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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22359/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Pordenone del 10/11/2023 che aveva assolto Zorzetto dai reati di percosse e minaccia. Il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato inammissibile l'appello della parte civile ritenendo applicabile, ratione temporis, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il quale sarebbe intervenuto per rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa (nella specie percosse e minaccia). La parte civile ha impugnato questa decisione davanti alla Corte, deducendo violazione degli artt. 576 e 593, comma 3, cod. proc. pen., e richiamando un orientamento di legittimità maggioritario che riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento anche se non abbia chiesto la citazione a giudizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo affermando che la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di Pordenone è stata annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello; l'impugnazione della parte civile è stata qualificata come appello e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Pordenone per il relativo giudizio. È stata quindi ritenuta illegittima la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il Tribunale aveva interpretato la norma nel senso che rende inappellabili le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa; le Sezioni Unite invece hanno ritenuto che tale disposizione non impedisce alla parte civile che non abbia chiesto la citazione a giudizio di proporre appello contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace per reato con pena alternativa.

  • art. 576, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 576, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte civile come fonte generale della legittimazione ad impugnare: le Sezioni Unite hanno ritenuto che la norma generale che attribuisce alla parte civile la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento prevale, in assenza di chiari indici testuali di deroga, sull'interpretazione limitativa dedotta dall'art. 593, comma 3.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novellante l'art. 593 cod. proc. pen.)

    La modifica normativa è stata valutata dalle Sezioni Unite; pur essendo applicabile ratione temporis, non è stata ritenuta idonea a escludere la legittimazione della parte civile all'appello nelle fattispecie indicate.

  • art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000

    art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato in relazione alla nozione di 'non ricorrente' (cioè la parte civile che non abbia direttamente citato a giudizio l'imputato); la Corte ha precisato che tale condizione non preclude l'appellabilità della sentenza di proscioglimento ai sensi del principio affermato.

  • orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 1, RG 25628/24)

    informazione provvisoria n. 1 nel procedimento RG. 25628/24, udienza del 30/01/2025

    Le Sezioni Unite hanno formalizzato il principio di diritto secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace per reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio.

Massime di principio

  • La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio può proporre appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per reati puniti con pena alternativa o pecuniaria; l'art. 593, comma 3, non esclude automaticamente tale legittimazione.
  • Se un Tribunale dichiara inammissibile l'appello della parte civile su base della novella dell'art. 593, comma 3, la decisione può essere annullata dalle Sezioni Unite se viene ritenuto che la norma non deroghi alla disciplina generale (art. 576) che attribuisce la facoltà di impugnazione alla parte civile.
  • Un'impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione del giudice di pace non deve essere convertita automaticamente in ricorso per cassazione: quando ricorrono i presupposti, l'atto dev'essere qualificato come appello e devoluto al giudice competente per il merito.
  • In casi analoghi è opportuno richiamare l'orientamento consolidato di legittimità (Sezioni Unite) e motivare l'atto d'appello richiamando la norma generale di legittimazione della parte civile (art. 576) e gli orientamenti giurisprudenziali che ne riconoscono l'ambito applicativo.
  • Per la strategia difensiva, se si riceve una pronuncia di inammissibilità dell'appello della parte civile basata su art. 593, comma 3, conviene proporre ricorso per cassazione mirato a far qualificare l'impugnazione come appello e ottenere la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario.

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