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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento relativo all’anno 2004, riguardante IVA, IRAP e sanzioni, fondato sull’utilizzo di tre fatture passive emesse da una società cartiera per operazioni soggettivamente inesistenti. Nei gradi di merito erano state esaminate la presunta duplicazione dell’IVA, la detraibilità dell’imposta, la deducibilità dei costi e l’applicabilità di sanzioni e interessi. In Cassazione, tuttavia, è stato rilevato d’ufficio un vizio processuale preliminare: il giudizio si era svolto senza la partecipazione necessaria di tutti i soci della società di persone, i cui redditi sono automaticamente imputati ai soci pro quota.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, senza decidere nel merito sulla fondatezza dell’accertamento IVA, IRAP o sulle sanzioni. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila, che dovrà rinnovare il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario P.G., del socio accomandante G.D. e degli eventuali ulteriori soci. Il giudice di rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L’unitarietà dell’accertamento del reddito della società e la conseguente imputazione automatica ai soci impongono, di regola, la partecipazione al processo della società e di tutti i soci.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    La disposizione concorre a fondare il collegamento tra l’accertamento societario e quello relativo ai redditi imputati ai soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Prevede l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità assoluta del processo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    Consente la riunione dei procedimenti connessi, utile a ricomporre l’unitarietà del giudizio quando siano rispettate determinate condizioni.

  • Costituzione, art. 111, comma 2

    Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare la riunione di cause separate, ma non consente di sanare l’omessa partecipazione dei litisconsorti quando non siano garantite piena conoscenza, identità delle difese e sostanziale identità delle decisioni.

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 6 e 13

    Rilevano quali principi di tutela del giusto processo e del ricorso effettivo, richiamati per evitare attività processuali inutili, purché sia comunque rispettato il contraddittorio.

Massime di principio

  • Nei contenziosi tributari riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari.
  • Se uno o più soci non partecipano al giudizio, il processo può essere dichiarato nullo d’ufficio in qualsiasi fase, anche dalla Corte di cassazione, con rinvio al primo giudice per la rinnovazione.
  • La riunione di giudizi separati può evitare la nullità solo quando vi siano piena conoscenza reciproca degli atti, identità dell’oggetto e delle difese, trattazione sostanzialmente simultanea e decisioni coerenti.
  • Quando un unico accertamento riguarda contemporaneamente IRAP e IVA sulla base di fatti comuni, può essere opportuno trattare unitariamente le relative questioni, anche se il litisconsorzio necessario riguarda principalmente la parte relativa al reddito imputabile ai soci.
  • La dichiarazione di nullità per vizio del contraddittorio non equivale a una vittoria definitiva nel merito del contribuente: l’accertamento potrà essere nuovamente esaminato nel giudizio rinnovato.

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