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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26664/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la condanna per violazione delle norme antinfortunistiche sostenendo: (1) che l'imputazione non avrebbe tenuto conto delle specifiche circostanze tecniche del tetto "a schiena d'asino" e delle cautele alternative adottate (reti da circo installate internamente e lateralmente dopo rimozione dell'amianto), le quali avrebbero reso superflue le passerelle sull'eternit; (2) che le contestazioni erano state erroneamente indirizzate alla datrice di lavoro nonostante la nomina formale e la sostanziale operatività di Stefan Shurdaj quale responsabile di cantiere/preposto; (3) che il giudice di primo grado aveva illegittimamente negato la sospensione condizionale della pena richiamando precedenti, mentre la ricorrente sarebbe da considerarsi sostanzialmente incensurata e con un procedimento precedente archiviato ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per tentativo di rivalutazione di merito e per manifesta infondatezza, rilevando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato l'insufficienza delle cautele adottate: mancava lo "stocchetto" a colmare il vuoto tra l'ultimo piano del trabattello e il piano di copertura e non erano state predisposte idonee passerelle per il transito sulle lastre di eternit non rimosse. Le reti da circo sono state valutate come mera mitigazione degli effetti della caduta e non come idonea misura preventiva provvisionale. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la nomina di un preposto non esonera il datore di lavoro se le scelte organizzative risultano inidonee: la responsabilità penale può derivare da errori di valutazione/organizzazione imputabili al datore di lavoro. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: l'archiviazione ex art. 131-bis è idonea a costituire un precedente che può ostare al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; pertanto il diniego motivato con un giudizio prognostico negativo non è manifestamente illogico. Conclusione: ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 81/2008, art. 111, comma 2

    il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta

    La norma è stata interpretata dalla Corte nel senso che il vuoto tra il trabattello e il piano di calpestio doveva essere eliminato (con uno "stocchetto") perché il passaggio non comportasse rischi incrementali di caduta

  • art. 131-bis cod. pen.

    decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto

    La Corte ha ricordato che l'archiviazione ex art. 131-bis comporta un accertamento sulla sussistenza del fatto e può costituire un precedente rilevante ai fini della valutazione prognostica per i benefici (es. sospensione condizionale della pena)

  • art. 164 cod. pen.

    il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati

    La norma è richiamata come criterio per la concessione dei benefici: il diniego della sospensione condizionale è giustificabile quando, alla luce dei precedenti, il giudice formula una prognosi negativa

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata quale insieme di circostanze che il giudice deve valutare quando decide sui benefici; la Corte osserva che i precedenti (anche l'archiviazione per tenuità) rientrano nella valutazione prognostica

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non effettua una rivalutazione del merito probatorio: i ricorsi che chiedono la rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La nomina formale di un preposto non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità penale se le scelte organizzative o le misure identificate risultano inidonee o mal progettate.
  • Misure alternative che mitigano le conseguenze di una caduta (es. reti di contenimento) non sostituiscono automaticamente le misure provvisionali di prevenzione richieste (es. passerelle, colmature di dislivelli, ancoraggi), a meno che non siano tecnicamente equivalenti e adeguatamente documentate.
  • L'archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. può essere considerata un precedente che incide negativamente sulla concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena; occorre valutare che tale provvedimento comporta comunque un accertamento sul fatto e sulla responsabilità.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare tecnicamente le ragioni delle scelte di sicurezza non standard (perizie tecniche, valutazioni rischi aggiornate, motivazione delle soluzioni implementate) e adottare tutte le misure provvisionali concretamente idonee ad eliminare rischi di caduta (es. placcaggi, passerelle, dispositivi di ancoraggio, protezioni dei punti di transito).

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