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Sentenza

Sentenza n. 1382/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, concernente l’accredito sulla carta elettronica del docente di somme spettanti per gli anni scolastici 2020-2021 e 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente gli importi riconosciuti per gli anni scolastici 2020-2021 e 2022-2023. Ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione prodotta è risultata l’inerzia dell’Amministrazione e il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha accertato che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale e gli ha ordinato di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice ha escluso, allo stato, il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura per fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La somma ulteriore prevista dalla disposizione non è stata riconosciuta allo stato, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura idonea a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione costituisce requisito di ammissibilità della domanda di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza definitiva emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione soddisfa i requisiti di ammissibilità della domanda.
  • Quando dalla documentazione processuale risulta che l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, almeno allo stato, il mancato riconoscimento della somma ulteriore prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa è disposta proprio per fronteggiare l’eventualità di un persistente inadempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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