Decreto ministeriale n. 371 del 28/10/2021
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021. Vengono definiti i criteri per l’accesso alle risorse, i soggetti interessati, le procedure di presentazione delle istanze e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi, al fine di compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi nei contratti pubblici di lavori. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure di riequilibrio economico del settore degli appalti di opere pubbliche.
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione
Il decreto ministeriale disciplina l’utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La finalità è quella di assicurare un meccanismo di compensazione degli aumenti eccezionali dei costi dei materiali nei contratti pubblici di lavori, nei limiti delle risorse disponibili.
Base normativa e finalità
La disciplina si colloca nel quadro delle misure straordinarie adottate per contenere gli effetti del rincaro dei materiali da costruzione sull’equilibrio economico dei contratti pubblici. Il fondo è destinato a supportare le imprese esecutrici e le stazioni appaltanti nella gestione delle compensazioni dovute per variazioni di prezzo non previste al momento dell’offerta o della stipula del contratto.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i contratti pubblici di lavori per i quali siano maturate le condizioni per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione. Il meccanismo si applica nell’ambito delle procedure di compensazione previste dalla normativa richiamata in premessa e interessa i rapporti tra operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici.
Modalità di accesso e adempimenti
Il decreto definisce le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al fondo, la documentazione necessaria e i termini procedurali per l’istruttoria. Sono previsti obblighi in capo alle stazioni appaltanti, chiamate a verificare la sussistenza dei presupposti e a trasmettere le informazioni utili alla quantificazione delle somme spettanti.
Assegnazione delle risorse e limiti finanziari
Le risorse sono assegnate sulla base delle istanze ammesse e secondo i criteri fissati dal decreto, entro il limite delle disponibilità finanziarie del fondo. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste complessive, il provvedimento prevede criteri di riparto proporzionale o comunque meccanismi di distribuzione coerenti con la capienza del fondo.
Rilievo operativo per il settore
Il decreto ha rilievo diretto per imprese di costruzione, stazioni appaltanti e soggetti coinvolti nella gestione di appalti pubblici di lavori, poiché incide sulla copertura degli extracosti derivanti dall’andamento dei prezzi dei materiali e sulla tempistica dei rimborsi o delle compensazioni.
Punti principali
Finalità del fondo
Il decreto attua la disciplina del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, istituito per fronteggiare gli incrementi anomali dei costi dei materiali nei contratti pubblici di lavori. La misura è finalizzata a consentire il riconoscimento di compensazioni economiche agli operatori che abbiano subito variazioni rilevanti dei prezzi rispetto ai valori contrattuali.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano gli appalti pubblici di lavori per i quali siano maturati i presupposti per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione. Sono interessati i soggetti titolari dei contratti e le stazioni appaltanti incaricate della gestione delle domande e dell’istruttoria.
Procedura di accesso alle risorse
Il decreto stabilisce le modalità operative per la presentazione delle istanze di compensazione, la documentazione da allegare e i termini entro cui i soggetti legittimati devono richiedere l’accesso al fondo. Vengono altresì disciplinati gli adempimenti delle stazioni appaltanti e dell’amministrazione competente per la verifica dei requisiti e la quantificazione degli importi spettanti.
Assegnazione e utilizzo delle somme
Le risorse del fondo sono attribuite secondo le regole stabilite dal decreto in relazione alle domande ammesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il provvedimento disciplina anche le modalità di erogazione delle somme e gli eventuali criteri di riparto in caso di insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno complessivo.
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