L.R. Toscana 63/2005
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regola per la Regione Toscana e per enti/organismi regionali la rappresentanza in giudizio, la gestione del contenzioso e i compensi professionali dell’Avvocatura regionale. Prevede il ruolo del Presidente della Giunta e del dirigente avvocato, il ricorso al patrocinio esterno solo in casi limitati, la relazione annuale al Consiglio e abroga la precedente l.r. 83/1994.
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e dell’Avvocatura regionale
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana
La legge disciplina, per la Regione Toscana, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione e degli enti, aziende e altri organismi istituiti con legge regionale per l’esercizio di funzioni amministrative regionali. Definisce inoltre le attribuzioni dell’Avvocatura regionale e i criteri di gestione del contenzioso.
Rappresentanza in giudizio e promozione/resistenza alle liti
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, promuove e resiste nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, il dirigente avvocato promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste in giudizio.
I provvedimenti adottati per promuovere o resistere alle azioni valgono, salvo diversa previsione, per l’intero giudizio e non devono essere rinnovati nei successivi gradi del procedimento. Il dirigente avvocato può inoltre disporre, con atto generale, la promozione o la resistenza in giudizio per una pluralità di controversie di contenuto analogo.
La rappresentanza in giudizio dell’amministrazione regionale spetta al Presidente della Giunta regionale e, nei casi previsti dalla legge regionale sull’autonomia dell’Assemblea legislativa, al Presidente del Consiglio regionale. Nei casi consentiti dalla legge statale, la resistenza in giudizio può essere affidata anche a dirigenti e funzionari della direzione competente.
Compiti dell’Avvocatura regionale e patrocinio esterno
L’Avvocatura regionale gestisce il contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti compresi nell’ambito di applicazione della legge.
Il ricorso al patrocinio esterno, compresa l’Avvocatura dello Stato, è ammesso solo quando non sia possibile avvalersi dei professionisti dell’Avvocatura regionale per:
- incompatibilità;
- carico di lavoro;
- motivata opportunità.
L’Avvocatura regionale svolge anche funzioni di supporto e consulenza, in particolare:
- propone la nomina dei membri dei collegi arbitrali;
- esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
- fornisce consulenza legale sui provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale e su quelli richiesti dalle strutture regionali e dai soggetti interessati.
Oneri di difesa per amministratori e dipendenti
L’Avvocatura regionale provvede all’assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, dei dipendenti, quando i fatti o gli atti contestati siano direttamente connessi all’espletamento di funzioni o compiti d’ufficio.
Il dirigente avvocato stabilisce con proprio atto:
- le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti;
- le modalità tecniche per rendere conoscibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, le informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale regionale.
Compensi professionali
Il dirigente avvocato individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all’ente e che determinano la spettanza dei compensi professionali. L’erogazione avviene secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
Quando il patrocinio è svolto dall’Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende e organismi di cui alla legge spettano alla Regione e rientrano nel regime dei compensi professionali.
Relazione annuale al Consiglio regionale
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato del contenzioso, presentata dal dirigente avvocato.
Disposizioni finali e abrogazione
La legge abroga la precedente legge regionale 7 novembre 1994, n. 83, che disciplinava la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e l’ordinamento dell’Avvocatura regionale.
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