Sentenza del 16/06/2017 n. 15036 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Base imponibile - Contributi obbligatori per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Deducibilità - Ragioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che l'Azienda ospedaliero-universitaria, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 446/1997 e determinando la base imponibile IRAP con il metodo retributivo previsto dall'art. 10-bis, comma 1, non potesse dedurre i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro. Secondo l'Agenzia, tali contributi non inciderebbero aritmeticamente sulla base imponibile, composta dalle retribuzioni e dagli altri compensi indicati dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda a dedurre dalla base imponibile IRAP i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro, anche se soggetta al metodo retributivo. La Corte ha ritenuto che l'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, del d.lgs. n. 446/1997 abbia portata generale e non contenga limitazioni per gli enti pubblici o per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e-bis). La deduzione presuppone tuttavia la prova dell'effettivo sostenimento e versamento dei contributi da parte del contribuente. Le spese processuali sono state integralmente compensate per la novità e la complessità della questione.
Norme richiamate
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1
Nella determinazione della base imponibile... sono ammessi in deduzione... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
La disposizione è una norma comune per la determinazione della base imponibile IRAP e, non prevedendo limitazioni soggettive, si applica a tutte le categorie di soggetti passivi, compresi gli enti pubblici e le aziende ospedaliero-universitarie.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis)
Individua tra i soggetti passivi IRAP le amministrazioni pubbliche e gli enti ad esse equiparati, tra cui rientrano le aziende ospedaliero-universitarie.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis, comma 1
Prevede per gli enti pubblici e i soggetti equiparati il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP, senza escludere l'applicazione delle deduzioni generali previste dall'art. 11.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4
Conferma che il presupposto dell'IRAP è il valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio regionale; il metodo retributivo costituisce un criterio convenzionale di quantificazione per gli enti non commerciali.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso, ma non ha impedito alla Corte di riconoscere la deducibilità dei contributi obbligatori effettivamente sostenuti.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale sulle deduzioni è collocata tra le disposizioni comuni e non prevede espressamente limitazioni soggettive, deve essere tendenzialmente applicata a tutte le categorie di contribuenti interessate.
- L'adozione di un metodo forfetario o convenzionale di determinazione della base imponibile non esclude automaticamente le deduzioni espressamente previste dalla legge.
- Per ottenere la deduzione è necessario dimostrare che il costo sia effettivamente sostenuto dal contribuente e inerente all'attività soggetta a imposta; nel caso dei contributi assicurativi occorre provare l'effettivo versamento.
- Il fatto che un costo non sia incluso nella voce utilizzata per calcolare aritmeticamente la base imponibile non significa, da solo, che esso sia già escluso dall'imposizione o che non possa essere dedotto.
- Se il contributo è effettivamente a carico del lavoratore e non del datore di lavoro, manca il presupposto del costo sostenuto dall'ente e la relativa deduzione non spetta.
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