Ordinanza n. 16322/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 165/2026 recante il contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui (a) determina il contingente regionale per la Lombardia in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, senza reintegrare il residuo di 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025; b) disattende l’impegno dell’Amministrazione volto ad accantonare i posti pre mobilità ad esclusivo beneficio dei cc.dd ordinaristi; c) non include la ricorrente nel novero dei vincitori assunti nell’a.s. 2026/2027 nonché nei limiti del suo recepimento ed effetto applicativo nella Regione Lombardia; 2. degli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, dando attuazione al medesimo, hanno determinato il contingente regionale utile e disposto le conseguenti operazioni di immissione in ruolo senza includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo per l'a.s. 2026/2027; 3. del Decreto USR per la Lombardia prot. n. 1623 del 21 agosto 2026, recante le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui assegna al concorso ordinario DDG n. 2788/2023 soli 72 posti e omette di includere la ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo; 4. degli atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attuativi delle immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia, nella parte in cui non comprendono la ricorrente tra i destinatari di nomina, ivi compreso l’avviso MIM prot. 20632 del 7 agosto 2026 sulle assunzioni dei concorsisti riservati, la nota USR Lombardia prot. 43908 del 14.8.2026 avente ad oggetto l’avvio delle procedure di assegnazione sede ai dirigenti scolastici neoassunti, l’avviso USR Lombardia avente ad oggetto le assegnazioni ai ruoli regionali dei neo DS 2026-2027; 5. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti ministeriali e regionali di quantificazione dei posti vacanti e disponibili, gli atti di gestione delle rinunce e delle surroghe nella graduatoria regionale Lombardia, nonché gli atti che abbiano recepito un'interpretazione restrittiva della nozione di "contingente regionale dei posti del concorso ordinario"; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, in quanto vincitrice di concorso inclusa nei contingenti già autorizzati dai decreti assunzionali del triennio 2024-2026, ad essere immessa in ruolo nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione Lombardia dall'a.s. 2026/2027 e con decorrenza giuridica retroattiva all'a.s. 2025/2026 o, in subordine, all'a.s. in cui avrebbe dovuto essere assunta secondo il corretto computo del contingente spettante; E IN VIA SUBORDINATA, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da mancata o ritardata immissione in ruolo, comprensivo delle differenze retributive, degli effetti previdenziali e contributivi, della perdita di anzianità di servizio dirigenziale, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui l'assunzione avrebbe dovuto essere disposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 165/2026 e atti attuativi delle assunzioni dei dirigenti scolastici in Lombardia per l'a.s. 2026/2027, inclusa la determinazione di soli 72 posti al concorso ordinario e l'omessa assunzione della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il contingente assunzionale per l'a.s. 2026/2027 e gli atti ministeriali e regionali applicativi, deducendo che per la graduatoria del concorso ordinario in Lombardia sarebbero stati assegnati soltanto 72 posti senza reintegrare 98 posti residui non restituiti dall'a.s. 2024/2025 e senza rispettare l'impegno di accantonare i posti anteriori alla mobilità a beneficio degli ordinari. Ha contestato inoltre la propria esclusione dalle assunzioni, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'immissione in ruolo dall'a.s. 2026/2027 con decorrenza giuridica retroattiva e, in subordine, il risarcimento dei danni da mancata o ritardata assunzione. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda cautelare né le censure sul contingente e sull'esclusione della ricorrente. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione: la notifica deve essere eseguita entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova depositata nei successivi 5 giorni; entrambi i termini sono perentori e la loro inosservanza comporta improcedibilità. Ha inoltre rilevato d'ufficio dubbi sulla giurisdizione amministrativa, e quindi sull'ammissibilità del ricorso in parte qua, per le impugnazioni degli atti regionali e attuativi relativi alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo; ha assegnato alle parti 30 giorni per memorie sul punto ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026, con ogni decisione sulla questione di rito impregiudicata. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Ritenuto di sottoporre sin d’ora la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie sul punto;
La questione rilevata d'ufficio sulla giurisdizione e sull'ammissibilità deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine per presentare memorie.
Codice del processo amministrativo
Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 e nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
Ricorrendo i presupposti processuali, l'integrazione del contraddittorio può essere eseguita mediante pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate dal giudice e nei termini assegnati.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di giurisdizione o di ammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per presentare memorie prima di deciderla.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati può essere disposta mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, con le modalità e i termini stabiliti dal giudice; se l'ordinanza qualifica come perentori i termini per la notifica e per il deposito della prova, la loro inosservanza comporta improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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