o serie di azioni inserite in un progetto o contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell’ambito di un programma di sostegno. L’articolo 2 chiarisce che gli Stati membri sono responsabili delle spese effettuate nell’ambito del programma o delle sue modifiche, se tali modifiche non diventano applicabili secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013.

Promozione e informazione: beneficiari, durata e costi

Per la promozione ex articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i beneficiari comprendono organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, loro associazioni, associazioni temporanee o permanenti di produttori, organizzazioni interprofessionali e, se lo decide lo Stato membro, organismi di diritto pubblico; le imprese private possono beneficiare della misura relativa alla promozione nei paesi terzi. Ogni operazione può essere finanziata per massimo tre anni, prorogabili una volta fino a due anni o due volte fino a un anno ciascuna. Gli Stati membri definiscono azioni e costi ammissibili, anche mediante tabelle standard di costi unitari o documentazione giustificativa.

Informazione negli Stati membri

Le operazioni ammissibili riguardano l’informazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino, sui rischi del consumo nocivo di alcol e sul regime UE delle DOP e IGP per il vino. Sono ammesse campagne informative e partecipazioni a fiere, manifestazioni ed esposizioni di rilievo nazionale o unionale. Le informazioni non devono promuovere marchi commerciali né incentivare il consumo in base all’origine specifica, salvo l’indicazione dell’origine come parte dell’attività informativa. I contenuti relativi a salute e comportamento devono basarsi su dati scientifici generalmente accettati e coerenti con la strategia sanitaria nazionale.

Criteri di ammissibilità e priorità per la promozione

Gli Stati membri verificano chiarezza delle operazioni, congruità dei costi con i prezzi di mercato, adeguate risorse tecniche e finanziarie del beneficiario e coerenza con obiettivi e impatto atteso. Per l’informazione negli Stati membri devono essere privilegiate le operazioni che combinano consumo responsabile e DOP/IGP, coinvolgono più Stati membri, più regioni o più denominazioni. Per la promozione nei paesi terzi sono favoriti i nuovi beneficiari e le operazioni dirette verso nuovi paesi terzi o nuovi mercati.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

I beneficiari sono i conduttori definiti dal regolamento (CE) n. 436/2009. Sono esclusi i costi di normale gestione del vigneto, protezioni contro selvaggina, uccelli o grandine, frangivento, muri di protezione, strade carrozzabili, elevatori e veicoli agricoli. Il reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie è ammissibile solo se lo Stato membro comunica alla Commissione gli organismi nocivi interessati e un piano strategico, e se rispetta la direttiva 2000/29/CE; tali spese non possono superare il 15 % della spesa annua per ristrutturazione/riconversione nello Stato membro. Le spese di estirpazione e la compensazione per perdita di reddito non sono ammissibili.

Vendemmia verde

I beneficiari sono i conduttori; gli Stati membri devono garantire buone condizioni vegetative, assenza di impatti ambientali o fitosanitari negativi e possibilità di controllo. Possono introdurre restrizioni oggettive e non discriminatorie per varietà, rischi ambientali o fitosanitari e metodo di esecuzione. Non è ammesso il sostegno se prima della vendemmia verde vi è stato un danno totale o parziale da calamità naturali o eventi assimilabili, e non vi è compensazione assicurativa per perdite sul medesimo appezzamento se il danno avviene dopo il pagamento del sostegno. La misura non può essere praticata due anni consecutivi sulla stessa particella.

Fondi di mutualizzazione e assicurazione del raccolto

Per i fondi di mutualizzazione il sostegno può coprire spese amministrative di costituzione nei limiti del 10 %, 8 % e 4 % del contributo dei produttori rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno, con durata massima triennale. Per l’assicurazione del raccolto i beneficiari sono i conduttori che devono presentare la polizza; il sostegno può essere versato tramite compagnie assicurative se l’importo è trasferito integralmente al produttore e senza distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri devono fissare massimali e criteri di calcolo basati su dati verificabili, valori peritali e condizioni regionali o locali.

Investimenti e innovazione

Per gli investimenti sono ammissibili costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di immobili, acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, spese generali connesse, software, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi collettivi; i semplici investimenti di sostituzione non sono ammissibili. Il sostegno non è concesso per operazioni che abbiano già beneficiato del sostegno alla promozione ex articolo 45. Per l’innovazione sono ammissibili investimenti materiali e immateriali, trasferimento di conoscenze, progetti pilota e azioni preliminari per nuovi prodotti, processi e tecnologie; i centri di ricerca e sviluppo possono partecipare e le organizzazioni interprofessionali possono essere associate.

Distillazione dei sottoprodotti

I beneficiari del sostegno sono i distillatori dei sottoprodotti della vinificazione, con possibile sistema volontario di certificazione. Il sostegno è concesso per la trasformazione in alcole con titolo minimo del 92 % da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici; è chiarito che l’alcole può subire ulteriori trasformazioni purché la destinazione finale resti esclusivamente industriale o energetica. È incluso un importo per i costi di raccolta, da trasferire al produttore se da questi sostenuti.

Norme comuni: doppio finanziamento, costi, IVA, anticipi ed esclusioni

Gli Stati membri devono introdurre criteri di demarcazione per evitare il cumulo di finanziamenti con altri strumenti UE. Per ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde gli Stati membri possono usare tabelle standard di costi unitari o costi giustificati, fissando livelli massimi di sostegno e criteri per contributi in natura e compensazioni per perdita di reddito. I costi di personale e le spese amministrative sono ammissibili solo se legati alla specifica operazione, con limite del 4 % per le spese amministrative; l’IVA non recuperabile può essere ammessa se realmente e definitivamente sostenuta e attestata da revisore. Sono possibili anticipi solo con cauzione. Nessun sostegno è concesso a produttori con impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione.

Pagamenti, controlli, modifiche e casi di forza maggiore

Il pagamento avviene normalmente solo dopo la completa realizzazione dell’operazione e dopo i controlli amministrativi e, se del caso, in loco; in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere pagate le sole azioni realizzate. Per ristrutturazione e vendemmia verde, se la parte realizzata è inferiore a quella approvata, il pagamento o il recupero dipende dallo scostamento: fino al 20 % il calcolo avviene sulla superficie effettiva; tra 20 % e 50 % il sostegno è ridotto del doppio della differenza; oltre il 50 % non è concesso alcun sostegno. Sono disciplinate anche le modifiche delle operazioni, con possibilità di variazioni minori, inclusi trasferimenti tra azioni fino al 20 % per ciascuna azione, senza superare l’importo totale approvato.

Modifiche al regolamento (CE) n. 555/2008 e disposizioni transitorie

Il regolamento sopprime numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008, che restano applicabili solo alle operazioni presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Gli Stati membri devono identificare chiaramente tali operazioni nei propri sistemi di gestione e controllo. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti di stato e controlli finanziari

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