Circolare numero 217 del 12-12-2001
Premessa - Convenzione con i CAF – Rilascio dell’attestazione del calcolo ISEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo dell’ISEE e disciplina la convenzione tra INPS e CAF per assistere i cittadini nella compilazione, ricezione, trasmissione e certificazione della dichiarazione sostitutiva unica. Vengono definiti compiti, flussi informativi, tempi di trasmissione, obblighi di conservazione, modalità di accesso alla banca dati, coperture assicurative e corrispettivo economico per ogni dichiarazione. La circolare chiarisce inoltre che l’attestazione rilasciata dal CAF è valida sin dal rilascio, salvo successivo riscontro di errore da parte dell’INPS, e che il servizio al cittadino è gratuito.
Convenzione INPS-CAF per la certificazione ISEE
Convenzione INPS-CAF per la certificazione ISEE
La circolare definisce l’assetto operativo della collaborazione tra INPS e CAF per la gestione dell’ISEE, nell’ambito della disciplina introdotta dal d.lgs. 109/1998, come modificato dal d.lgs. 130/2000, e dai DPCM del 2001. L’obiettivo è assicurare ai cittadini assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, la trasmissione dei dati alla banca dati nazionale INPS e il rilascio della certificazione necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate.
Quadro normativo e funzione dell’ISEE
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, utilizzato per misurare la condizione economica e patrimoniale dei nuclei familiari ai fini della verifica del diritto alle prestazioni sociali agevolate non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate alla capacità economica del richiedente. La determinazione dell’indicatore avviene sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica presentata dal cittadino, eventualmente con l’assistenza di soggetti autorizzati, che confluiscono nella banca dati informatica costituita presso l’INPS.
La circolare richiama i soggetti coinvolti nell’operazione ISEE: INPS, enti erogatori, Comuni e CAF convenzionati con l’Istituto. L’INPS è individuato come responsabile della gestione della banca dati nazionale e della procedura informatica necessaria al calcolo dell’indicatore.
Ragioni della convenzione con i CAF
La stipula della convenzione viene motivata dalla complessità degli adempimenti, dalla pluralità dei soggetti coinvolti e dalla novità della banca dati nazionale dei redditi. L’art. 3, comma 2, del DPCM 18 maggio 2001 prevede che comuni, enti erogatori e sedi INPS assicurino l’assistenza necessaria al dichiarante, anche in collaborazione o in convenzione con i CAF.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 266 del 16 ottobre 2001 autorizza la Direzione Generale a trattare con i CAF e il Presidente dell’Istituto a stipulare le singole convenzioni. La scelta dei CAF è motivata dalla loro esperienza nella ricezione e gestione della modulistica e nell’invio telematico dei dati.
Attività affidate ai CAF
La convenzione attribuisce ai CAF una serie di compiti operativi specifici:
- ricezione e verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- rilascio all’utente di copia dell’attestazione provvisoria e della certificazione contenente il calcolo di ISE e ISEE;
- impegno a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giorni, i dati contenuti nella dichiarazione;
- trasmissione telematica dei dati alla banca dati nazionale dell’INPS;
- conservazione, in formato cartaceo o elettronico, dei dati acquisiti per eventuali verifiche da parte dell’Istituto e degli enti erogatori.
Il servizio al cittadino è espressamente indicato come gratuito.
Obblighi dell’INPS e supporto operativo
L’INPS si impegna a curare un’adeguata informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni e sulle sedi operative dei CAF, nonché a fornire ai CAF tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della disciplina ISEE. L’Istituto fornisce inoltre ai CAF:
- il tracciato record per l’invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
- il programma di controllo del sequenziale e i relativi sorgenti;
- il layout di stampa su modulistica INPS;
- su richiesta del singolo CAF, il software per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE e per la stampa della dichiarazione sostitutiva unica.
L’INPS emana anche direttive alle proprie sedi per agevolare il rapporto tra CAF e utenza.
Termini di trasmissione, controlli e fatturazione
La convenzione stabilisce che il CAF debba trasmettere i dati entro il termine massimo di 10 giorni previsto dalla legge. Entro le 24 ore successive l’INPS comunica la conferma dell’esattezza dei dati e del risultato del calcolo, evidenziando anche i nominativi delle dichiarazioni non accettate che dovranno essere ripresentate dal CAF.
La comunicazione dell’INPS indica inoltre il numero delle pratiche acquisite, che costituisce la base per la fatturazione da parte del CAF all’INPS. La fatturazione delle dichiarazioni avviene con cadenza bimestrale.
Validità dell’attestazione e utilizzo della certificazione
La circolare chiarisce che l’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF è valida dal momento stesso del rilascio, salvo il caso in cui l’INPS rilevi un errore e lo comunichi al CAF secondo le modalità previste dalla convenzione. La certificazione ISEE rilasciata può essere utilizzata per tutte le prestazioni sociali agevolate che l’utente intende richiedere.
Il CAF appone un proprio protocollo sull’attestazione, mentre l’INPS attribuisce un numero di protocollo sequenziale, utile anche per agevolare la consultazione della banca dati da parte degli enti erogatori o fruitori.
Accesso alla banca dati, informativa e privacy
Il CAF può accedere alla banca dati INPS per verificare l’ultima dichiarazione inoltrata nel caso di intervenute variazioni e di incertezza dell’utente sugli ultimi dati trasmessi. L’accesso è consentito soltanto previa specifica delega dell’interessato, che il CAF deve conservare ed esibire in caso di controlli.
All’atto dell’acquisizione della dichiarazione e della documentazione, il CAF deve informare gli interessati, nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati vengono acquisiti e trasmessi all’INPS per le finalità previste dalla legge e dalla convenzione.
Corrispettivo, responsabilità e durata
Per l’attività svolta, l’INPS corrisponde al CAF un compenso di lire 26.654 per ogni dichiarazione, indicato anche in euro 13,77. La circolare richiama anche la quantificazione economica complessiva dell’operazione, stimata nella deliberazione in circa 106,600 miliardi di lire, su una platea prevista di circa 4 milioni di utenti che si rivolgeranno ai CAF.
Il CAF deve inoltre dotarsi di una polizza assicurativa idonea a coprire i danni derivanti da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico del CAF.
La convenzione ha validità annuale, con possibilità di rinnovo espresso per un ulteriore anno, a decorrere dalla sottoscrizione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’ISEE
L’ISEE è descritto come l’indicatore della situazione economica e patrimoniale dei nuclei familiari, necessario per verificare il diritto alle prestazioni sociali agevolate. L’indicatore viene calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata dai cittadini e gestita tramite una banca dati nazionale presso l’INPS. I soggetti istituzionali coinvolti sono INPS, enti erogatori, Comuni e CAF convenzionati.
Ragioni e contenuto della convenzione con i CAF
La convenzione nasce per la complessità degli adempimenti e per la necessità di coordinare i soggetti coinvolti nella realizzazione della banca dati ISEE. I CAF sono individuati come soggetti idonei, per esperienza nella ricezione di modulistica e nell’invio telematico dei dati, a svolgere attività di assistenza, ricezione, controllo formale e trasmissione delle dichiarazioni, oltre al rilascio della certificazione.
Attività affidate ai CAF
I CAF devono ricevere e verificare la completezza delle dichiarazioni sostitutive uniche, rilasciare copia dell’attestazione provvisoria e della certificazione con il calcolo di ISE e ISEE, trasmettere i dati per via telematica alla banca dati INPS, conservare la documentazione acquisita per eventuali verifiche e informare gli utenti sulle modalità di utilizzo del servizio.
Obblighi dell’INPS e supporto operativo
L’INPS gestisce la banca dati nazionale e fornisce ai CAF il tracciato record, il programma di controllo del sequenziale, il layout di stampa e, su richiesta, il software per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE. L’Istituto si impegna anche a diffondere informazione ai cittadini, a fornire direttive alle proprie sedi e a comunicare ai CAF l’esito dei controlli sulle dichiarazioni trasmesse.
Tempi di trasmissione e controlli
La convenzione prevede che i dati siano trasmessi dal CAF entro 10 giorni. Entro le 24 ore successive l’INPS comunica l’esattezza dei dati e il risultato del calcolo, oltre ai nominativi delle dichiarazioni non accettate. Le comunicazioni dell’INPS valgono anche ai fini della determinazione del numero di pratiche da fatturare.
Validità dell’attestazione e accesso alla banca dati
L’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF è considerata valida fin dal momento del rilascio, salvo errore riscontrato dall’INPS e comunicato secondo le modalità convenute. La certificazione può essere utilizzata per tutte le prestazioni sociali agevolate richieste dall’utente. Il CAF può accedere alla banca dati INPS per verificare l’ultima dichiarazione solo con delega specifica dell’interessato.
Aspetti economici e responsabilità
Il corrispettivo per l’attività svolta dal CAF è fissato in lire 26.654, pari a euro 13,77, per ogni dichiarazione. Il servizio reso all’utenza è gratuito, mentre i CAF devono coprire i propri oneri e stipulare una polizza assicurativa per i danni derivanti da errori materiali o inadempienze dei propri operatori. La convenzione ha durata annuale, rinnovabile espressamente per un ulteriore anno.
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