Cassazione Penale, Ordinanza n. 30165/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla propria responsabilità per entrambi i reati contestati e, dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché generiche e non realmente confrontate con gli elementi di prova e con la motivazione ampia, analitica e logica resa dalla Corte d'appello, tanto sull'affermazione di responsabilità quanto sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Disposizione richiamata quale base della condanna confermata in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
art. 336 c.p.
Disposizione richiamata quale base della condanna confermata in appello per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dalla Corte d'appello.
art. 591 c.p.p.
È la norma implicitamente applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondata sulla genericità dei motivi.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano in una mera riproposizione di censure generiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione in modo astratto o assertivo: il ricorrente deve misurarsi puntualmente con l'apparato argomentativo della decisione impugnata e indicare specifiche criticità logiche o giuridiche.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione congrua, analitica e conforme ai principi di diritto applicabili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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