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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 114/2025 in data 3 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 114/2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile alla docente la carta docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo di euro 1.500,00 riferito agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre agli interessi sino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 10 marzo 2025 e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha prodotto la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali e l’inerzia dell’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, ponendo in essere gli adempimenti stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, disponendo che il commissario intervenga entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o passati in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base normativa della carta docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha consentito l’esperimento dell’ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Sono richiamati nella domanda della ricorrente quanto alle modalità e funzionalità di attribuzione e utilizzo della carta docente, secondo quanto stabilito dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia adempiuto.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, la notificazione del provvedimento giurisdizionale e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere attuale l’inadempimento azionabile davanti al giudice amministrativo.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza, consentono di accertare l’inottemperanza quando l’obbligo giudiziale risulti non eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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