Sentenza del 06/02/2017 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Ordinanza di assegnazione di somme per pignoramento presso terzi - Cessione coattiva del credito - Alternatività IVA-Registro - Credito da lavoro dipendente - Cessione del credito da lavoro dipendente fuori campo IVA - Applicabilità imposta proporzionale di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un'ordinanza di assegnazione di somme emessa nell'ambito di un pignoramento presso terzi. Il punto centrale era stabilire se l'ordinanza costituisse un semplice atto esecutivo volto a realizzare un credito già esistente oppure un provvedimento giudiziario soggetto a registrazione in termine fisso e, inoltre, se la cessione coattiva del credito dovesse essere tassata con l'imposta proporzionale dello 0,50%. Il credito assegnato era derivante da lavoro dipendente e, non rientrando nel campo di applicazione dell'IVA, non operava l'alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione non si limiti a dare esecuzione a un pagamento già dovuto, ma costituisca un atto giudiziario autonomo, assimilabile ai provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione che definiscono il giudizio. Di conseguenza, essa è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. Per la quantificazione dell'imposta è stato applicato l'art. 6 della medesima Tariffa, relativo alla cessione del credito, con aliquota proporzionale dello 0,50%, trattandosi di una cessione coattiva del credito disposta dal giudice. Poiché il credito da lavoro dipendente è fuori campo IVA, è risultata applicabile l'imposta proporzionale di registro.
Norme richiamate
Art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
L'ordinanza di assegnazione di somme emessa nel pignoramento presso terzi è considerata un atto giudiziario soggetto a registrazione in termine fisso, in quanto assimilabile ai provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione che definiscono il giudizio.
Art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
La cessione coattiva del credito disposta dal giudice è tassata come cessione di credito con imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50%.
D.P.R. 131/1986
Il decreto disciplina l'imposta di registro e la relativa Tariffa, comprese le regole applicabili agli atti giudiziari e alle cessioni di credito.
Principio di alternatività IVA-imposta di registro
L'alternatività non esclude l'imposta di registro quando l'operazione è fuori campo IVA. Poiché il credito da lavoro dipendente non è soggetto a IVA, può essere applicata l'imposta di registro proporzionale.
Cassazione, sentenza n. 16022/2005
La Corte ha ricondotto l'assegnazione coattiva del credito alla disciplina della cessione del credito prevista dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986.
Massime di principio
- Un'ordinanza di assegnazione di somme nel pignoramento presso terzi può essere trattata fiscalmente come un autonomo atto giudiziario, non come un semplice atto materiale di pagamento.
- Quando l'assegnazione giudiziale comporta il trasferimento coattivo di un credito, la tassazione può essere determinata applicando la disciplina della cessione del credito.
- La cessione coattiva di un credito può scontare l'imposta di registro proporzionale dello 0,50%, anche se deriva da un procedimento esecutivo.
- L'assenza di applicazione dell'IVA non determina l'esenzione dall'imposta di registro: se il credito è fuori campo IVA, può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra la natura dell'atto giudiziario, l'oggetto dell'assegnazione e il regime IVA del credito trasferito.
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