Decreto ministeriale n. 404 del 25/10/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici. Il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli denominato “BARBICAN-A5”, prodotto dalla società Microrex S.p.A., con sede legale in Via degli Ulivi n. 8, Ponte Buggianese (PT), è omologato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto omologa il sistema "BARBICAN-A5" di Microrex S.p.A. per la rilevazione automatica degli accessi di veicoli a centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e corsie o strade riservate. L’atto definisce le configurazioni approvate, le caratteristiche tecniche, le classi prestazionali di riconoscimento targhe, i limiti geometrici di installazione e gli obblighi per produzione, commercializzazione ed esercizio. La conformità è ancorata all’art. 45 CdS, all’art. 192 del regolamento di esecuzione e alla norma UNI 10772:2016, con richiamo anche all’art. 201, comma 1-bis, lett. g), per l’uso dei dispositivi omologati ai fini dell’accertamento automatico.
Omologazione del dispositivo per la rilevazione degli accessi dei veicoli "BARBICAN-A5" prodotto da Microrex S.p.A.
Omologazione del dispositivo "BARBICAN-A5" per il controllo accessi
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili omologa il sistema di rilevazione automatica degli accessi di veicoli denominato "BARBICAN-A5", prodotto da Microrex S.p.A. L’atto si fonda sull’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sull’art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sul D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, e richiama l’art. 201, comma 1-bis, lett. g), del Codice della Strada, oltre alla norma UNI 10772:2016 per i sistemi di riconoscimento targhe.
Base normativa e finalità
Il decreto si colloca nel quadro delle procedure ministeriali di approvazione e omologazione dei dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni al Codice della Strada. In particolare, disciplina un sistema impiegato per la rilevazione degli accessi non autorizzati a centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali, piazzole di carico e scarico merci e corsie o strade riservate, con finalità di sanzionamento automatico secondo il regime previsto dalla normativa vigente.
Istruttoria tecnica e presupposti dell’omologazione
La domanda di omologazione è stata presentata da Microrex S.p.A. il 1° febbraio 2021. L’istruttoria ha tenuto conto dei rapporti di prova svolti presso laboratorio accreditato ai sensi della UNI 10772:2016, della documentazione tecnica depositata, del parere favorevole espresso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 26/2021 nella seduta del 20 maggio 2021, nonché delle integrazioni documentali trasmesse con nota del 18 ottobre 2021 e comunicazione del 22 ottobre 2021, incluse le versioni aggiornate dei manuali del dispositivo e del radar classificatore.
Configurazioni omologate
L’omologazione riguarda due assetti funzionali:
- configurazione base, costituita dalla sola telecamera ANPR "BARBICAN vLANE A5-B";
- configurazione con modulo classificatore, costituita dalla telecamera ANPR "BARBICAN vLANE A5-B" e dal sensore radar "CG-MD01", destinato alla classificazione dei veicoli in base alla lunghezza.
Il decreto precisa che la rete dati distribuita tra le unità periferiche e l’unità centrale di elaborazione non è oggetto dell’omologazione. L’omologazione riguarda, dunque, il dispositivo e le sue funzioni di accertamento, non l’infrastruttura di rete che ne supporta il funzionamento.
Caratteristiche tecniche e funzionali
Nella configurazione base, il sistema è composto dal software di gestione dati "BARBICAN" e dall’hardware del varco stradale costituito da una telecamera ANPR, comprendente:
- un sensore video bispettrale per lettura targhe in infrarosso B/N e per immagini di contesto a colori;
- un illuminatore IR sincronizzato;
- elettronica di controllo per l’acquisizione delle immagini;
- unità locale di elaborazione, comunicazione e archiviazione con HD SSD da 128 GB espandibile fino a 2 TB;
- modulo di gestione Input/Output.
La telecamera ANPR svolge le funzioni di rilevazione della presenza dei veicoli, acquisizione delle immagini, riconoscimento OCR delle targhe, gestione dei dati di data e luogo del rilevamento, associazione univoca tra immagini e dati identificativi e trasmissione dei dati all’unità centrale di elaborazione. Il sensore radar "CG-MD01" svolge la classificazione dei veicoli in base alla lunghezza.
Funzioni accessorie consentite
Il decreto ammette alcune funzioni accessorie, ma solo se utilizzate esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe dei veicoli in transito. Tali funzioni non possono essere impiegate ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Sono indicate, in particolare:
- classificazione della tipologia di veicolo;
- classificazione dei veicoli in base al colore;
- statistiche anonime dei transiti;
- interazione con sistemi gestionali di vario genere per il sanzionamento, anche di terzi, limitatamente alle funzioni di accertamento omologate;
- analisi storica dei log e delle programmazioni dei varchi;
- interrogazioni al database della Motorizzazione, consentite soltanto per i veicoli per i quali sia stata accertata l’infrazione.
Prestazioni di riconoscimento targhe e classi di accuratezza
Le prove base ed estese effettuate in laboratorio secondo la UNI 10772:2016 hanno dimostrato che il dispositivo è in grado di riconoscere le targhe alle velocità di movimentazione pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte. Per le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, nonché per quelle di motoveicoli e ciclomotori, il sistema raggiunge la classe di accuratezza A.
Le prove estese hanno inoltre verificato la capacità del dispositivo di operare in classe A a 100 km/h per le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e per le targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Limiti geometrici di impiego e copertura delle corsie
Il decreto fissa precisi limiti geometrici per il corretto impiego del sistema nel rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 15,0 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,0 m;
- disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia o carreggiata: 6,9 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 29,9°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,0 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 5,0 m.
Il sistema può monitorare al massimo due corsie, sempre nei limiti della larghezza massima di riconoscimento in assenza di illuminazione. Qualora l’impiego interessi un numero superiore di corsie, è necessario prevedere più di una telecamera, nel rispetto dei limiti geometrici indicati.
Installazione ed esercizio
Le condizioni di installazione devono conformarsi ai limiti tecnici sopra descritti, alle configurazioni di prova e al manuale del dispositivo, così da evitare modifiche che possano compromettere la funzionalità della configurazione omologata. L’installazione deve inoltre rispettare il Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche installate in aree accessibili al pubblico, anche sotto il profilo della manutenzione.
Produzione, marcatura e commercializzazione
I dispositivi prodotti e commercializzati in base a questa omologazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 22 settembre 2020 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore.
Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o a componenti oggetto dell’omologazione senza una specifica modifica del decreto. I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo e, in caso di utilizzo del sensore radar classificatore, anche al manuale "Manuale radar CG-MD01" versione 3.1; tali manuali valgono nei limiti e alle condizioni del decreto, per quanto non in contrasto.
Punti principali
Oggetto dell’omologazione
Il decreto omologa il dispositivo "BARBICAN-A5" per il controllo automatico degli accessi dei veicoli in aree soggette a limitazione o divieto di transito. Il sistema è prodotto da Microrex S.p.A. ed è approvato ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e della norma tecnica UNI 10772:2016.
Configurazioni approvate
L’omologazione riguarda due configurazioni: la configurazione base, composta dalla sola telecamera ANPR "BARBICAN vLANE A5-B"; e la configurazione con modulo classificatore, composta dalla telecamera ANPR e dal sensore radar "CG-MD01", utilizzato per classificare i veicoli in base alla lunghezza.
Funzioni del dispositivo e limiti di utilizzo
Il dispositivo rileva il transito dei veicoli, acquisisce immagini, riconosce automaticamente le targhe e gestisce i dati necessari all’accertamento. Sono ammesse anche alcune funzioni accessorie, ma solo in forma anonima e per finalità statistiche o di monitoraggio; tali funzioni non possono essere utilizzate per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.
Prestazioni di riconoscimento targhe
Sulla base delle prove eseguite ai sensi della UNI 10772:2016, il sistema riconosce le targhe, in classe A, a 50 e 70 km/h in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, per targhe anteriori e posteriori di autoveicoli, nonché per targhe di motoveicoli e ciclomotori. Le prove estese hanno evidenziato la capacità di riconoscimento in classe A anche a 100 km/h per le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli e per quelle di motoveicoli e ciclomotori.
Limiti geometrici e capacità di monitoraggio
Il decreto fissa i limiti geometrici di installazione: distanza massima targa-sistema di ripresa 15,0 m, altezza massima 6,0 m, disassamento laterale massimo 6,9 m, angolo massimo di deformazione prospettica 29,9°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 7,0 m e profondità pari a 5,0 m. Il sistema può monitorare al massimo due corsie; oltre tale soglia occorrono più telecamere nel rispetto dei limiti indicati.
Installazione, esercizio e commercializzazione
L’installazione deve rispettare i limiti tecnici di prova e il manuale del dispositivo, oltre alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, senza creare pericolo per veicoli e pedoni e nel rispetto delle regole di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. I dispositivi prodotti e commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato il 22 settembre 2020 e alla documentazione tecnica. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore, e non sono consentite modifiche senza ulteriore provvedimento ministeriale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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