L.R. Toscana 64/2005
Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari, nel rispetto della parità di trattamento con le persone libere. Prevede un protocollo d’intesa con amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, un progetto obiettivo triennale, linee guida regionali, rapporti annuali al Consiglio e regole transitorie fino al trasferimento di personale e risorse dal Ministero della giustizia.
Tutela della salute dei detenuti e internati negli istituti penitenziari toscani
Tutela della salute dei detenuti e internati negli istituti penitenziari toscani
La legge disciplina l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nelle carceri ubicate in Toscana, ponendo la Regione come soggetto responsabile della tutela del diritto alla salute delle persone detenute e internate. Il modello è improntato alla parità di trattamento con le persone in libertà e alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Principi generali e finalità
La Regione Toscana afferma il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari del territorio regionale e assume come criterio base la parità di trattamento in materia sanitaria tra persone libere e persone private della libertà personale. L’obiettivo è assicurare prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative equivalenti a quelle garantite alla popolazione libera.
Protocollo di intesa con amministrazione penitenziaria e giustizia minorile
La Giunta regionale deve attivare le procedure per stipulare un protocollo d’intesa con gli organi regionali competenti dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. Il protocollo definisce:
- gli impegni reciproci per migliorare la salute della popolazione carceraria;
- le forme di collaborazione tra direzioni degli istituti penitenziari e servizi sanitari delle aziende USL nella programmazione e nell’esecuzione delle attività sanitarie;
- le modalità e i criteri per la partecipazione diretta dei detenuti ad attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
- il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore, nel rispetto delle competenze dell’amministrazione penitenziaria e delle esigenze di sicurezza.
Progetto obiettivo triennale per la salute in carcere
Dopo la stipula del protocollo, la Giunta regionale approva un progetto obiettivo triennale, con procedure di concertazione previste dalla programmazione sanitaria toscana e sentiti gli organi regionali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. Il progetto attua gli indirizzi del piano sanitario regionale e deve contenere:
- mappe di rischio e obiettivi di salute per ciascun istituto nel triennio di validità, con priorità a prevenzione, gravi patologie, dipendenze, minori, detenute madri, persone con patologie psichiatriche o disagio psichico;
- assetto organizzativo e funzionale del servizio sanitario penitenziario, anche di tipo dipartimentale, differenziato secondo la tipologia dell’istituto e integrato con la rete sanitaria regionale;
- criteri per il trasferimento in ospedale dei detenuti che necessitano di ricovero e per eventuali degenze riservate;
- programmi di formazione e aggiornamento specifico degli operatori sanitari, con possibile coinvolgimento della polizia penitenziaria;
- indicazioni per la carta dei servizi in ambito penitenziario;
- criteri per un sistema informativo regionale epidemiologico, anche tramite cartella clinica informatizzata.
Compiti della Giunta regionale
La Giunta regionale, di concerto con gli organi regionali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, emana linee guida per le aziende USL e le aziende ospedaliere sulla gestione dei servizi negli istituti penitenziari, sui protocolli diagnostico-terapeutici e sugli indicatori di valutazione dell’assistenza. Inoltre presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione specifica sullo stato di salute dei detenuti e sul funzionamento dei servizi, nell’ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione toscana, e trasmette tale relazione anche al Ministero della giustizia tramite i competenti organi regionali.
Compiti delle aziende USL e organizzazione dei servizi
Le aziende unità sanitarie locali devono attuare negli istituti penitenziari gli obiettivi di salute del piano sanitario regionale e organizzare, per ciascun istituto, un modello funzionale adeguato alle specificità detentive, capace di garantire prestazioni tempestive, efficaci e continuative. Il direttore generale della ASL effettua verifiche periodiche, insieme ai direttori degli istituti, sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati conseguiti e sul grado di soddisfazione rispetto all’assistenza sanitaria. La ASL territorialmente competente deve anche individuare soluzioni per agevolare il ricovero dei detenuti nelle strutture ospedaliere toscane.
Personale sanitario e formazione
La disciplina prevede una fase di concertazione, da avviare entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario già dipendente dal Ministero della giustizia, per definire procedure e tempi di collocazione del personale nella nuova organizzazione. Le aziende USL provvedono all’assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli assistenziali. La Regione deve inoltre promuovere corsi di formazione e aggiornamento del personale sanitario, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria e la giustizia minorile. Nella fase iniziale, il personale transitato dal Ministero della giustizia opera provvisoriamente alle dipendenze funzionali delle ASL territoriali; l’assegnazione definitiva deve avvenire entro sei mesi sulla base dell’atto della Giunta regionale.
Disciplina transitoria e avvio del nuovo sistema
L’attuazione degli interventi regionali è subordinata all’adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse previste dal d.lgs. 230/1999. Nella fase transitoria, l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari toscani è garantita dall’integrazione tra servizio sanitario regionale e servizio sanitario penitenziario, sulla base di specifici atti di intesa con gli organi regionali dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. In tale fase, le ASL possono anche stipulare convenzioni libero-professionali con il personale sanitario penitenziario per favorire l’integrazione dei servizi.
Aspetti finanziari
Dopo il trasferimento di personale e risorse, il bilancio regionale deve prevedere appositi capitoli nella UPB 265 “Servizi territoriali-Spese correnti” per coprire gli oneri del servizio sanitario penitenziario. In tale unità confluiscono le risorse trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia e le somme previste dalla legge di bilancio regionale. Le risorse destinate al servizio sono assegnate annualmente dalla Giunta alle aziende USL, tenendo conto della tipologia degli istituti, della consistenza della popolazione detenuta e dei problemi sanitari rilevati, sentite le direzioni carcerarie.
Disposizione abrogata
L’articolo relativo all’Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale risulta abrogato dalla l.r. 19 novembre 2009, n. 69.
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