Sentenza del 27/03/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: Imposta di registro - Avviso di liquidazione -Atto formato per corrispondenza. Registrazione in caso d'uso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta lo svolgimento processuale né il dispositivo della sentenza e, pertanto, non consente di stabilire se l'avviso di liquidazione sia stato annullato o confermato. Esso enuncia esclusivamente i criteri interpretativi per qualificare un atto come formato per corrispondenza e per stabilire se trovi applicazione la registrazione soltanto in caso d'uso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a un atto formato per corrispondenza. L'art. 1, lett. a), della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede che tali atti siano soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, salvo quelli per i quali il codice civile richiede la forma scritta a pena di nullità. Un atto può essere considerato formato per corrispondenza quando consiste in scritture unilaterali, aventi forma epistolare, che si incontrano realizzando l'accordo contrattuale, con piena corrispondenza tra proposta e accettazione e senza che sullo stesso documento risultino le firme di entrambe le parti. Non è necessario l'utilizzo del servizio postale.
Norme richiamate
Art. 1, lett. a), Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Gli atti formati per corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta la forma scritta a pena di nullità, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
La registrazione non è immediatamente obbligatoria per gli atti formati per corrispondenza, salvo l'eccezione relativa agli atti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam dal codice civile.
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 451384 del 28 giugno 1988
Richiamata quale riferimento interpretativo per individuare gli elementi caratterizzanti degli atti formati per corrispondenza.
Massime di principio
- Per qualificare un contratto come atto formato per corrispondenza occorre verificare la presenza di scritture separate, normalmente in forma epistolare, provenienti rispettivamente dalle parti.
- Proposta e accettazione devono corrispondere integralmente; modifiche o integrazioni nell'accettazione possono escludere la formazione del contratto per corrispondenza secondo questo schema.
- Sul medesimo documento non devono risultare le firme di entrambe le parti; la sottoscrizione congiunta sullo stesso atto tende a escludere la fattispecie.
- Non è indispensabile che le comunicazioni siano inviate tramite posta: rileva la struttura documentale e il modo di formazione dell'accordo.
- Se l'atto rientra nella categoria, la registrazione è normalmente dovuta solo in caso d'uso, salvo che la legge richieda la forma scritta a pena di nullità o disponga diversamente.
- Per valutare un avviso di liquidazione occorre esaminare concretamente i documenti scambiati, le firme, il contenuto della proposta e dell'accettazione e l'eventuale obbligo civilistico di forma scritta.
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