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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15036 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Base imponibile - Contributi obbligatori per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Deducibilità - Ragioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che l'Azienda ospedaliero-universitaria, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 446/1997 e determinando la base imponibile IRAP con il metodo retributivo previsto dall'art. 10-bis, comma 1, non potesse dedurre i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro. Secondo l'Agenzia, tali contributi non inciderebbero aritmeticamente sulla base imponibile, composta dalle retribuzioni e dagli altri compensi indicati dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda a dedurre dalla base imponibile IRAP i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro, anche se soggetta al metodo retributivo. La Corte ha ritenuto che l'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446/1997 abbia portata generale e non contenga limitazioni per gli enti pubblici o per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis). La deduzione presuppone tuttavia la prova dell'effettivo sostenimento e versamento dei contributi da parte del contribuente. Le spese processuali sono state integralmente compensate per la novità e la complessità della questione.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1

    Nella determinazione della base imponibile... sono ammessi in deduzione... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

    La disposizione è una norma comune per la determinazione della base imponibile IRAP e, non prevedendo limitazioni soggettive, si applica a tutte le categorie di soggetti passivi, compresi gli enti pubblici e le aziende ospedaliero-universitarie.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis)

    Individua tra i soggetti passivi IRAP le amministrazioni pubbliche e gli enti ad esse equiparati, tra cui rientrano le aziende ospedaliero-universitarie.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis, comma 1

    Prevede per gli enti pubblici e i soggetti equiparati il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP, senza escludere l'applicazione delle deduzioni generali previste dall'art. 11.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4

    Conferma che il presupposto dell'IRAP è il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio regionale; il metodo retributivo costituisce un criterio convenzionale di quantificazione per gli enti non commerciali.

  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso, ma non ha impedito alla Corte di riconoscere la deducibilità dei contributi obbligatori effettivamente sostenuti.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale sulle deduzioni è collocata tra le disposizioni comuni e non prevede espressamente limitazioni soggettive, deve essere tendenzialmente applicata a tutte le categorie di contribuenti interessate.
  • L'adozione di un metodo forfetario o convenzionale di determinazione della base imponibile non esclude automaticamente le deduzioni espressamente previste dalla legge.
  • Per ottenere la deduzione è necessario dimostrare che il costo sia effettivamente sostenuto dal contribuente e inerente all'attività soggetta a imposta; nel caso dei contributi assicurativi occorre provare l'effettivo versamento.
  • Il fatto che un costo non sia incluso nella voce utilizzata per calcolare aritmeticamente la base imponibile non significa, da solo, che esso sia già escluso dall'imposizione o che non possa essere dedotto.
  • Se il contributo è effettivamente a carico del lavoratore e non del datore di lavoro, manca il presupposto del costo sostenuto dall'ente e la relativa deduzione non spetta.

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