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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12549 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.R. ha impugnato l'accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 1999, sostenendo di aver svolto esclusivamente lavoro dipendente e di aver aperto la partita IVA soltanto nel 2006, senza avere esercitato nel 1999 attività di procacciatore d'affari. Ha contestato, tra l'altro, l'onere della prova a carico dell'Amministrazione, la valutazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e di una scrittura proveniente da N.M., il ricorso a elementi presuntivi, il divieto di prova testimoniale nel processo tributario e la mancata considerazione di costi deducibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale, secondo cui l'Agenzia aveva fornito la prova della pretesa mediante le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli anni 1998, 1999 e 2000, mentre il contribuente non aveva prodotto documentazione idonea, come CUD, dichiarazioni dei redditi o cedolini paga, per dimostrare il rapporto di lavoro dipendente. La valutazione dell'attendibilità e della rilevanza delle prove spetta al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura degli elementi istruttori. Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili come elementi indiziari sia per il Fisco sia per il contribuente, ma non possono costituire da sole il fondamento della decisione. Una parte della censura relativa alle spese deducibili è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza. F.R. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la pretesa tributaria grava sull'Amministrazione, ma, una volta ritenuta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare i fatti contrari o impeditivi.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la selezione e la valutazione degli elementi presuntivi spettano al giudice di merito, purché la motivazione sia congrua.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e questioni proposte; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione del principio della domanda.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso i vizi denunciati e ha ritenuto che le doglianze mirassero principalmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria illustrativa del ricorrente.

  • Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario è vietata la prova testimoniale formale, ma le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal processo possono essere utilizzate come elementi indiziari, con pari possibilità per Amministrazione e contribuente.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo e della parità delle armi giustifica la possibilità per entrambe le parti di introdurre dichiarazioni extraprocessuali di terzi, aventi valore indiziario.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'Amministrazione deve fornire una base probatoria concreta per l'accertamento; tuttavia, se tale prova è ritenuta sufficiente, il contribuente deve produrre documenti specifici e verificabili per dimostrare la propria versione dei fatti.
  • Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta e altri dati risultanti dalle comunicazioni fiscali possono costituire elementi probatori rilevanti, soprattutto se il contribuente non li contrasta con documentazione contemporanea ai fatti.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il controllo riguarda soprattutto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice di merito.
  • Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere utilizzate anche nel processo tributario, ma hanno valore indiziario e, di regola, non possono fondare da sole la decisione.
  • Chi sostiene di aver svolto lavoro dipendente anziché attività autonoma o commerciale dovrebbe conservare e produrre CUD, buste paga, contratti, dichiarazioni fiscali, versamenti contributivi e ogni altro documento coerente con tale qualificazione.
  • Le censure relative a documenti o questioni non adeguatamente trascritti e spiegati nel ricorso possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.

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