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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00563/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 07/01/2010 sostenendo di aver ricevuto la convocazione solo l'11/01/2010 (ossia dopo lo svolgimento dell'assemblea) e deducendo altresì vizi di merito della deliberazione stessa.

La decisione

La Corte di Appello di Bari aveva accolto l'appello del Condominio e rigettato la domanda di Stasulli ritenendo che, con l'arrivo del plico raccomandato presso il domicilio (primo tentativo di consegna il 31/12/2009 e rilascio dell'avviso di mancata consegna), operasse la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; pertanto il termine dilatorio di cinque giorni era rispettato. Stasulli ha proposto ricorso per cassazione. La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (ritenendoli infondati o inammissibili), ma ha accolto il quinto motivo: la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il ricorrente non avesse riproposto in appello le questioni di merito assorbite dal primo giudice (violazione dell'art. 346 c.p.c.). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame anche delle questioni di merito riproposte.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    Si applica la presunzione di conoscenza per gli atti unilaterali recettizi: l'arrivo del plico al domicilio (e, in caso di raccomandata non ritirata, il rilascio dell'avviso di giacenza) fa presumere la conoscenza della data indicata; incombe poi al destinatario provare l'impossibilità, senza sua colpa, di averne avuto notizia.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Regola la convocazione dell'assemblea condominiale: l'avviso di convocazione è atto unilaterale recettizio soggetto alle regole di cui all'art. 1335 c.c. quanto alla prova della decorrenza del termine dilatorio.

  • L. 20/11/1982, n. 890, art. 8

    Norma sulle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta; la Corte rileva che tale disciplina non è applicabile alla convocazione di un atto unilaterale recettizio (assembleare), per la quale si deve fare riferimento all'art. 1335 c.c.

  • art. 346 c.p.c.

    Disciplina la riproposizione, in appello, delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado: la Cassazione ha ritenuto che la parte aveva validamente riproposto le domande di merito nell'atto di costituzione in appello e che la Corte d'appello ha sbagliato nel dichiararle non riproposte, giustificando così la cassazione e il rinvio.

  • art. 342 c.p.c. (nella versione post d.l. n.83/2012 conv. l.134/2012)

    Stabilisce i requisiti formali dell'atto di appello; la Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui l'appello deve enucleare chiaramente le questioni e le doglianze, ma ha ritenuto inammissibile il motivo che denunciava genericità dell'atto d'appello per carenza di specificità nel ricorso per cassazione.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    Prevede la condanna per lite temeraria (responsabilità aggravata) e consente al giudice d'appello, in caso di riforma, di rivedere anche la statuizione sulle spese comprensive di tale condanna; la Corte di legittimità ha confermato che il giudice d'appello può rivedere d'ufficio le spese a seguito della riforma.

  • art. 282 c.p.c.

    Regola la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado: la Corte ha richiamato il principio che la provvisoria esecuzione riguarda le sentenze di condanna e non le sentenze di accertamento o costitutive, con conseguenze sul potere dell'amministratore di rappresentare il condominio.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio che impone al giudice di decidere su tutte le domande e i fatti decisivi per il giudizio: la cassazione ha esaminato le censure con riferimento a omessa pronuncia e ricostruzione dei fatti, accogliendo il motivo relativo alla mancata considerazione della riproposizione in appello.

  • art. 1136 c.c.

    Norma sulle deliberazioni assembleari condominiali; richiamata nel contesto della valutazione della validità delle decisioni assembleari e delle relative impugnazioni.

Massime di principio

  • Invio convocazione assembleare con raccomandata: quando il plico giunge al domicilio del destinatario, si applica la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; se la raccomandata non è ritirata, la data rilevante può essere quella del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
  • Onere della prova: il mittente (chi convoca) deve dimostrare l'avvenuto recapito/arrivo del plico; il destinatario deve provare l'impossibilità, senza sua colpa, di averne avuto notizia per svincolarsi dalla presunzione.
  • Quale disciplina applicare: la convocazione assembleare, essendo atto unilaterale recettizio, non va giudicata secondo le norme sulle notificazioni giudiziarie a mezzo posta (L. n. 890/1982), ma secondo le regole del codice civile sugli atti recettizi (art.1335 c.c. e disposizioni sul condominio).
  • Riproposizione in appello (art.346 c.p.c.): per evitare la presunzione di rinuncia le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in forma idonea e sufficientemente specifica; una riproposizione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta può essere valida se da essa emerge chiaramente la volontà di riaprire la discussione.
  • Limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione: la Corte di cassazione sindaca la motivazione solo in presenza di vizi gravi (mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria); tuttavia può intervenire per errori 'in procedendo' che siano rilevanti ai sensi dell'art.360 n.4 (es. mancata considerazione di atti processuali rilevanti).
  • Spese e responsabilità aggravata: se l'appello è accolto in tutto o in parte il giudice d'appello può rivedere d'ufficio la decisione sulle spese, compresa la eventuale condanna per lite temeraria, riconducendo la ripartizione delle spese all'esito complessivo della lite.
  • Se la Corte d'appello omette di decidere su questioni riproposte e ciò costituisce vizio procedurale, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per nuovo esame alla corte territoriale in diversa composizione.

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