Sentenza del 04/01/2022 n. 7 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Z.S. impugna un avviso di accertamento integrativo (16/12/2011) che gli attribuisce, come utili occulti, parte di un maggior reddito accertato ad Apinox s.r.l. (Euro 134.904) dedotto dalla società; contesta la legittimità dell'accertamento integrativo per mancata novità degli elementi rispetto al primo avviso e per l'esclusione dell'opponibilità dello "scudo fiscale" (dichiarazione riservata ex art.13‑bis D.L. 78/2009) in presenza di una perquisizione penale di cui avrebbe avuto conoscenza prima della dichiarazione riservata. Deduce inoltre carenze probatorie e vizio di motivazione circa la disponibilità delle somme e l'ammontare del dividendo.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Z.S. Conferma che l'accertamento integrativo era legittimo: gli "elementi nuovi" sono rappresentati dai dati acquisiti in seguito alla definizione dell'accertamento nei confronti di Apinox (p.v.c. della G.d.F. del 9/9/2011), che hanno reso possibile ricostruire la distribuzione di utili ai soci e l'attribuzione al ricorrente in base alle partecipazioni (totale 64%). Rigetta la censura sullo scudo fiscale: la Corte interpreta il requisito della "formale conoscenza" previsto dall'art.13‑bis D.L. 78/2009 in senso ampio, includendo atti tipici del procedimento penale (come perquisizioni) che danno al contribuente conoscenza dell'avvio del procedimento e quindi impediscono l'opponibilità della dichiarazione riservata. Respinge anche le censure sulla motivazione della CTR. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 4.100,00 e spese prenotate).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 41 bis; artt. 38 e 43 (comma 4: "l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte")
La Corte conferma che l'accertamento integrativo è ammesso quando l'Ufficio venga a conoscenza, dopo il primo atto, di elementi nuovi relativi al contribuente; tali elementi possono derivare da attività investigative su soggetti diversi (es. la partecipata) che poi consentono di individuare dati relativi al socio. Inoltre gli atti penali (art.41 bis) possono costituire fonte di informazioni utili all'accertamento tributario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 54 (comma 5 richiamato in dottrina in tema di rettifiche basate su sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi)
Principio analogo a quello IRPEF: la rettifica integrativa è possibile sulla base di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. La giurisprudenza richiede che i nuovi elementi non siano mera diversa valutazione del materiale già acquisito.
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102
art. 13‑bis (disciplina della dichiarazione riservata e della "formale conoscenza")
La Corte interpreta il requisito della "formale conoscenza" in senso ampio: non è necessario che vi sia stata formale notifica di un atto, ma basta che il contribuente abbia avuto conoscenza dell'avvio di attività istruttorie o penali a suo carico (es. perquisizione), il che esclude l'opponibilità della dichiarazione riservata e l'effetto estintivo dello scudo.
D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. L. 23 novembre 2001, n. 409
art. 14 (disciplina previgente sulla emersione e sulle limitazioni per conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o procedimento penale)
Richiamata dalla normativa sullo scudo fiscale; stabilisce che le operazioni di emersione non producono effetti se, alla data della dichiarazione, sono già iniziati accessi/ispezioni/accertamenti o il procedimento penale di cui il contribuente ha formale conoscenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 36, 53, 56 (richiamati in tema di motivazione e omessa pronuncia nelle decisioni della CTR)
Norme procedurali che regolano il procedimento davanti alle commissioni tributarie; la Corte ritiene che la CTR abbia motivato sufficientemente le proprie decisioni e non abbia omesso pronunce essenziali richieste dal ricorrente.
Codice di Procedura Civile
art. 112; art. 156, comma 2 (richiamati in relazione ai limiti di motivazione e all'extra‑petitionem)
La Corte respinge le doglianze per presunta motivazione parziale o omessa: per ravvisare vizio di omessa pronuncia serve la totale pretermissione di un elemento indispensabile; qui la CTR ha comunque deciso sulle questioni rilevanti.
D.P.R. 16 marzo 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater (riguarda il contributo unificato)
Norma formale citata in dispositivo per la determinazione di eventuali ulteriori importi dovuti dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo è legittimo se l'Ufficio viene in possesso, dopo il primo atto, di elementi nuovi e specifici riguardanti il contribuente: la novità deve consistere in dati sopravvenuti, non nella sola diversa valutazione di materiale già acquisito.
- La definizione con adesione di un accertamento parziale verso una società partecipata non esclude l'emissione di successivi avvisi nei confronti del socio, se successivamente emergono elementi nuovi relativi al socio stesso.
- La nozione di "formale conoscenza" (ai fini dello scudo fiscale) va interpretata in senso ampio: atti come perquisizioni, sequestri o altri provvedimenti penali o indagini che coinvolgono direttamente il contribuente possono impedire l'opponibilità della dichiarazione riservata anche in assenza di una notifica formale di un atto tributario.
- Per le società a base ristretta la presunzione di distribuzione di utili ai soci può giustificare l'attribuzione di utili occulti in proporzione alle partecipazioni, salvo prova contraria da parte del socio.
- Non è sufficiente per il contribuente eccepire la mancanza di motivazione quando la decisione di merito affronta e rigetta le doglianze principali; il vizio di omessa pronuncia richiede la pretermissione totale di questioni essenziali.
- Le informazioni provenienti da indagini penali possono costituire fonte legittima per l'attività di accertamento tributario ai sensi degli artt. 41 e 43 del DPR 600/1973, purché sussistano i requisiti di novità e rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 4 gen 2022Sentenza del 04/01/2022 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →