Risposta n. 191 del 6/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che l'attività di volontariato è svolta gratuitamente e senza fini di lucro, non può essere retribuita e non costituisce prestazione professionale; pertanto il rimborso non dovrebbe essere qualificato come reddito da lavoro autonomo né richiedere emissione di fattura, e la risposta n.474/2019 non sarebbe estendibile ai volontari attivati tramite organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale.
Trattamento fiscale del rimborso per mancato guadagno giornaliero erogato ai volontari di protezione civile
Il quesito
Se il rimborso per "mancato guadagno giornaliero" previsto dall'art.39, comma 5, del Codice di protezione civile corrisposto ai volontari lavoratori autonomi iscritti nell'Elenco nazionale debba essere considerato "lucro cessante" soggetto a imposizione e se imponga obblighi di fatturazione come rilevato nella risposta n.474/2019.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda la normativa sul volontariato e rileva che l'art.39, comma 5, prevede espressamente il rimborso per mancato guadagno fino a 103,30 euro giornalieri, da calcolarsi sulla base della dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell'art.6, comma 2, del TUIR tali somme costituiscono "lucro cessante" e sono imponibili in capo al percipiente; tuttavia, poiché l'attività del volontario non costituisce esercizio di attività professionale, la percezione del rimborso non comporta obblighi di fatturazione ai sensi del d.P.R. n.633/1972. La risposta n.474/2019 riguarda una fattispecie peculiare e non è generalmente applicabile ai volontari del Codice di protezione civile.
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