Sentenza del 17/06/2015 n. 3584 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto nulla l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva, per violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia, in considerazione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione conserva efficacia fino a quando il giudice non ne ordini la cancellazione dopo averne accertato l'illegittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata senza una preventiva comunicazione dell'intenzione dell'amministrazione di iscrivere ipoteca sui suoi beni immobili. Tale comunicazione avrebbe dovuto consentirgli di esercitare il diritto di difesa, presentando osservazioni oppure provvedendo al pagamento del debito. L'obbligo di comunicazione preventiva sussisteva anche prima dell'introduzione dell'art. 77, comma 2-bis, del D.p.r. n. 602/1973, ad opera del D.L. n. 70/2011.
Norme richiamate
D.p.r. n. 602/1973, art. 77
L'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, deve comunicare preventivamente l'intenzione di procedere, consentendo al contribuente di presentare osservazioni o pagare il dovuto. L'obbligo vale anche per le iscrizioni anteriori all'introduzione del comma 2-bis.
D.p.r. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 70/2011
La disposizione ha formalizzato l'obbligo di comunicazione preventiva, ma secondo l'interpretazione richiamata tale obbligo deriva già dai principi generali del contraddittorio endoprocedimentale e si applica anche al regime precedente.
D.p.r. n. 602/1973, art. 50
È richiamato nel quadro normativo della riscossione coattiva, ma il principio decisivo riguarda l'obbligo di preventiva comunicazione prima dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Prima di adottare un atto della riscossione idoneo a incidere negativamente sui diritti del contribuente, l'amministrazione deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo, comunicando l'atto previsto e consentendo un termine per osservazioni o pagamento.
- L'assenza della comunicazione preventiva può determinare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche quando l'iscrizione sia stata eseguita prima dell'entrata in vigore della norma che ha esplicitamente disciplinato tale comunicazione.
- La nullità non comporta necessariamente la cancellazione automatica dell'ipoteca: occorre una pronuncia giudiziale che accerti l'illegittimità e ordini la cancellazione.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la prova della comunicazione preventiva, la regolarità della notifica e la possibilità di contestare tempestivamente l'iscrizione davanti al giudice competente.
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