Risoluzione n. 25 del 6/03/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi, gli infissi rientrano tra i beni significativi e l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica solo entro il limite del valore della prestazione al netto del bene. Il valore del bene significativo deve includere anche manodopera e altri oneri di produzione, non solo le materie prime.
IVA 10% su manutenzioni abitative e beni significativi
IVA agevolata per manutenzioni su immobili abitativi e beni significativi
La risoluzione affronta l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, con particolare attenzione alla fornitura di beni significativi, tra cui gli infissi interni ed esterni. Il documento chiarisce come determinare il valore di tali beni quando siano prodotti e installati da imprese artigiane.
Quesito posto dall’istante
L’istante, società di servizi di un’associazione di artigiani e piccole imprese, chiede chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile quando le prestazioni di manutenzione includano la fornitura di beni significativi individuati dal D.M. 29 dicembre 1999.
In particolare, il dubbio riguarda il caso di infissi realizzati su misura da imprese artigiane e poi installati presso il cliente finale. Le possibili soluzioni prospettate sono tre:
- considerare solo il costo della materia prima;
- considerare anche gli altri oneri di produzione, inclusa la manodopera;
- ritenere irrilevante il valore del bene significativo, applicando l’aliquota ridotta all’intera prestazione.
L’istante riferisce che gli operatori del settore propendono per la terza soluzione.
Quadro normativo e ambito dell’agevolazione
L’Agenzia ricorda che l’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha introdotto l’aliquota IVA del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, a condizione che siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione:
- era inizialmente prevista per le fatture emesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000;
- è stata prorogata più volte fino al 31 dicembre 2010;
- con la legge finanziaria 2010, in coerenza con la Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009, è stata resa a regime a tempo indeterminato.
Prestazioni di servizi e beni inclusi nella prestazione
La risoluzione precisa che il beneficio riguarda le prestazioni di servizi complessivamente considerate. In linea generale, vi rientrano anche materie prime, semilavorati e altri beni necessari ai lavori, poiché confluiscono nel valore della prestazione e non richiedono distinta indicazione ai fini fiscali.
Fa eccezione la categoria dei beni cosiddetti di valore significativo, individuati in modo tassativo dal D.M. 29 dicembre 1999, tra i quali sono compresi gli infissi interni ed esterni.
Per questi beni:
- l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore del bene significativo;
- il limite deve essere determinato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, cioè dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore del bene significativo.
Il valore di materie prime, semilavorati e altri beni necessari all’esecuzione dei lavori non va individuato separatamente, perché confluisce nel valore della manodopera.
Rilevanza della forma contrattuale
L’Agenzia ribadisce che la ratio della norma è agevolare le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero, a prescindere dal fatto che l’intervento sia realizzato mediante contratto di appalto oppure mediante cessione con posa in opera.
Ne deriva che, quando nell’intervento siano forniti beni di valore significativo, l’aliquota agevolata si applica con le limitazioni previste per tali beni indipendentemente dallo schema contrattuale adottato.
Qualificazione delle operazioni nel caso degli infissi su misura
Nel caso concreto, le operazioni delle imprese artigiane sembrano poter essere ricondotte al contratto di cessione con posa in opera, nel quale prevale l’obbligazione di dare rispetto a quella di fare. Questo accade quando l’impresa produce infissi in serie con caratteristiche standardizzate, adattandoli solo nelle misure alle esigenze del cliente, e li cede con posa accessoria.
A sostegno di questa impostazione viene richiamata la risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, secondo cui, in assenza di clausole che impongano all’assuntore la realizzazione di un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, è da considerare vendita di beni la fornitura, anche con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento, infissi e simili, quando il fornitore sia il fabbricante o chi ne faccia abitualmente commercio.
La risoluzione osserva tuttavia che tali operazioni potrebbero anche essere qualificate come appalto, se l’obbligazione di fare prevale su quella di dare e il bene è realizzato secondo specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate.
Conclusione sull’aliquota applicabile agli infissi
Indipendentemente dal fatto che l’operazione sia qualificabile come cessione con posa in opera oppure come appalto, la fornitura degli infissi rileva comunque come fornitura di beni significativi ai fini dell’IVA.
Pertanto:
- l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice solo entro i limiti previsti per i beni significativi;
- il valore del bene significativo deve essere determinato secondo i principi generali dell’IVA.
Criterio di determinazione del valore del bene significativo
Poiché la norma agevolativa non disciplina in modo specifico la quantificazione dell’imponibile, si applica l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Per i beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999, il valore da assumere è quindi quello risultante dall’accordo contrattuale tra le parti nell’esercizio della loro autonomia privata.
La risoluzione precisa però che tale valore deve comprendere tutti gli oneri che concorrono alla produzione del bene significativo, e quindi:
- le materie prime;
- la manodopera impiegata per la produzione;
- gli altri oneri di produzione.
Non è quindi condivisa la tesi secondo cui dovrebbe essere considerata solo la materia prima, né quella secondo cui il valore del bene sarebbe irrilevante.
Indicazioni operative finali
La risoluzione conclude confermando che, per gli infissi prodotti e installati nell’ambito di interventi agevolati su immobili abitativi, la disciplina dei beni significativi resta applicabile anche quando il bene è realizzato dall’impresa artigiana su misura per il cliente. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi esposti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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