Risoluzione n. 26 del 6/03/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano non solo al terreno agricolo, ma anche al fabbricato ad esso pertinenziale, se sussiste un effettivo vincolo di pertinenzialità e il fabbricato è sovrastante il terreno. Restano invece esclusi i fabbricati solo strumentali all’attività agricola, perché la norma fa riferimento alle pertinenze e non alla strumentalità.
Agevolazioni piccola proprietà contadina e pertinenze dei terreni agricoli
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e pertinenze del terreno agricolo
La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento di terreni agricoli. Il chiarimento richiesto riguarda se il regime agevolato possa estendersi anche a un fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi, classificato D/10, quando sussistano requisiti di ruralità.
Quesito posto
La Direzione Provinciale chiede se, nell’ipotesi di acquisto congiunto di terreno agricolo e fabbricato strumentale, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applichino anche al fabbricato, qualora questo sia rurale ai sensi dell’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139. Il dubbio nasce anche alla luce della circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, esempio 14, in cui, per la vendita di un terreno agricolo con fabbricato strumentale a favore di un IAP, era stata riconosciuta l’agevolazione solo per il terreno, con applicazione dell’aliquota del 9 per cento al fabbricato.
Soluzione interpretativa dell’istante
L’istante ritiene che, sulla base dei chiarimenti già forniti dalla circolare n. 2/E del 2014, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina non possano essere estese ai fabbricati strumentali all’attività agricola.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano soggetti a imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e a imposta catastale nella misura dell’1 per cento. La norma richiama quindi espressamente i terreni agricoli e le loro pertinenze.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 36 del 17 maggio 2010, secondo cui l’agevolazione riguarda i trasferimenti di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti all’INPS. Vengono distinti due profili:
- soggettivo: l’acquirente deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale;
- oggettivo: devono trattarsi di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti.
La norma agevola dunque il terreno agricolo e le pertinenze che siano ad esso relative.
Nozione di pertinenza
Per stabilire se un fabbricato rientri nell’agevolazione, occorre verificare il vincolo pertinenziale ai sensi dell’articolo 817 c.c., secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. Perché il vincolo sussista, devono concorrere:
- un elemento soggettivo, cioè la volontà del proprietario della cosa principale, o del titolare di un diritto reale, di destinare in modo durevole la cosa accessoria al servizio del bene principale;
- un elemento oggettivo, cioè un rapporto funzionale di complementarietà economico-giuridica tra bene principale e bene accessorio.
La verifica della pertinenzialità è qualificata come giudizio di fatto, legato alla concreta destinazione del bene accessorio al servizio della cosa principale.
Nozione di fondo rustico e fabbricati accessori
La risoluzione richiama la giurisprudenza e una precedente pronuncia della Commissione Tributaria Centrale per chiarire che l’espressione “terreni agricoli e relative pertinenze” va intesa nel senso di fondo rustico, comprensivo di elementi strumentali accessori necessari alla gestione economica del fondo. In questa prospettiva, possono rientrare nel concetto anche fabbricati rurali che svolgano funzione strumentale rispetto al terreno agricolo, come abitazioni per addetti alla coltivazione, ricovero animali, deposito prodotti o scorte, purché siano pertinenze del terreno.
Differenza rispetto alla strumentalità
L’Agenzia precisa che la disciplina della piccola proprietà contadina non richiama la nozione di strumentalità, ma quella di pertinenza. La strumentalità è concetto diverso e attiene ai beni necessari per lo svolgimento dell’impresa agricola; la pertinenza, invece, richiede la connessione funzionale tra fabbricato e terreno agricolo. Perciò, il fatto che un fabbricato sia rurale o strumentale non basta di per sé a farlo rientrare nell’agevolazione.
Confronto con la disciplina previgente
Viene ricordato che la legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di piccola proprietà contadina, prevedeva espressamente l’estensione dei benefici anche alle case rustiche non situate sul fondo, se acquistate contestualmente per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia. Questa previsione non è stata riproposta nell’attuale disciplina dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Ne consegue che l’agevolazione oggi si applica solo al fabbricato che costituisca pertinenza del terreno agricolo e che sia situato sul medesimo terreno.
Conclusione operativa
Per il caso esaminato, le agevolazioni della piccola proprietà contadina si applicano anche al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi solo se ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno agricolo e se il fabbricato è sovrastante il terreno. Non rileva, invece, la qualificazione di strumentalità ai sensi dell’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139, perché la norma agevolativa si fonda sulla pertinenza e non sulla strumentalità. La conclusione è coerente con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, esempio 14, che aveva negato l’estensione dell’agevolazione al fabbricato strumentale non pertinenziale.
Indicazione finale di vigilanza
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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