Decreto ministeriale n. 13175 del 21/10/2021
Fondo per la progettazione degli Enti locali - Con Decreto direttoriale n. 13175 del 21/10/2021 sono ammesse a cofinanziamento statale le progettazioni dei Comuni della graduatoria generale per il triennio 2018-2020. Fondo per la progettazione degli Enti locali - articolo 1, comma 1079, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ammette a cofinanziamento statale ulteriori progettazioni dei Comuni inserite nella graduatoria generale triennale 2018-2020 del Fondo progettazione enti locali, scorrendo la graduatoria dalla posizione 1612 alla 1677. L’intervento si fonda sulla disciplina primaria del Fondo prevista dalla legge n. 205/2017 e sulla regolazione attuativa del decreto direttoriale n. 6132/2019, richiamando anche le proroghe introdotte dal decreto-legge n. 183/2020. Le progettazioni sono finanziate nei limiti degli importi massimi e delle spese coerenti con le finalità del Fondo; dalla pubblicazione del decreto decorrono i termini per gli adempimenti dei beneficiari. Il provvedimento rinvia per erogazione, monitoraggio e revoca alle regole del decreto direttoriale del 2019 e indica i rimedi giurisdizionali.
Cofinanziamento statale di progettazioni dei Comuni a valere sul Fondo progettazione enti locali, graduatoria 2018-2020
Cofinanziamento statale di progettazioni dei Comuni a valere sul Fondo progettazione enti locali, graduatoria 2018-2020
Il decreto dispone l’ammissione a cofinanziamento statale di ulteriori progettazioni comunali inserite nella graduatoria generale triennale 2018-2020 del Fondo progettazione enti locali. Il provvedimento si colloca nell’attuazione dell’articolo 1, commi 1079, 1080, 1081 e 1084, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e richiama il decreto direttoriale attuativo n. 6132 del 20 giugno 2019, oltre alle successive integrazioni della graduatoria e alla proroga dei termini introdotta dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Quadro normativo e finalità del Fondo
Il Fondo per la progettazione degli enti locali è istituito nello stato di previsione del MIT per cofinanziare la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi relativi a opere degli enti locali destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. La dotazione richiamata è pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. Il decreto ricorda anche che i criteri di accesso, selezione, cofinanziamento e recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini sono definiti con decreto ministeriale, e che le attività sono monitorate tramite BDAP ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229.
Presupposti amministrativi e contabili
Tra i presupposti del provvedimento sono richiamati la disponibilità delle risorse sul capitolo 7009 del bilancio del Ministero, nonché i precedenti atti di approvazione e integrazione della graduatoria triennale. In particolare, il decreto si colloca dopo il decreto ministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019, il decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019, il decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019, il decreto direttoriale n. 1659 dell’11 febbraio 2020, il decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020, il decreto direttoriale n. 10999 del 27 agosto 2020 e il decreto ministeriale n. 192 del 4 maggio 2020, che ha attribuito ai Comuni le economie di Province e Città Metropolitane per gli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di € 14.353.664,44.
Oggetto del dispositivo
L’articolo 1 ammette al cofinanziamento statale le progettazioni dei Comuni collocate dalla posizione 1612 alla posizione 1677 della graduatoria generale 2018-2020, come riportate nell’allegato 1. Il cofinanziamento è riconosciuto entro i limiti degli importi massimi risultanti dalla graduatoria e nei limiti delle sole spese coerenti con le finalità del Fondo. L’allegato contiene, per ciascun intervento, i dati identificativi della progettazione, il punteggio, la regione, il Comune, il codice progetto, il CUP, l’importo lordo complessivo, l’importo ammesso e la percentuale di cofinanziamento.
Termini e decorrenza degli adempimenti
Dal momento della pubblicazione del decreto decorrono i termini previsti dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019. Il provvedimento precisa inoltre che il termine perentorio di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 7 è pari a sei mesi, in applicazione della modifica intervenuta con l’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021. Ne deriva che gli enti beneficiari devono rispettare il nuovo termine semestrale per l’avvio delle procedure di gara previste dalla disciplina del Fondo.
Erogazione, controllo e revoca
L’articolo 2 rinvia integralmente al decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019 per quanto riguarda l’erogazione delle risorse, la definizione finale del cofinanziamento, il monitoraggio delle attività e l’eventuale revoca delle somme. Il sistema resta dunque ancorato alle regole attuative già vigenti, senza introdurre un regime autonomo nel presente decreto.
Contenuto dell’allegato 1
L’allegato 1 elenca 56 progettazioni comunali ammesse a cofinanziamento, con punteggi compresi tra 30, 20, 15 e 10 punti, distribuite su più regioni italiane. Tra i Comuni interessati figurano, tra gli altri, Monreale, Schio, Rovereto, Bassano del Grappa, Collegno, Nettuno, Rovigo, Acireale, Velletri, Sesto San Giovanni, Palermo, Cheremule, Pauli Arbarei, Configni, Serri, Gressoney-Saint-Jean, Milo, Montefusco, Morro d’Alba, Nuraminis, Sorano, Pecetto Torinese, Arosio, Casal Velino, Albanella, Terme Vigliatore, Ceprano, Lanuvio, Castellammare del Golfo, Pordenone, Lamporo, Santa Maria Coghinas, Papozze, Comelico Superiore, Fluminimaggiore, Buguggiate, San Francesco al Campo, Anghiari, Sant’Agata Bolognese, Villacidro, Ragogna, Venosa e Lecco. Per ciascuna progettazione l’allegato riporta importi lordi e importi ammessi che, in linea generale, mostrano cofinanziamenti pari all’80% o, in alcuni casi, percentuali inferiori in base alla posizione e alla specifica ammissibilità indicata in graduatoria.
Tutela giurisdizionale
L’articolo 3 indica i rimedi esperibili contro il decreto: ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto attua il Fondo per la progettazione degli enti locali istituito dall’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinato al cofinanziamento statale dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti definitivi per opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Sono richiamati i criteri di accesso, selezione e cofinanziamento previsti dal comma 1080, nonché il monitoraggio tramite BDAP ai sensi del comma 1084 e del d.lgs. n. 229/2011.
Scorrimento della graduatoria 2018-2020
Sono ammesse a cofinanziamento le progettazioni dei Comuni collocate dalla posizione 1612 alla posizione 1677 della graduatoria generale triennale 2018-2020 approvata e successivamente integrata dai decreti direttoriali n. 15584/2019, n. 1659/2020, n. 7896/2020 e n. 10999/2020. L’ammissione avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili sul capitolo 7009 del bilancio MIT.
Limiti del cofinanziamento
Il cofinanziamento è riconosciuto nei limiti degli importi massimi indicati nella graduatoria e soltanto per le spese coerenti con le finalità del Fondo. L’allegato 1 costituisce parte integrante del decreto e riporta per ciascuna progettazione posizione, punteggio, regione, Comune, codice progetto, CUP, importo lordo complessivo, importo ammesso e percentuale di cofinanziamento.
Termini per gli adempimenti dei beneficiari
Dalla data di pubblicazione del decreto decorrono i termini previsti dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 6132 del 20 giugno 2019. In particolare, il termine perentorio di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 7 è fissato in sei mesi, in coerenza con la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Erogazione, monitoraggio e revoca
L’erogazione delle risorse, la definizione finale del cofinanziamento, il monitoraggio delle attività e l’eventuale revoca delle risorse sono rinviati alle modalità e alle tempistiche già stabilite dal decreto direttoriale n. 6132/2019. Il sistema di controllo resta quello previsto dalla disciplina del Fondo e dal monitoraggio BDAP.
Impugnazioni
Avverso il decreto è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Decreto ministeriale · 21 ott 2021Decreto ministeriale n. 405 del 21/10/2021
- Decreto ministeriale · 18 ott 2021Decreto ministeriale n. 397 del 18/10/2021
- Decreto ministeriale · 25 ott 2021Decreto ministeriale n. 404 del 25/10/2021
- Decreto ministeriale · 27 ott 2021Decreto ministeriale n. 411 del 27/10/2021
- Decreto ministeriale · 28 ott 2021Decreto ministeriale n. 371 del 28/10/2021
- Decreto ministeriale · 12 ott 2021Decreto ministeriale n. 387 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →