Ordinanza n. 2005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a selezione)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado, chiedendone la riforma quanto alla tutela cautelare e, specificamente, quanto alla condanna alle spese. Il contenzioso è stato qualificato come seriale e riguardante questioni in larga parte omogenee rispetto ad altri appelli cautelari già esaminati dalla Sezione. Non emergono dal testo le specifiche censure sostanziali rivolte agli atti amministrativi o alla procedura selettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare nella parte relativa alla domanda cautelare sostanziale, ritenendo non necessario adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito, nella quale esaminare funditus la maggior parte delle questioni dedotte e adottare una decisione definitiva. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio cautelare di primo grado, in considerazione della novità della questione, riformando l'ordinanza impugnata e compensando le spese tra le parti per entrambi i gradi cautelari.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto non necessario adottare, per questa controversia, una misura di accelerazione consistente nella fissazione sollecita dell'udienza di merito, poiché tale fissazione era già prevedibile in ragione delle precedenti ordinanze relative al contenzioso seriale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le questioni controverse saranno esaminate funditus dal TAR in una prossima udienza di merito e tale udienza è prevedibilmente destinata a essere fissata in tempi brevi, non è necessario adottare un autonomo provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche mediante riforma della statuizione del TAR che le abbia poste a carico della parte soccombente.
- L'appello cautelare può essere accolto limitatamente alla regolazione delle spese e respinto quanto alla domanda cautelare sostanziale, con compensazione delle spese di entrambi i gradi cautelari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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