Regolamento (UE) 2016/583
Regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione 2016/583 aggiorna il quadro europeo sull’uso del sistema anticollisione di bordo ACAS II, allineandolo alle norme operative vigenti e rimuovendo previsioni divenute superflue. In particolare, sopprime l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1332/2011 e sostituisce il relativo allegato, confermando l’obbligo della versione 7.1 del software ACAS II per taluni aeromobili a turbina e introducendo regole sull’addestramento degli equipaggi. Il testo chiarisce inoltre le date di applicazione del regime originario e della deroga per gli aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità anteriore al 1o marzo 2012.
Modifica del regolamento (UE) n. 1332/2011 in materia di equipaggiamento ACAS II e soppressione di disposizioni obsolete sulle procedure operative anticollisione.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeromobili a turbina con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri, nonché agli operatori degli aeromobili che installano volontariamente il sistema ACAS II. Il regolamento interviene sul regime UE relativo alla prevenzione delle collisioni in volo e, per effetto della modifica, elimina disposizioni precedentemente applicabili agli operatori aerei dell’Unione soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91, ormai sostituito nel settore operativo dal regolamento (UE) n. 965/2012. Si applica dal 25 agosto 2016, dopo l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 1332/2011 in materia di ACAS II
Il regolamento (UE) 2016/583 della Commissione modifica il quadro europeo relativo al sistema anticollisione di bordo ACAS II, nell’ambito della sicurezza dell’aviazione civile. L’intervento è motivato dall’esigenza di coordinare le norme del regolamento (UE) n. 1332/2011 con la disciplina operativa più recente contenuta nel regolamento (UE) n. 965/2012 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
Finalità della modifica
La Commissione rileva che alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 sono divenute obsolete. In particolare:
- le norme che facevano riferimento al regolamento (CEE) n. 3922/91 per gli operatori aerei dell’Unione non risultano più adeguate, poiché la disciplina applicabile è ora il regolamento (UE) n. 965/2012;
- le regole sulle procedure operative in caso di avviso di risoluzione ACAS II sono considerate più correttamente collocabili nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1332/2011
L’articolo 1 del regolamento 2016/583 interviene in tre punti principali:
- sopprime l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1332/2011;
- sostituisce i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5, fissando le date di applicazione dell’articolo 3;
- sostituisce integralmente l’allegato, che diventa la parte sostanziale aggiornata sulla disciplina ACAS.
Requisito tecnico ACAS II
Nel nuovo allegato, la disposizione AUR.ACAS.1005 conferma che devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software ACAS II gli aeromobili a turbina che:
- hanno una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg; oppure
- sono autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.
Il requisito si applica anche agli aeromobili che installano volontariamente il sistema ACAS II. È inoltre espressamente esclusa l’applicazione del requisito ai sistemi aeromobili senza pilota.
Addestramento degli equipaggi
La disposizione AUR.ACAS.1010 impone agli operatori di predisporre procedure operative e programmi di addestramento relativi ad ACAS II. Lo scopo è garantire che l’equipaggio di condotta sia adeguatamente addestrato sulla prevenzione delle collisioni e competente nell’utilizzo del sistema.
Decorrenza temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 25 agosto 2016. Quanto alle norme del regolamento (UE) n. 1332/2011 modificate dall’articolo 1, l’articolo 3 si applica dal 1o marzo 2012; per gli aeromobili con certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, l’applicazione decorre dal 1o dicembre 2015.
Quadro sistematico
Il regolamento si inserisce nel sistema dell’aviazione civile dell’Unione fondato sul regolamento (CE) n. 216/2008 e si fonda sul parere dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, nonché sul parere del comitato istituito dall’articolo 65 del medesimo regolamento. Per gli operatori e i professionisti del settore, il testo ha soprattutto valore di aggiornamento e riallineamento normativo, più che di introduzione di nuovi obblighi sostanziali rispetto alla disciplina ACAS II.
Disposizioni principali
Soppressione delle norme obsolete
L’articolo 1, punto 1, sopprime l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1332/2011. Secondo i considerando, le disposizioni che richiamavano gli operatori aerei dell’Unione soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 erano superate, poiché tale regolamento non si applica più a questi operatori dopo la soppressione dell’allegato III e il subentro del regolamento (UE) n. 965/2012.
Date di applicazione del regime ACAS II
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1332/2011. L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o marzo 2012; in deroga, per gli aeromobili muniti di un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1o marzo 2012, l’articolo 3 si applica dal 1o dicembre 2015.
Requisito di equipaggiamento con ACAS II versione 7.1
L’allegato sostituito conferma che gli aeromobili a turbina con MCTOM superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri devono essere equipaggiati con la versione 7.1 del software ACAS II. Il requisito si estende anche agli aeromobili che montano volontariamente il sistema ACAS II.
Esclusione dei sistemi aeromobili senza pilota
Il nuovo allegato precisa che il requisito di cui al punto 1 non si applica ai sistemi aeromobili senza pilota.
Addestramento e procedure operative per ACAS II
Il nuovo allegato introduce l’obbligo per gli operatori di stabilire procedure operative e programmi di addestramento per il sistema ACAS II, in modo che l’equipaggio di condotta sia adeguatamente formato sulla prevenzione delle collisioni e competente nell’uso del sistema.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 agosto 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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