Sentenza del 29/10/2015 n. 8778 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie sostenendo che la violazione fosse dovuta a un errore sulla norma fiscale determinato da obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione della disciplina. La questione riguardava quindi se la normativa fosse talmente equivoca o difficile da coordinare da giustificare l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La disapplicazione delle sanzioni può essere riconosciuta dal giudice tributario soltanto quando siano dimostrate concrete e obiettive condizioni di incertezza interpretativa. Non è sufficiente una generica difficoltà di lettura o la mera opinabilità della soluzione adottata: devono esistere una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso e specifici elementi positivi di confusione. L'onere di allegare e dimostrare tali circostanze grava sul contribuente. In assenza di tale prova, le sanzioni restano applicabili.
Norme richiamate
Norme tributarie in materia di sanzioni amministrative e di errore sulla norma tributaria
Obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce
L'incertezza normativa rilevante deve essere oggettiva, concreta e derivare da elementi positivi di confusione presenti nella disciplina, come prescrizioni plurime difficili da coordinare e contenuti equivoci. La prova e l'allegazione di tali elementi spettano al contribuente.
Massime di principio
- La semplice complessità della normativa fiscale, l'esistenza di interpretazioni alternative o il personale errore del contribuente non bastano, da soli, a escludere le sanzioni.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni occorre individuare e documentare specifiche disposizioni tra loro difficili da coordinare, contraddittorie o oggettivamente equivoche.
- L'incertezza deve essere valutata in modo oggettivo, considerando il testo normativo e il contesto interpretativo esistente al momento della violazione, non soltanto la convinzione soggettiva del contribuente.
- Il contribuente ha l'onere di allegare in modo puntuale gli elementi di confusione; una richiesta generica di annullamento delle sanzioni è normalmente insufficiente.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra errore inevitabile causato da una disciplina obiettivamente ambigua, potenzialmente idoneo a escludere le sanzioni, e semplice errore applicativo o interpretativo, che normalmente non le esclude.
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