Sentenza del 01/07/2022 n. 2199 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento Induttivo - violazione de contraddittorio - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento induttivo fondato su elementi raccolti in seguito ad accesso/ispezione nei locali dell'impresa, per violazione del diritto al contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Si contesta che l'A.F. non abbia garantito al contribuente la possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto, inclusi i casi in cui l'invito aveva il solo scopo di acquisire documentazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto l'accertamento induttivo nullo per violazione del contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. Ha affermato che la garanzia del contraddittorio si applica a qualsiasi atto di accertamento seguito ad accesso o ispezione, incluse le richieste di documentazione, e che la mancata osservanza di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia indicato concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e non si sia limitato a un'opposizione meramente pretestuosa.
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
La norma garantisce il diritto al contraddittorio prima dell'adozione di atti di accertamento successivi ad accessi/ispezioni; tale tutela deve ritenersi operativa anche quando l'atto amministrativo sia un semplice invito a fornire documenti. La violazione di questo obbligo comporta la nullità dell'accertamento induttivo se il contribuente dimostra quali argomentazioni avrebbe proposto e non agisce in modo pretestuoso.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 7, L. 212/2000 impone il contraddittorio ogni qual volta l'accertamento segua ad un accesso o ispezione nei locali dell'impresa; questa garanzia vale anche per inviti finalizzati all'acquisizione di documenti.
- La violazione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento induttivo quando il contribuente dimostra di aver avuto argomentazioni concrete e non meramente pretestuose che avrebbe potuto svolgere in contraddittorio.
- Spetta al contribuente enunciare concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere; un'opposizione vaga o esclusivamente dilatoria può non bastare a far dichiarare la nullità.
- Per l'Amministrazione finanziaria: prima di adottare accertamenti fondati su accessi/ispezioni occorre aprire e documentare il contraddittorio, compresa la ricezione e valutazione della documentazione fornita dal contribuente.
- In caso di dubbio procedurale, il principio tutela il diritto di difesa del contribuente e può portare all'annullamento dell'atto se il procedimento non ha garantito adeguata partecipazione.
Testo integrale
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