Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva respinto il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. con cui chiedeva che la saletta di socialità del carcere venisse dotata di attrezzatura idonea allo svolgimento di attività fisica. Il primo motivo denunciava violazione e errata applicazione dell'art. 35-bis Ord. pen. con riferimento all'art. 33 Cost. e carenza di motivazione sul carattere costituzionalmente tutelato del diritto allo sport. Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 35-bis Ord. pen. e 666 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver fissato apposita udienza camerale per decidere sul reclamo.
La decisione
La Corte declara il ricorso inammissibile: il reclamo impugnato era qualificato come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen., relativo a modalità di esercizio (dotazione di attrezzature nella sala di socialità) e non a diritti soggettivi del detenuto, essendo la materia rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria per esigenze di ordine e disciplina interne. Perciò la Corte ha ritenuto che non sussista materia di diritto soggettivo da sindacare in cassazione e che non fosse necessaria la fissazione di udienza camerale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Usato per inquadrare il reclamo presentato dal detenuto; la Corte interpreta che l'applicazione dell'art. 35-bis, nel caso di richieste riguardanti dotazioni e modalità interne, non trasforma una questione di gestione discrezionale dell'amministrazione in un diritto soggettivo sindacabile in sede di cassazione.
art. 35 Ord. pen.
Il reclamo è qualificato come reclamo generico ex art. 35 Ord. pen., il quale riguarda questioni relative alle modalità di esercizio dei diritti e all'organizzazione interna e non costituisce materia di diritto soggettivo suscettibile di impugnazione davanti alla Corte di cassazione.
art. 33 Cost.
Invocato dal ricorrente come fondamento del diritto allo sport; la Corte non ha ritenuto che l'art. 33 Cost. riferito alla richiesta di dotazioni interne comporti automaticamente un diritto soggettivo azionabile in cassazione contro decisioni amministrative sulla gestione interna del carcere.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'eventuale obbligo di udienza camerale; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di reclamo generico non incidente su diritti soggettivi, non sussista l'obbligo di fissare udienza in camera di consiglio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi di ricorso per formulare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte però ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di natura sostanziale (assenza di materia di diritto soggettivo), non entrando nel merito delle censure.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi nella cassazione; presente nel procedimento ma non determinante sul punto di ammissibilità.
art. 41-bis Ord. pen.
Citato come dato di contesto (regime di detenzione del ricorrente); non incide sulla decisione di inammissibilità, ma contestualizza la natura restrittiva del regime carcerario.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010 - 01
Precedente richiamato per affermare che i reclami generici su provvedimenti che riguardano modalità di esercizio dei diritti e organizzazione interna non costituiscono materia di diritto soggettivo e dunque non sono sindacabili in cassazione.
Massime di principio
- Le istanze che richiedono miglioramenti o dotazioni di servizi interni del carcere (es. attrezzature sportive nella sala di socialità) sono generalmente considerate questioni di organizzazione e di discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e non come diritti soggettivi pienamente sindacabili in Cassazione.
- Un reclamo qualificato come generico ex art. 35 Ord. pen. non apre automaticamente la strada alla cassazione: per essere ammissibile occorre che riguardi profili che incidono su diritti soggettivi concretamente tutelabili in sede giurisdizionale.
- La semplice evocazione di norme costituzionali (es. art. 33 Cost.) non è sufficiente a trasformare una questione gestionale interna in un diritto soggettivo azionabile in Cassazione; è necessario dimostrare un'effettiva lesione di un diritto tutelabile.
- Non è sempre obbligatoria la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per i reclami al magistrato di sorveglianza: quando il reclamo è generico e non incide su diritti soggettivi, il giudice può decidere senza udienza.
- Le conseguenze pratiche per il ricorrente in caso di inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese processuali e, se non provata l'assenza di colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare la fondatezza e la qualificazione giuridica della pretesa prima di proporre ricorso in cassazione.
- Per far valere esigenze legate a salute, integrità fisica o rischi gravi e attuali occorre documentare concretamente il danno o il pericolo e, se possibile, esperire le vie interne, amministrative o giurisdizionali più idonee (es. istanze al dirigente, ricorso al giudice di sorveglianza se il diritto soggettivo è effettivamente leso).
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