Messaggio numero 13414 del 23-08-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra il passaggio alla comunicazione telematica obbligatoria tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, con particolare riferimento al DURC. Stabilisce che dal 2 settembre 2013 le richieste di DURC sono inoltrabili solo se è indicato l’indirizzo PEC e che i documenti vengono recapitati esclusivamente via PEC; richiama inoltre il quadro normativo sulla PEC per imprese, società, professionisti e PA.
Trasmissione del DURC esclusivamente via PEC
Trasmissione del DURC esclusivamente tramite PEC
Il documento disciplina l’adeguamento delle modalità di invio dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) al più ampio processo di digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti. L’obiettivo è rendere obbligatoria la trasmissione via PEC, in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con la normativa successiva in materia di posta elettronica certificata.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama come base della disciplina il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede che le comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese relative a istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti avvengano esclusivamente con tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Sono inoltre richiamati:
- il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’art. 37 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce l’obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria;
- il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 5, che estende l’obbligo alle imprese individuali.
Il documento ricorda anche che:
- i professionisti devono dichiarare entro un anno il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini;
- gli enti pubblici devono pubblicare i propri indirizzi PEC sull’Indice delle PA;
- le comunicazioni tra enti pubblici, professionisti e imprese possono avvenire via PEC senza necessità di accettazione preventiva da parte del destinatario.
Termine di attuazione e progressiva informatizzazione
Le modalità attuative del sistema di comunicazione esclusivamente telematica sono state fissate dal DPCM 22 luglio 2011, che ha individuato il 1 luglio 2013 come data dalla quale le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o effettuare comunicazioni cartacee nei rapporti con le imprese.
Il provvedimento ha previsto inoltre che, nei casi in cui non sia stabilita una diversa modalità telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti debba avvenire tramite PEC, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta.
L’implementazione del canale esclusivo doveva avvenire in modo graduale, attraverso programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, con obiettivi intermedi almeno semestrali.
Obbligo di PEC per le imprese
Il documento evidenzia che il processo di adeguamento all’utilizzo generalizzato della PEC si è completato dal 1 luglio 2013. Da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 179/2012, l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già vigente dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute, secondo le note richiamate, a depositare presso l’ufficio del registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
Nuove modalità di trasmissione del DURC
Alla luce di questo quadro normativo, è stata rivista la procedura di trasmissione dei DURC destinati:
- alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti;
- alle imprese richiedenti, nei casi residui in cui la normativa consenta loro l’acquisizione diretta del documento.
La nuova disciplina stabilisce che:
- la trasmissione dei DURC avviene esclusivamente tramite PEC;
- al momento della presentazione della domanda è obbligatorio compilare il campo relativo all’indirizzo PEC presso il quale il documento dovrà essere inviato;
- l’indirizzo PEC deve essere quello indicato dal richiedente nel modulo telematico.
Termine del 2 settembre 2013 e regime applicativo
Pur essendo fissata la decorrenza generale dell’obbligo di PEC al 1 luglio 2013, Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno stabilito un termine finale al 2 settembre 2013 per la piena operatività della trasmissione dei DURC esclusivamente via PEC.
La scelta è motivata dall’esigenza di consentire agli utenti dello Sportello Unico Previdenziale di ricevere una informativa adeguata sugli effetti dell’eventuale mancata indicazione della PEC e di evitare effetti pregiudizievoli per il sistema economico, già gravato da una crisi strutturale.
Effetti operativi sullo Sportello Unico Previdenziale
Dal 1 luglio 2013 sulla procedura Sportello Unico Previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che avvisa dell’obbligatorietà dell’indicazione della PEC nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013:
- la richiesta di DURC può essere inoltrata solo se il sistema rileva la registrazione dell’indirizzo PEC nel campo apposito;
- il requisito riguarda stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, SOA e imprese;
- i DURC vengono recapitati da Inail, Casse Edili e Inps esclusivamente tramite PEC;
- il recapito avviene agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Indicazioni operative per la compilazione
Il documento rinvia ai “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC”, pubblicati sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it, per le istruzioni pratiche da seguire in fase di compilazione della domanda.
Messaggio informativo richiamato
Viene riportato anche il testo del messaggio inserito nello Sportello Unico Previdenziale, che ribadisce che:
- per le richieste di DURC presentate dal 2 luglio 2013 da stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, SOA e imprese, è obbligatorio indicare l’indirizzo PEC;
- dal 2 settembre 2013 il sistema non consente l’inoltro della richiesta senza la PEC;
- dalla stessa data i DURC sono recapitati esclusivamente tramite PEC da INAIL, INPS e Casse Edili;
- le modalità di compilazione sono contenute nei manuali pubblicati sul sito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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