L.R. Toscana 66/2005
Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il rilascio delle licenze di pesca, l’esercizio della pesca professionale e non professionale, pescaturismo, ittiturismo e acquacoltura, oltre agli interventi regionali di sostegno del settore. Molte disposizioni operative diventano efficaci solo con i regolamenti attuativi; la disciplina sull’acquacoltura in mare è stata introdotta nel 2018 e si applica anche ai procedimenti pendenti.
Disciplina della pesca marittima, dell'acquacoltura e degli interventi di sostegno in Toscana
Disciplina della pesca marittima e dell’acquacoltura in Toscana
La legge regionale toscana definisce l’assetto delle attività di pesca marittima, acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo, nonché gli interventi pubblici di sostegno al settore. Il provvedimento opera nel territorio della Regione Toscana e rinvia, per molte regole applicative, a regolamenti attuativi e alla programmazione regionale.
Finalità e principi generali
La disciplina regionale riguarda:
- gli interventi di sostegno e valorizzazione delle risorse ittiche per imprese di pesca e acquacoltura;
- il rilascio delle licenze di pesca;
- l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale toscano.
L’azione regionale è ispirata a sostenibilità e responsabilità verso ambiente e consumatori. Le politiche pubbliche privilegiano produzioni sicure e di qualità, incentivano la multifunzionalità delle imprese e valorizzano il confronto con le associazioni di categoria, la ricerca scientifica e il principio di sussidiarietà.
Competenze amministrative e supporto tecnico
La Regione esercita in via generale le funzioni amministrative previste dalla legge, salvo quelle attribuite ai comuni.
I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di:
- ittiturismo;
- acquacoltura in mare.
Per il supporto tecnico alla programmazione regionale:
- ARPAT svolge le attività istituzionali previste dalla propria carta dei servizi per il settore pesca e acquacoltura;
- la Regione può avvalersi anche di soggetti scientifici riconosciuti, individuati con procedure di evidenza pubblica.
Definizioni rilevanti
La legge fornisce un quadro definitorio utile per tutta la disciplina. In particolare:
- la pesca professionale marittima è attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri;
- rientrano nella pesca professionale anche pescaturismo e ittiturismo;
- sono considerate attività connesse, se non prevalenti, la trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti, nonché interventi di gestione attiva per uso sostenibile degli ecosistemi e tutela dell’ambiente costiero;
- l’acquacoltura è l’attività economica organizzata di allevamento o coltura di organismi acquatici in acque dolci, salmastre o marine;
- per imprenditore ittico si intende il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente la pesca, l’acquacoltore e, in specifici casi, cooperative e consorzi;
- la pesca costiera è articolata in locale, artigianale e ravvicinata secondo distanza dalla costa e caratteristiche dell’imbarcazione;
- la pesca non professionale comprende pesca ricreativa, sportiva e scientifica;
- le associazioni di categoria sono quelle rappresentative delle cooperative della pesca, degli acquacoltori e degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.
Programmazione degli interventi e sostegni economici
La Regione individua gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura nell’ambito del PRS e, annualmente, nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, in coerenza con il PRS.
Tra gli interventi sostenuti rientra anche il supporto alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e associazioni di categoria o loro strutture unitarie/consorzi rappresentativi delle imprese locali di pesca.
La copertura finanziaria degli interventi è definita dagli atti della programmazione regionale, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
Commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura
È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa:
- esprime pareri su tematiche riguardanti pesca e acquacoltura;
- propone interventi di incentivazione ai fini del DEFR e della relativa nota di aggiornamento;
- esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.
La commissione è composta da rappresentanti regionali, dei comuni costieri, dell’Autorità portuale regionale, della Direzione marittima della Toscana-Livorno, delle associazioni di categoria, di ARPAT e del CIBM.
La commissione:
- è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti;
- dura in carica cinque anni;
- opera secondo un regolamento interno.
Distretto di pesca e di acquacoltura
Il distretto è un accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati del sistema produttivo regionale della pesca e dell’acquacoltura, finalizzato a rafforzare aggregazione, confronto degli interessi e sviluppo del settore.
L’accordo è efficace se vi aderiscono:
- i comuni costieri, oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura;
- le associazioni di categoria interessate.
La Giunta regionale definisce:
- i criteri di organizzazione del distretto;
- i contenuti minimi della strategia di sviluppo, anche ai fini del riconoscimento;
- la procedura di riconoscimento.
Il riconoscimento è revocato se vengono meno i requisiti di adesione oppure se il distretto non definisce i contenuti minimi della strategia.
Il distretto svolge funzioni di coordinamento, promozione e valorizzazione del sistema locale, tra cui:
- rafforzamento del dialogo fra soggetti aderenti;
- iniziative di marketing e promozione del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;
- attività conoscitive e di monitoraggio su profili economici, ambientali, territoriali, sociali e culturali;
- coordinamento delle politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
- promozione di programmazione negoziata e patti d’area;
- stipula di convenzioni fra comuni e consorzi rappresentativi delle imprese locali.
Licenze di pesca e registro della pesca professionale
Per esercitare la pesca professionale, le navi e i galleggianti abilitati devono essere muniti di licenza di pesca.
Le licenze:
- sono rilasciate dalla struttura competente della Giunta regionale;
- sostituiscono quelle già rilasciate ai sensi della legge n. 41/1982;
- hanno durata di otto anni e sono rinnovabili su richiesta;
- il rilascio e il rinnovo sono subordinati al pagamento degli oneri concessori previsti dal regolamento attuativo.
Per la pesca professionale subacquea è prevista una licenza annuale, rilasciata nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giunta regionale e delle modalità regolamentari.
La Giunta regionale, tramite regolamento:
- stabilisce il numero massimo delle licenze concedibili per tipologia di pesca e per ambito provinciale;
- assicura che tale numero non superi quello delle licenze in corso di validità rilasciate dal MIPAAF alla data di entrata in vigore del regolamento;
- adegua il contingente a eventuali ulteriori riduzioni disposte dal MIPAAF in attuazione della normativa europea.
È inoltre istituito il registro regionale dei pescatori professionali, delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatari di licenza. Fino alla sua costituzione restano validi i registri provinciali. La struttura competente trasmette semestralmente i dati al Ministero competente per gli adempimenti europei sulla registrazione delle navi da pesca.
Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale
Il regolamento attuativo disciplina:
- le modalità di pesca;
- gli attrezzi consentiti e le loro caratteristiche;
- le taglie minime dei pesci.
Per la pesca sportiva e ricreativa in mare:
- non è richiesta licenza di pesca;
- resta fermo l’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa statale sulla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa;
- il pescato non può essere commercializzato.
L’uso del fucile subacqueo e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di 16 anni.
La pesca del novellame è consentita solo per:
- ricerca e sperimentazione in acquacoltura;
- ripopolamento di aree marine o lacustri del territorio regionale.
La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata per periodi e zone definiti.
Le autorizzazioni per pesca a fini scientifici possono essere rilasciate, previo parere di ARPAT, solo a università e istituti scientifici riconosciuti.
Pescaturismo
Il pescaturismo consiste nell’imbarco di persone estranee all’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
Le attività ricomprese comprendono:
- l’osservazione delle operazioni di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati;
- la pesca ricreativa nei limiti previsti;
- attività di conoscenza e valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere;
- somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.
Per esercitare il pescaturismo l’imprenditore ittico titolare di licenza trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione in cui dichiara, tra l’altro:
- il possesso o la detenzione dell’imbarcazione idonea;
- l’autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio rilasciata dall’autorità marittima;
- l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- il rispetto della normativa previdenziale e assicurativa;
- la copertura assicurativa per le persone imbarcate.
L’imprenditore deve tenere un registro delle persone imbarcate diverse dall’equipaggio.
Quanto ai limiti operativi:
- il pescaturismo può essere svolto con imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale o di piccola pesca, oppure con unità a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria;
- può essere svolto anche con sistemi di pesca professionale previsti nella licenza o con attrezzi per pesca ricreativa;
- per imbarcazioni con sistemi a traino sono previste specifiche regole su durata della cala, comunicazioni alla capitaneria, svolgimento nei giorni festivi e utilizzo dei sistemi a traino nei periodi di fermo pesca, con obbligo di sbarco o sigillatura degli attrezzi;
- i turisti devono essere ricondotti al porto di partenza o, in caso di necessità, ad altro porto o area idonea, salvo che l’attività sia inclusa in un pacchetto turistico o vi sia accordo scritto conservato a bordo;
- il numero massimo di persone imbarcabili è fissato dall’autorizzazione della capitaneria e non può superare dodici;
- è consentito imbarcare minori di 14 anni solo se accompagnati da maggiori di 18 anni;
- l’attività può essere svolta anche nei giorni festivi, di giorno e di notte.
Per la somministrazione di alimenti e bevande:
- si applica il regolamento igienico-sanitario regionale;
- gli alimenti devono provenire in prevalenza dalla pesca del soggetto autorizzato;
- a terra non possono essere utilizzate strutture fisse.
Ittiturismo
L’ittiturismo comprende attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.
La SCIA va presentata allo SUAP del comune in cui si svolge l’attività. Nella segnalazione l’imprenditore dichiara, in particolare:
- titolo di proprietà o disponibilità dei beni utilizzati;
- conformità edilizia e igienico-sanitaria, se si tratta di edifici;
- rispetto della normativa previdenziale e assicurativa.
L’acquacoltore deve inoltre dichiarare il rispetto del rapporto di principalità.
Lo SUAP comunica le SCIA alla struttura regionale competente. Per la presentazione si usa la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP.
L’imprenditore ittico titolare di autorizzazione tiene un registro con le ore dedicate all’ittiturismo e quelle dedicate alla pesca.
Il rapporto di principalità ricorre quando il tempo dedicato all’attività di acquacoltura è prevalente rispetto a quello dedicato all’ittiturismo e si prova tramite le annotazioni nel registro.
Quanto ai limiti di esercizio:
- l’ospitalità è ammessa fino a dodici posti letto, nella propria abitazione o in altra struttura nella disponibilità dell’imprenditore;
- la somministrazione di alimenti e bevande può svolgersi in immobili propri o disponibili, in locali chiusi o aperti, e anche in strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate, con limite di trenta coperti;
- per cooperative, società e consorzi di pescatori e acquacoltori, l’ospitalità e la somministrazione fino a dodici persone possono svolgersi anche negli immobili nella loro disponibilità e in quelli dei soci titolari di licenza;
- l’esclusiva somministrazione può arrivare a trenta coperti per ogni licenza intestata alla cooperativa/società/consorzio o ai singoli soci, fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale;
- se ospitalità e somministrazione sono svolte congiuntamente, è ammesso l’uso della cucina dell’abitazione per gli ospiti pernottanti, se esiste uno spazio comune;
- i servizi ricreativi e culturali si svolgono in immobili o strutture nella disponibilità dell’imprenditore nel rispetto della normativa di sicurezza e igienico-sanitaria.
Per la somministrazione si richiede l’uso prevalente di prodotti aziendali o comunque prodotti di aziende ittiche e agricole regionali.
Acquacoltura in mare
L’esercizio dell’acquacoltura in mare è assoggettato a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA va dichiarato, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
L’attività è inoltre soggetta al rispetto della normativa sanitaria di settore e del regolamento igienico regionale.
La modulistica è definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, previo procedimento di evidenza pubblica e nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione. La durata della concessione è determinata sulla base di un piano economico-finanziario degli investimenti e non può comunque superare 15 anni.
Regime transitorio per l’acquacoltura in mare
Per gli impianti di acquacoltura in mare già in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina:
- non è necessaria la presentazione della SCIA;
- i procedimenti in corso e non ancora conclusi alla medesima data sono disciplinati dalla nuova normativa sull’acquacoltura in mare.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata:
- ai soggetti già preposti dalla legislazione statale;
- alla Regione;
- per la sezione sull’ittiturismo e per il capo sull’acquacoltura in mare, anche ai comuni.
Su richiesta degli organi di vigilanza, pescatori e addetti alle attività disciplinate devono consentire l’ispezione di navi, contenitori, impianti, attrezzature e mezzi di trasporto utilizzati.
Sanzioni amministrative
Per le violazioni della legge e dei regolamenti attuativi, salvo le ipotesi specifiche, si applicano le sanzioni del d.lgs. 4/2012.
Sono previste sanzioni amministrative specifiche per:
- esercizio del pescaturismo senza comunicazione: da 200 a 1.200 euro;
- violazione delle regole sul pescaturismo: da 200 a 1.200 euro;
- esercizio del pescaturismo in violazione delle prescrizioni tecniche e igienico-sanitarie: da 200 a 1.200 euro;
- esercizio dell’ittiturismo senza titolo abilitativo: da 600 a 3.600 euro;
- violazione degli obblighi di registro nell’ittiturismo: da 200 a 1.200 euro;
- mancato rispetto del rapporto di principalità: da 200 a 1.200 euro;
- violazione delle prescrizioni sull’ittiturismo: da 200 a 1.200 euro;
- esercizio dell’acquacoltura in mare senza titolo abilitativo: da 600 a 3.600 euro.
La competenza all’irrogazione e all’introito delle sanzioni è attribuita:
- alla Regione per le violazioni relative a pescaturismo;
- al comune per le violazioni relative a ittiturismo e acquacoltura in mare.
Per l’applicazione delle sanzioni si osserva la legge regionale toscana sulle sanzioni amministrative.
Monitoraggio e relazione al Consiglio
A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ogni anno, sull’attuazione della disciplina e sui risultati ottenuti.
La relazione riguarda, tra l’altro:
- rapporti con Stato, Unione europea e altre regioni;
- interventi realizzati a sostegno del settore;
- criteri, procedure e risultati del riconoscimento dei distretti;
- utilizzo delle licenze di pesca e del registro della pesca professionale;
- autorizzazioni per pesca del novellame e per pesca a fini scientifici;
- sanzioni irrogate per importo, tipo di infrazione e area geografica.
Disposizioni transitorie e decorrenza dell’efficacia
L’efficacia delle norme su licenze di pesca, registro della pesca professionale e modalità di esercizio della pesca professionale e non professionale decorre dall’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dalla legge.
In particolare:
- le disposizioni sugli articoli relativi a licenze e registro sono efficaci dalla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi sulla pesca professionale;
- la disciplina della pesca non professionale e delle modalità di esercizio di cui all’articolo 13 bis decorre dall’entrata in vigore del regolamento specifico.
Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti cessano di applicarsi le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti.
Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la normativa statale vigente.
Obsolescenza complessiva della legge
La legge contiene ancora una disciplina settoriale vigente, ma parte rilevante delle disposizioni storiche è stata abrogata o sostituita, e vari contenuti operativi risultano condizionati da regolamenti successivi e da scadenze già consolidate. Tuttavia, il testo non risulta integralmente superato, perché continua a regolare istituti ancora attuali come pescaturismo, ittiturismo, acquacoltura in mare, licenze e sanzioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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