Cassazione Civile, Sentenza n. 5550/2021 del 01/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS aveva chiesto l'accertamento giudiziale di omissioni contributive contestate in un verbale d'accertamento congiunto (Direzione Provinciale del Lavoro, INPS, INAIL) nei confronti della società ricorrente; il verbale era poi stato annullato dal Comitato Regionale del Lavoro. La società impugnante deduceva quattro censure: (1) l'annullamento amministrativo del verbale precluderebbe l'azione giudiziale ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n.124/2004; (2) la violazione del termine procedimentale (art. 2 L. n.241/1990, principi di affidamento e artt. 41 CDFUE e 97 Cost.) determinerebbe la decadenza dell'azione amministrativa e l'invalidità/inefficacia degli atti ispettivi; (3) la mancata menzione nelle contestazioni di specifiche date/illeciti (art.3, comma 20, L. n.335/1995) impedirebbe la successiva azione per il recupero dei contributi; (4) i conteggi contenuti nel verbale annullato non potrebbero formare prova dell'importo dovuto (artt. 2697 c.c. e 37 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società e confermato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva accolto la domanda dell'INPS. Il Collegio ha ritenuto infondati i primi tre motivi: l'annullamento del verbale in sede amministrativa non impedisce all'INPS di agire giudizialmente per accertare l'obbligo contributivo; le irregolarità procedurali non producono automaticamente la decadenza dell'ente o l'inefficacia dell'azione giudiziale; la previsione dell'art.3 comma 20 L. n.335/1995 non è equiparabile né tale da precludere l'azione in tutti i casi. Quanto al quarto motivo, è stato ritenuto inammissibile per mancata indicazione di un fatto decisivo omesso dal giudice di merito: il verbale annullato poteva essere richiamato come documento contabile per la determinazione del quantum. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione (liquidate in Euro 5.200,00 oltre accessori) e all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 17, d.lgs. n. 124/2004
La Corte ha ritenuto che l'annullamento del verbale ispettivo da parte del Comitato Regionale del Lavoro non preclude l'azione giudiziale dell'INPS volta al recupero dei contributi; la norma è di azione e non determina automaticamente la decadenza dell'ente previdenziale dall'esercizio dell'azione giudiziale.
art. 2, L. n. 241/1990
I principi procedurali di trasparenza e correttezza amministrativa non impediscono di per sé l'esercizio dell'azione giudiziale da parte dell'ente previdenziale: le irregolarità procedurali non determinano automaticamente l'inefficacia dell'azione di recupero dei contributi.
art. 41 CDFUE
Riferimento ai diritti e principi del diritto dell'Unione (libertà d'impresa) invocati dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto che tali principi ostino all'azione dell'INPS quando siano in gioco interessi previdenziali indisponibili.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni procedimentali non bastino, da sole, a estinguere il potere dell'ente di agire in giudizio per la tutela di interessi pubblici previdenziali.
art. 3, comma 20, L. n. 335/1995
"nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive"
La Corte ha precisato che questa norma non è equiparabile alle disposizioni che estinguono l'azione e non impedisce in via generale l'esercizio dell'azione di recupero contributivo da parte dell'INPS rispetto a questioni diverse o autonome.
artt. 2697 c.c. e 37 c.p.c.
Riferimento al principio della prova e all'onere della parte; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla quantificazione perché la ricorrente non ha indicato fatti decisivi omessi dall'istruttoria dei giudici di merito.
art. 43, L. n. 88/1989
Citata per analogia giurisprudenziale: la Corte ricordava che l'esito del procedimento amministrativo non preclude l'azione previdenziale giudiziale, principio esteso alle decisioni del Comitato Regionale del Lavoro.
art. 24, d.lgs. n. 46/1999
Richiamata per distinguere i casi in cui la mancata impugnazione di atti tributari estingue l'azione: la Corte afferma che tale disposizione (che prevede l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione di cartelle) non è assimilabile alle norme che regolano l'azione amministrativa ispettiva, le quali sono norme di azione e non di estinzione del diritto dell'ente.
art. 360, n. 5 c.p.c.
La Corte ha richiamato il limite della censura in questa sede: le censure sul fatto (valutazione delle prove) sono ammissibili solo se lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo posto in discussione; la ricorrente non ha indicato tale fatto, rendendo il motivo inammissibile.
art. 336, comma 10 c.p.c.
Applicato per affermare l'effetto 'espansivo' della riforma parziale della sentenza: l'impugnazione di un capo pregiudicante si estende anche ai capi dipendenti non impugnati autonomamente quand'è dimostrabile che questi non possono reggersi da soli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'annullamento amministrativo di un verbale ispettivo non impedisce necessariamente all'ente previdenziale di agire in sede giudiziale per l'accertamento e il recupero dei contributi: l'azione giudiziale è autonoma rispetto al procedimento amministrativo quando sono in gioco interessi previdenziali indisponibili.
- Le irregolarità procedurali nell'attività ispettiva (es. superamento di termini) non determinano automaticamente la decadenza dell'ente o l'inefficacia dell'azione di recupero contributivo; occorre valutare la natura della norma (di azione vs. di estinzione) e gli effetti concreti sull'affidamento e sui diritti delle parti.
- Le previsioni che limitano contestazioni future (es. art. 3 comma 20 L. n.335/1995) vanno interpretate nel loro ambito applicativo: non sempre impediscono ogni successiva azione dell'ente, soprattutto se la questione da accertare è distinta o se la regolarità non è stata effettivamente attestata.
- Un verbale amministrativo annullato può comunque essere richiamato in giudizio come documento contabile per la determinazione del quantum se non si confonde la funzione probatoria con quella di atto impositivo munito di effetti estintivi.
- In sede di cassazione le censure sul giudizio di fatto sono ammissibili solo se riguarda l'omesso esame di fatti decisivi posti in discussione; la parte deve indicare con precisione il fatto che il giudice avrebbe omesso di valutare.
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