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Provvedimento

Deliberazione n. 321 del 23/05/2024

Provvedimento del 23 maggio 2024

Garante Privacy321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure hanno imposto alle piattaforme di adottare immediatamente interventi per impedire la diffusione del materiale e di conservarne eventuale copia acquisita in chiaro per 12 mesi, a soli fini probatori e con modalità idonee a non rendere identificabili gli interessati. Il Garante conclude con la ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati il 17 maggio 2024.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale intimo su piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 23 maggio 2024, due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore dal ricevimento. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva da parte dell’Autorità.

Segnalazione dell’interessato e istruttoria urgente

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Dopo la verifica della compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 222 e 223 del 17 maggio 2024.

Misure ordinate alle piattaforme

Le misure urgenti hanno riguardato:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
  • l’obbligo di usare modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle modalità adottate.

Esito finale

Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 222/2024 e 223/2024 adottati il 17 maggio 2024.

Punti principali

Segnalazione per possibile diffusione di materiale intimo

Una persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate come potenziali veicoli di diffusione del materiale.

Provvedimenti d’urgenza del 17 maggio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 222 e 223/2024, imponendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale ai soli fini probatori

Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 17 maggio 2024 nei confronti dei tre gestori delle piattaforme.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti e blocco della diffusioneconservazione dei dati a fini probatori

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