Ordinanza n. 1494/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensiva, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a) della determina dirigenziale n. 03/RIS.UM/1287 del 22 dicembre 2025, pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 31 dicembre 2025, con la quale il Comune di Catania ha indetto la procedura selettiva comparativa riservata al personale interno per n. 3 posti di Funzionario Legale ex art. 13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021; b) della delibera GM n. 212 dell’11 novembre 2025, con la quale il Comune di Catania ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, nella parte in cui ha previsto per il 2025, per il profilo di Funzionario Legale una assunzione esterna tramite concorso o mobilità volontaria e n.3 progressioni verticali interne ai sensi dell’art. 13, commi 6-8, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022; c) della delibera GM n.95 del 18 ottobre 2023, con il quale il Comune di Catania ha approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, nella parte in cui ricomprende anche il profilo professionale di Funzionario Legale, tra quelli per i quali è ammessa la progressione verticale per il passaggio dall’area degli istruttori all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione; d) della delibera GM n.261 del 30 dicembre 2025, con la quale il Comune di Catania ha autorizzato la stipula di una convenzione con il Comune di Vittoria per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per il profilo “Funzionario Avvocato” (categoria D, area Funzionari ed Elevate Qualificazioni), nella sola parte in cui limitata l’utilizzo ad un solo posto di Funzionario Legale; e) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, allo stato sconosciuto, ivi compresi eventuali ulteriori atti di approvazione definitiva della graduatoria della progressione verticale se nelle more intervenuti.; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 maggio 2026: della determina del Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Catania n. 03/RIS.UM/315 del 26 marzo 2026 di presa d’atto dei verbali della Commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva comparativa per la progressione verticale interamente riservata al personale in servizio presso l’Ente, finalizzata alla copertura n. 3 unità di funzionario legale, con la quale sono stati individuati come vincitori i tre controinteressati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura selettiva comparativa riservata al personale interno per tre posti di Funzionario Legale, inclusi gli atti di programmazione e regolamentazione presupposti e la graduatoria definitiva con individuazione dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determina di indizione della procedura selettiva comparativa riservata al personale interno per tre posti di Funzionario Legale, il PIAO nella parte relativa alle assunzioni e alle progressioni verticali, il regolamento comunale sulle progressioni verticali nella parte concernente il profilo di Funzionario Legale e la delibera relativa alla convenzione per l'utilizzo di una graduatoria di altro Comune. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina di presa d'atto dei verbali della commissione e di approvazione della graduatoria definitiva, nella quale sono stati individuati i tre vincitori. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di approfondire nel merito le questioni prospettate.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei non vincitori della procedura. Ha ritenuto che la qualità di controinteressato non spetti soltanto ai vincitori, poiché l'eventuale annullamento degli atti impugnati potrebbe pregiudicare anche la posizione degli idonei, incidendo sui punteggi utili per altri concorsi e sulla possibilità di una futura immissione in ruolo mediante scorrimento della graduatoria. Il Comune è stato onerato di trasmettere al difensore del ricorrente, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, l'elenco degli idonei non vincitori e le informazioni utili alla notificazione, depositando contestualmente l'elenco nel fascicolo. Il ricorrente dovrà notificare ricorso introduttivo, motivi aggiunti e ordinanza agli idonei entro il 12 giugno 2026 e depositare la prova delle notifiche entro il 25 giugno 2026; l'omessa o tardiva esecuzione comporterà l'improcedibilità del ricorso. Quanto alla cautelare, il Collegio ha ritenuto che le questioni richiedano l'approfondimento della fase di merito e che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi adottata una misura cautelare sospensiva. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per il 29 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 27 c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicabili agli incombenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando l'integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificata e depositata.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Disciplina gli effetti della mancata o tardiva integrazione del contraddittorio e impone il rispetto degli adempimenti prescritti dal giudice.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando non sia necessario adottare una misura cautelare immediata.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una procedura selettiva, la qualità di controinteressato può spettare non soltanto ai candidati vincitori, ma anche agli idonei non vincitori, quando l'eventuale annullamento degli atti possa pregiudicare la posizione da essi acquisita, incidendo sui punteggi utilizzabili in altre selezioni o sulla possibilità di un successivo scorrimento della graduatoria.
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, deve essere assicurata la conoscibilità dei soggetti da evocare in giudizio; a tal fine può essere posto a carico dell'amministrazione l'obbligo di trasmettere al ricorrente l'elenco dei candidati interessati e le informazioni utili alla notificazione.
- La mancata o tardiva notificazione e il mancato deposito della prova dell'integrazione del contraddittorio entro i termini stabiliti dal giudice comportano l'improcedibilità del ricorso.
- In sede cautelare, qualora le questioni dedotte richiedano l'approfondimento proprio del giudizio di merito e le esigenze urgenti possano essere soddisfatte dalla sua sollecita definizione, il giudice può fissare rapidamente l'udienza di merito senza concedere una misura cautelare sospensiva, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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