Sentenza del 22/04/2016 n. 8114 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento fondato sui parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, relativo a un maggior reddito professionale per il 1998. Secondo l’Agenzia, la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente l’opzione formale del contribuente per la contabilità ordinaria, senza verificare l’effettiva tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Il contribuente sosteneva invece che l’annullamento della cartella da parte dell’Amministrazione implicasse acquiescenza alla sentenza e contestava inoltre l’applicabilità dei parametri della categoria dei giornalisti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di acquiescenza e il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che la CTR si fosse pronunciata sulla rilevanza dell’opzione per la contabilità ordinaria. Ha però accolto il secondo motivo, stabilendo che, ai fini dell’individuazione del regime contabile, non è sufficiente la dichiarazione formale di opzione: occorre valutare anche il comportamento concludente del contribuente, inclusa l’effettiva tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Il terzo motivo dell’Agenzia e tutti i motivi del ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 329 c.p.c.
L’acquiescenza alla sentenza può derivare da atti incompatibili con la volontà di impugnarla.
L’annullamento della cartella e del ruolo provvisorio, effettuato per il venir meno del titolo alla riscossione provvisoria, non equivale all’annullamento dell’avviso di accertamento e non costituisce acquiescenza alla sentenza impugnata.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
Disciplina dell’accertamento mediante parametri.
L’applicabilità dei parametri dipende anche dal regime contabile effettivamente applicabile al contribuente e, per i soggetti in contabilità ordinaria, dalla verifica dell’attendibilità delle scritture.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Parametri per l’accertamento dei ricavi e dei compensi.
I parametri possono essere utilizzati per la ricostruzione presuntiva del reddito, ma la loro legittima applicazione deve essere valutata in relazione al regime contabile concretamente applicabile.
D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1
L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
L’opzione espressa e il comportamento concludente non costituiscono fattispecie alternative, ma elementi di un’unica complessa fattispecie. È quindi necessario verificare concretamente le modalità di tenuta delle scritture contabili.
L. n. 342 del 2000, art. 4, comma 1
Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti anteriormente alla sua entrata in vigore.
La disciplina sul rilievo dei comportamenti concludenti ha efficacia retroattiva anche per periodi anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. n. 442 del 1997.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
Regole sulla condanna e sulla compensazione delle spese processuali.
La decisione sulle spese deve essere rivalutata dal giudice di rinvio alla luce dell’esito complessivo del giudizio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la scelta di un regime contabile non si dimostra necessariamente con la sola opzione indicata nella dichiarazione: occorre verificare anche il comportamento concreto del contribuente e la regolare tenuta delle scritture obbligatorie.
- Quando una norma attribuisce rilevanza ai comportamenti concludenti, il giudice deve accertare in fatto le modalità effettive di gestione contabile, non limitarsi alla dichiarazione formale del contribuente.
- L’annullamento in autotutela di una cartella o di un ruolo provvisorio non implica automaticamente rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento o della sentenza presupposta, se l’atto è stato adottato soltanto per adeguarsi agli effetti provvisori della decisione.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva della parte ricorrente: comporta un nuovo esame del merito secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte.
- Prima di valutare ulteriori contestazioni sull’applicazione dei parametri, come l’appartenenza a una determinata categoria professionale, occorre individuare correttamente il regime contabile applicabile.
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