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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 18/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per un accordo qualificato come joint operation ai sensi dell’IFRS 11, ai fini IRES prevale la disciplina fiscale delle partecipazioni rispetto alla rappresentazione contabile pro-quota, mentre ai fini IRAP non rilevano gli elementi reddituali della joint operation imputati per trasparenza nel bilancio separato. Restano invece rilevanti le operazioni autonome tra la società italiana e la società veicolo.

Interpello su IFRS 11 e effetti fiscali IRES-IRAP per soggetti IAS adopter

IFRS 11, joint operation e trattamento fiscale di una società IAS adopter

La risoluzione esamina gli effetti fiscali dell’adozione dell’IFRS 11 da parte di ALFA S.p.A., in relazione a un accordo di costruzione e gestione di un’autostrada stipulato con una società turca e realizzato tramite una società veicolo, GAMMA. Il documento affronta in particolare le conseguenze ai fini IRES, ROL e IRAP della rappresentazione contabile pro-quota tipica della joint operation.

Il quesito e la fattispecie rappresentata

ALFA S.p.A. ha stipulato un Joint Agreement con BETA A.S. per la costruzione e gestione di un’autostrada. Secondo l’IFRS 11, l’accordo è qualificabile come joint operation, cioè come accordo a controllo congiunto in cui le parti hanno diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività relative all’accordo.

Per l’esecuzione delle attività è stata costituita GAMMA, società fiscalmente residente in Turchia, che in bilancio separato di ALFA risulta contabilemente trasparente. Di conseguenza:

  • non è iscritta la partecipazione al capitale di GAMMA;
  • non sono rilevati dividendi né plus/minusvalenze da valutazione o realizzo sulla partecipazione;
  • sono invece contabilizzati attività, passività, ricavi e costi di GAMMA per la quota di partecipazione di ALFA alla joint operation;
  • gli utili e le perdite su cessioni o conferimenti da ALFA a GAMMA sono imputati solo per la quota riferibile a BETA;
  • gli utili e le perdite sugli acquisti da GAMMA sono rilevati per la quota ALFA solo al momento della successiva rivendita a terzi.

ALFA chiede se tale rappresentazione contabile incida sulla determinazione del reddito imponibile IRES, in base al principio di derivazione rafforzata, e sulla base imponibile IRAP.

La posizione del contribuente

ALFA sostiene che la derivazione rafforzata non debba applicarsi alla fattispecie, perché il regime fiscale delle partecipazioni e degli strumenti assimilati, per i soggetti IAS adopter, sarebbe governato da criteri giuridico-formali. In particolare richiama:

  • l’articolo 3, comma 3, lettera a), del Primo Decreto IAS/IFRS;
  • l’articolo 5, comma 1, lettera a), del Secondo Decreto IAS/IFRS;
  • l’articolo 44, comma 2, del TUIR.

Da ciò deriverebbe che, ai fini IRES, dovrebbero assumere rilievo:

  • la partecipazione detenuta nel capitale di GAMMA;
  • i dividendi e le plus/minusvalenze derivanti da tale partecipazione;
  • non le attività, passività, ricavi e costi di GAMMA imputati pro-quota nel bilancio separato.

La società esclude inoltre che si possa applicare la derivazione rafforzata ai componenti di reddito relativi alle operazioni con GAMMA, per evitare una duplicazione economica della tassazione e per coerenza con la Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni, sostenendo anche che i costi per acquisti da GAMMA sarebbero deducibili ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, mentre i ricavi non contabilizzati sarebbero imponibili ai sensi dell’articolo 109, comma 3.

Per il ROL e l’articolo 96 del TUIR, ALFA ritiene che vadano considerati i ricavi e i costi effettivamente connessi alle operazioni con GAMMA, senza applicare la logica di derivazione dai principi IAS/IFRS.

Ai fini IRAP, ALFA sostiene che non debbano rilevare le attività, passività, ricavi e costi di GAMMA imputati per trasparenza, perché i relativi costi economici sono sostenuti da GAMMA e non da ALFA; considera invece rilevanti le operazioni autonome tra ALFA e GAMMA.

Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’IFRS 11, che distingue tra:

  • joint operation, in cui i partecipanti hanno diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività;
  • joint venture, in cui i partecipanti hanno diritti sulle attività nette.

Nel caso di joint operation, il partecipante contabilizza le proprie attività e passività, nonché la propria quota di ricavi e costi derivanti dall’accordo; nel caso di joint venture, invece, l’interessenza va contabilizzata con il metodo del patrimonio netto secondo IAS 28, salvo esclusioni.

Sul piano fiscale, viene richiamato l’articolo 83 del TUIR, che per i soggetti IAS/IFRS introduce il principio di derivazione rafforzata, ma anche le disposizioni derogatorie contenute nei decreti di attuazione. In particolare:

  • l’articolo 3, comma 3, del decreto 1° aprile 2009, n. 48, prevede che per alcune operazioni il regime fiscale sia individuato sulla base della natura giuridica;
  • l’articolo 5 del decreto 8 giugno 2011 stabilisce che taluni strumenti finanziari sono assimilati alle azioni indipendentemente dalla classificazione di bilancio.

L’Agenzia evidenzia che, per gli strumenti rappresentativi di capitale, il regime fiscale resta ancorato a criteri giuridico-formali del TUIR.

La soluzione dell’Agenzia sulle imposte sui redditi

L’Agenzia, acquisito anche il parere del Dipartimento delle finanze, ritiene più corretto escludere la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall’IFRS 11 e continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni.

Ne deriva che:

  • la partecipazione di ALFA in GAMMA deve essere riconosciuta fiscalmente nella sua configurazione giuridica;
  • non assume rilievo la titolarità pro-quota dei beni sottostanti;
  • le vicende reddituali di ALFA, comprese quelle derivanti da cessioni, acquisti e conferimenti con GAMMA, vanno ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo.

La soluzione espressa da ALFA viene quindi sostanzialmente condivisa. L’Agenzia afferma anche che lo stesso criterio vale ai fini della determinazione del ROL per la deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’articolo 96 del TUIR.

Trattamento IRAP

Quanto all’IRAP, l’Agenzia richiama l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati.

Tuttavia, osserva che nel caso di specie la rilevazione nel conto economico di ALFA degli elementi di GAMMA non corrisponde a costi e ricavi effettivamente sostenuti o conseguiti da ALFA nell’ambito di un’attività generatrice di capacità impositiva. Pertanto:

  • è esclusa la rilevanza ai fini IRAP degli elementi reddituali di GAMMA imputati per trasparenza nel bilancio separato di ALFA;
  • restano invece imponibili i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome tra ALFA e GAMMA.

Esito complessivo

La risoluzione conclude che, per una joint operation contabilizzata secondo IFRS 11:

  • ai fini IRES e ROL non rileva il consolidamento pro-quota delle attività, passività, ricavi e costi della società veicolo, ma la partecipazione nella sua configurazione giuridica;
  • ai fini IRAP non rilevano gli elementi reddituali della società veicolo imputati per trasparenza nel bilancio separato della partecipante;
  • restano fiscalmente rilevanti le operazioni direttamente intercorse tra ALFA e GAMMA, nei limiti e secondo la disciplina ordinaria applicabile.

Il documento contiene infine l’invito alle strutture dell’Agenzia a osservare i principi enunciati nella risoluzione.

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