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Legge

L.R. Toscana 67/2005

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica numerosi articoli della l.r. Toscana 40/2005 sul servizio sanitario regionale, precisando competenze di Giunta e Presidente, regole su incarichi, indennità, organi consultivi e bilanci delle aziende sanitarie. Interpreta inoltre l’art. 59 nel senso che alcuni incarichi richiedono il rapporto di lavoro o l’attività assistenziale esclusivi. Oneri previsti solo per il 2006-2007.

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano e interpretazione autentica sugli incarichi sanitari

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano e interpretazione autentica dell’art. 59

La legge regionale interviene in modo puntuale sulla l.r. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, riorganizzando competenze decisionali, composizione di organi consultivi, regole contrattuali e profili economici di vari organismi del servizio sanitario regionale. Contiene inoltre un’interpretazione autentica dell’art. 59 sugli incarichi dirigenziali sanitari.

Riparto di competenze tra Giunta regionale, Presidente e organi tecnici

Il provvedimento sposta diverse funzioni dalla Giunta regionale al Presidente della Giunta regionale o, in altri casi, alla Giunta stessa con pareri obbligatori di commissioni consiliari competenti. In particolare, vengono ridefiniti i soggetti competenti per:

  • la nomina e gli atti relativi ad alcune figure direttive del sistema sanitario regionale;
  • l’adozione di provvedimenti su incarichi, organismi tecnici e relative indennità;
  • l’approvazione di atti regolamentari o organizzativi degli enti del servizio sanitario.

Direttori generali, direttori amministrativi e contratti di diritto privato

La legge precisa che l’efficacia della nomina del direttore generale è subordinata alla stipula di un contratto di diritto privato:

  • di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;
  • rinnovabile;
  • redatto nel rispetto del codice civile e di uno schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
  • stipulato tra il Presidente della Giunta e il direttore generale entro quindici giorni.

Viene inoltre introdotta una disciplina specifica per il rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo:

  • gli incarichi sono regolati da contratti di diritto privato;
  • gli schemi tipo sono approvati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale;
  • il trattamento economico non può superare quello previsto dalla normativa vigente per i direttori generali e amministrativi delle aziende sanitarie;
  • il servizio prestato è utile ai fini previdenziali, di quiescenza e dell’anzianità di servizio.

Incarichi sanitari e interpretazione autentica dell’art. 59

La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 59 della l.r. 40/2005. Stabilisce che:

  • gli incarichi indicati al comma 1 presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo;
  • gli incarichi indicati al comma 2 presuppongono l’esercizio dell’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico, indipendentemente dalla data del conferimento.

Organi, commissioni e composizione dei collegi

Il testo modifica e integra la composizione di vari organismi del sistema sanitario regionale e ne disciplina il funzionamento. Tra le principali previsioni:

  • è inserito, tra i componenti del comitato competente in materia di medicine complementari, un esperto designato dalla direzione generale competente, sentiti i centri di riferimento regionali;
  • viene soppressa una disposizione dell’art. 89 e sono eliminati richiami a una precedente decorrenza;
  • sono rivisti i compiti del consiglio direttivo di un ente, limitandoli all’approvazione dei programmi annuale e pluriennale, della relazione annuale, e all’espressione di pareri su bilanci e regolamenti;
  • in altri casi, la competenza di nomina o designazione passa dalla Regione al Consiglio regionale o al direttore generale della direzione competente.

Indennità, gettoni e rimborsi spese

La legge sostituisce il regime di “gettoni di presenza” con quello delle “indennità di presenza” in più organi e commissioni e affida alla Giunta regionale la disciplina delle relative modalità di corresponsione. In particolare:

  • per i membri del collegio sindacale sono previste un’indennità e il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti della normativa vigente per i dirigenti del SSN;
  • per strutture e organismi previsti dalla l.r. 40/2005 la Giunta disciplina importi, criteri e modalità di erogazione, tenendo conto della funzione dell’organismo, della complessità degli atti, dell’impegno richiesto e delle responsabilità;
  • analoga disciplina è prevista per i componenti della commissione di cui all’art. 81, con possibilità di parametrare le indennità in relazione alla funzione svolta;
  • per i componenti dei comitati etici locali la Giunta disciplina indennità di presenza e rimborsi spese applicando criteri coerenti con quelli dell’art. 98.

Bilanci, programmazione e controlli sulle aziende sanitarie

La legge interviene sulla tempistica e sul procedimento di approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali. Il direttore generale deve:

  • adottare entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico annuale;
  • trasmetterli, con la relazione del collegio sindacale, alla Giunta regionale e alla conferenza dei sindaci.

La conferenza dei sindaci può formulare osservazioni entro venti giorni; la Giunta regionale approva i bilanci entro quaranta giorni dalla ricezione.

Per la gestione finanziaria, le aziende sanitarie possono ricorrere ad anticipazioni presso il cassiere solo fino a un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale.

Regole per organismi tecnico-professionali e regolamenti degli ESTAV

Per gli ESTAV, la legge stabilisce che:

  • lo schema del regolamento generale e le eventuali modifiche o integrazioni devono essere trasmessi alla Giunta regionale per il parere;
  • ove occorra costituire organismi tecnico-professionali o gruppi di lavoro con personale sanitario, tale personale è messo a disposizione dalle aziende di riferimento secondo forme e modalità definite da specifici accordi.

Copertura finanziaria e limiti temporali degli oneri

Gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in 115.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, con imputazione a spese correnti del sistema sanitario e dei servizi territoriali. La copertura è assicurata mediante variazioni di bilancio per le annualità 2006 e 2007. Per gli esercizi successivi, la copertura è rinviata a successive leggi di bilancio.

Valutazione di obsolescenza

Il provvedimento è strettamente legato all’attuazione e alla copertura finanziaria per gli esercizi 2006-2007 e modifica una legge regionale del 2005 in parte già consolidata. Tuttavia introduce anche regole organizzative e interpretative ancora utili nella disciplina della l.r. 40/2005. Per questo non è qualificato come del tutto obsoleto, pur avendo una rilevanza pratica oggi ridotta rispetto alle norme di mera copertura finanziaria.

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