Cassazione Penale, Sentenza n. 26670/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato la sua istanza di dissequestro e restituzione dell'oro acquistato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a., o in subordine del controvalore in denaro. Sosteneva di essere terzo di buona fede, titolare della proprietà dei preziosi, richiamando le norme a tutela dei terzi (artt. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011 e art. 58) e chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto alla restituzione o al pagamento del controvalore, contestando la motivazione sulla confusione materiale/contabile dell'oro e l'assenza di beni specificamente identificati per il prodotto "Conto Tesoro".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse originariamente inammissibile perché meramente ripropositivo rispetto a decisioni già prese (provvedimento del 24/11/2023) e privo di elementi di novità, e che il ricorrente non abbia contestato gli effetti preclusivi derivanti da quella decisione. Inoltre la Corte ha osservato che, anche valutando la questione sul merito secondo la ricostruzione del giudice di merito, l'effetto pratico dell'incidente cautelare non avrebbe potuto produrre un risultato immediato a favore del ricorrente: l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione alla vendita dell'oro e il ricavato era stato versato nel Fondo Unico Giudiziario, sicché il terzo, nella fattispecie, è titolare di un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (art. 57 e segg.). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
La Corte ritiene applicabili le disposizioni sugli artt. 52 e ss. (tutela dei terzi creditori), con riferimento specifico all'art. 57 (procedura di verifica dei crediti) e all'art. 58 (riconoscimento del credito), stabilendo che il terzo deve far valere la propria pretesa attraverso la procedura concorsuale prevista dal Codice antimafia; l'art. 56 consente inoltre all'amministratore giudiziario di subentrare nelle posizioni contrattuali, esercitando le facoltà contrattuali previo assenso del giudice delegato.
art. 104-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per collegare l'applicabilità delle norme del d.lgs. 159/2011 alla procedura penale in corso; la Corte conferma che il rito speciale per i beni sottoposti a sequestro antimafia trova applicazione nella vicenda.
art. 310 cod. proc. pen. (appello cautelare)
Richiamato indirettamente tramite giurisprudenza di legittimità: l'appello cautelare (o impugnazione di provvedimenti cautelari) richiede specificità nelle censure e dovrà indicare i punti di decisione e i motivi di fatto e di diritto in termini chiari; la Corte ha applicato tale principio per ritenere l'appello originariamente inammissibile quando meramente ripropositivo.
Massime di principio
- Quando un terzo di buona fede reclama beni posti sotto sequestro, la tutela effettiva spesso non è la restituzione immediata ma il riconoscimento di un credito: il terzo deve partecipare alla procedura di verifica dei crediti (art. 52 e ss. d.lgs. 159/2011) davanti al giudice delegato.
- Se esistono precedenti provvedimenti che hanno già deciso questioni identiche e non sono stati allegati nuovi elementi, le impugnazioni successive possono essere dichiarate inammissibili per riproposizione; l'appello deve indicare in modo specifico i motivi e le novità rispetto ai precedenti provvedimenti.
- Se l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, vende i beni sottoposti a sequestro e versa il ricavato nel fondo previsto, il terzo perde la possibilità della restituzione materiale e rimane titolare di un credito da far valere nella procedura concorsuale; la buona fede è condizione necessaria ma non sufficiente per l'automatica restituzione.
- I diritti contrattuali verso la società sottoposta a sequestro possono essere esercitati (ove possibile) nei confronti dell'amministratore giudiziario, secondo le facoltà previste dall'art.56 d.lgs.159/2011, ma ciò non garantisce un risultato immediato o esclusivo fuori dalla procedura di verifica dei crediti.
- In sede cautelare e d'appello cautelare è essenziale prospettare risultati immediati e concreti nella sfera giuridica dell'impugnante; se l'impugnazione non può produrre effetti immediati, può essere ritenuta inammissibile.
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