Cassazione Penale, Sentenza n. 05013/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.) lamentando che il Tribunale si è basato esclusivamente sulla gravità del fatto e sulla presunta elevata capacità delinquenziale, senza valutare adeguatamente i fatti sopravvenuti e positivi forniti dalla difesa: ammissione di responsabilità, scuse in ogni grado, risarcimento integrale del danno, buona condotta in carcere e il lungo periodo già trascorso in custodia (dal 20/04/2023) senza ulteriori reati. Sostiene inoltre che la pubblica pericolosità prospettata è basata su presunzioni (capacità di organizzare azioni criminali) e non su elementi che dimostrino inattendibilità nell'ottemperare prescrizioni.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama il principio per cui, in appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale è tenuto a esaminare in modo limitato solo i "fatti nuovi" idonei a modificare il quadro indiziario o cautelare e non a rinnovare integralmente la valutazione delle esigenze cautelari. Ritiene che il Tribunale del Riesame abbia motivato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari: ha richiamato la gravità del fatto e soprattutto la concreta capacità del ricorrente di organizzare una spedizione punitiva (coinvolgimento immediato dopo aggressione subita, circa 15 partecipanti, più veicoli, armi bianche potenzialmente letali come machete, ruolo di istigatore/leader documentato da video). Ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini cautelari, il risarcimento e le scuse, l'assenza di reati successivi mentre è in carcere e la condotta carceraria non è stata ritenuta idonea a escludere il pericolo di reiterazione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e dispone gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Stabilisce l'appello al Tribunale contro le ordinanze cautelari; la Corte evidenzia che, in tale sede, la cognizione è limitata ai fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario o cautelare (effetto devolutivo dell'impugnazione).
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi della motivazione). La Corte valuta che i motivi proposti non evidenziano vizi tali da rendere la motivazione impugnata manifestamente illogica o contraddittoria nel delineare le esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in ordine alle notificazioni/attuazioni conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- In sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. il giudice non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari: la cognizione è circoscritta ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che siano allegati e idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare.
- La gravità del fatto e la concreta capacità organizzativa dell'imputato (uso di armi, numero di partecipanti, ruolo di istigatore/leader, documentazione come video) possono giustificare la permanenza della custodia in carcere anche se sussistono elementi positivi come scuse e risarcimento.
- Il risarcimento del danno e le scuse non sono automaticamente idonei a far venir meno le esigenze cautelari; occorre dimostrare che tali comportamenti abbiano effettivamente ridotto il rischio di reiterazione del reato.
- La mancanza di reati successivi durante la detenzione può valere meno se l'assenza è conseguente al regime carcerario; la difesa deve dimostrare cambiamenti concreti e non solo diacronici o formali.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare, la difesa deve allegare e documentare fatti nuovi specifici e concreti (es. elementi di stabilità familiare/lavorativa effettiva, terapie, programmazioni di reinserimento monitorabili, elementi che incidano sul quadro indiziario) che rendano ragionevolmente improbabile la reiterazione o l'inquinamento probatorio.
- La valutazione della pericolosità ai fini cautelari può legittimamente tenere conto non solo del fatto in sé ma anche delle modalità (pianificazione, impiego di armi, coordinamento di più persone) e di prove che attestino un ruolo attivo di comando.
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