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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30165/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla propria responsabilità per entrambi i reati contestati e, dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché generiche e non realmente confrontate con gli elementi di prova e con la motivazione ampia, analitica e logica resa dalla Corte d'appello, tanto sull'affermazione di responsabilità quanto sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Disposizione richiamata quale base della condanna confermata in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 336 c.p.

    Disposizione richiamata quale base della condanna confermata in appello per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dalla Corte d'appello.

  • art. 591 c.p.p.

    È la norma implicitamente applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondata sulla genericità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano in una mera riproposizione di censure generiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o assertivo: il ricorrente deve misurarsi puntualmente con l'apparato argomentativo della decisione impugnata e indicare specifiche criticità logiche o giuridiche.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione congrua, analitica e conforme ai principi di diritto applicabili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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