L.R. Toscana 65/2005
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 26/2005 sulla tutela degli allevamenti bovini, ovicaprini ed equini dai predatori: ridefinisce contributi per misure di prevenzione e per polizze assicurative, fissa nuovi massimali e percentuali, demanda a un regolamento entro il 31 marzo 2006 le modalità attuative e introduce monitoraggio annuale.
Modifiche alla disciplina regionale sulla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione
Modifiche alla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana di tutela del patrimonio zootecnico esposto agli attacchi di specie carnivore selvatiche. La normativa riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e aggiorna sia i contributi per gli interventi di prevenzione sia gli incentivi per le coperture assicurative.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione promuove interventi per tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche elencate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nei confronti delle quali vige il divieto assoluto di caccia. La disciplina è quindi rivolta agli animali predatori individuati dalla normativa europea richiamata.
Contributi per gli interventi di prevenzione
I contributi per le misure di tutela del patrimonio zootecnico sono concessi entro questi limiti:
- fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile e effettivamente sostenuta;
- fino al 50% nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- con un tetto massimo di 26.000 euro per ciascun intervento.
I contributi non sono cumulabili con altri interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni. Le modalità, i termini e le procedure di erogazione, nonché i criteri di ripartizione dei fondi tra province e comunità montane, sono demandati al regolamento attuativo.
Contratti assicurativi contro i danni da predazione
La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che abbiano adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.
I contributi riguardano le polizze che coprono i danni al patrimonio zootecnico conseguenti ad attacchi di animali predatori, limitatamente a:
- morte dei capi allevati;
- aborti.
La misura del contributo sui premi assicurativi è fissata come segue:
- fino all’80% del costo del premio per contratti che prevedono un risarcimento del danno superiore al 20% della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate e superiore al 30% nelle altre zone;
- riduzione al 50% per i contratti assicurativi sul valore complessivo della produzione.
Le polizze possono essere stipulate in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa previsti dal d.lgs. 102/2003. Anche in questo caso termini, modalità e procedure sono rimessi al regolamento regionale.
Regolamento attuativo
Entro il 31 marzo 2006 deve essere emanato un regolamento regionale che individui in particolare:
- i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori;
- le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
- le disposizioni operative per l’erogazione dei contributi di cui ai contributi per gli interventi e per i premi assicurativi.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale deve trasmettere entro il primo semestre di ogni anno alla commissione consiliare competente una relazione consuntiva sugli interventi realizzati e finanziati nell’anno precedente. La relazione deve contenere almeno:
- il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate;
- la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.
La commissione consiliare competente promuove inoltre la valutazione degli effetti della legge, anche acquisendo dati sui danni subiti dagli allevatori, il confronto tra danni prima e dopo gli interventi e le valutazioni delle associazioni degli allevatori e delle organizzazioni professionali agricole.
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