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Sentenza

Sentenza del 14/01/2019 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di accertamento- Studi di settore costituiscono presunzioni semplici Contraddittorio-Necessità - Elementi probatori discrezionalmente valutabili dal giudice tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore. Il contribuente contesta la legittimità dell'accertamento, sostenendo che il semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standard non sia sufficiente a fondare la pretesa tributaria. L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello studio di settore alla concreta attività svolta e deve instaurare preventivamente il contraddittorio, valutando e motivando sulle osservazioni del contribuente.

La decisione

La sentenza afferma che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non determinano automaticamente la maggiore pretesa fiscale. La loro gravità, precisione e concordanza si consolidano soltanto dopo il contraddittorio con il contribuente, che deve essere obbligatoriamente attivato, a pena di nullità dell'accertamento. La motivazione dell'avviso non può quindi limitarsi a indicare lo scostamento, ma deve spiegare perché lo studio sia applicabile e perché le contestazioni del contribuente siano state respinte. Il giudice tributario può valutare liberamente sia la prova dell'Ufficio sia la controprova del contribuente, anche mediante presunzioni semplici e anche se il contribuente non ha partecipato al contraddittorio amministrativo. Nel testo non è indicato l'esito processuale concreto né sono indicati nominativamente le parti; sul piano del principio affermato, l'onere dell'Ufficio risulta rafforzato.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato tra i riferimenti normativi della controversia; il testo fornito non specifica quale concreta interpretazione della disposizione sia stata applicata.

  • Art. 62-sexies, legge n. 427/1993

    Costituisce il riferimento normativo per l'accertamento basato su elementi risultanti dagli studi di settore. La norma è interpretata nel senso che gli standard non operano automaticamente, ma richiedono la verifica della loro applicabilità al caso concreto e il previo contraddittorio.

  • Cassazione, sentenza n. 26635/2009

    La procedura basata sugli studi di settore produce presunzioni semplici; il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio e la sua omissione comporta la nullità dell'accertamento. Il giudice può comunque valutare liberamente tutte le prove e il contribuente può fornire controprova anche in giudizio.

Massime di principio

  • Il semplice scostamento dagli studi di settore non basta, da solo, a giustificare un accertamento: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard alla specifica attività e al periodo d'imposta.
  • Il contraddittorio preventivo è essenziale: l'Ufficio deve consentire al contribuente di spiegare le anomalie e deve motivare specificamente il rigetto delle sue osservazioni.
  • L'assenza del contraddittorio può determinare la nullità dell'accertamento, quando il contraddittorio sia obbligatorio secondo la disciplina applicabile.
  • In giudizio il contribuente può fornire qualsiasi prova idonea a spiegare lo scostamento, senza essere vincolato alle sole argomentazioni formulate nella fase amministrativa.
  • Anche la mancata partecipazione al contraddittorio non equivale necessariamente ad acquiescenza definitiva: il contribuente può contestare l'accertamento e produrre prove nel processo.
  • Il giudice deve valutare sia la prova dell'Ufficio sull'applicabilità degli standard sia la controprova del contribuente, considerando il concreto contesto economico dell'attività.

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